Consumi idrici esorbitanti: l'utente deve denunciare l'anomala rilevazione dei dati contabilizzati chiedendone la verifica, mentre il gestore del servizio idrico è onerato della prova del corretto funzionamento del contatore, al cui esito, l'utente deve dimostrare che l'eventuale impiego abusivo, ove imputabile a terzi non è stato agevolato dalla sua negligenza nell'impedire condotte illecite.
Corte d'Appello di Cagliari, sentenza 28 novembre 2022, n. 381
Il contatore è un misuratore che deve assicurare correttezza e affidabilità, perchè è sulla scorta di quanto registrato che vengono fatturati i consumi che gli utenti vedono addebitati in bolletta.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, la Corte ha ribadito che il sistema di fornitura idrica al Condominio se prevede la presenza di un contatore generale collegato ai contatori delle singole utenze, unitamente alla circostanza che nelle fatture in discussione risulti indicato il quantitativo del consumo registrato dal contatore master e di quello indicato dal singolo contatore intestato al condomino, consente di utilizzare, per il periodo riferito agli importi del periodo oggetto di contestazione le risultanze dei contatori divisionali, la cui attendibilità può evincersi dalla mancanza di perdite nell'impianto condominiale e nelle derivazioni riferite ai singoli appartamenti.
Le conclusioni espresse dalla corte sarda si fondano sull'onere della prova, e sono conformi all'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, n. 34701/2021) avendo Il giudice di appello ritenuto che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche od elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto specifico riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato, gravando invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante ed ove ricorra tale eventualità, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
La Corte ha quindi valorizzato il principio che nel caso del servizio idrico, di solito le condizioni generali dispongono che, ove le misurazioni effettuate si discostino dalla specifica soglia di tolleranza prevista, i consumi siano da considerarsi anomali ed il contatore debba presumersi non correttamente funzionante.
In tali casi, il calcolo del corrispettivo dovuto dovrà essere eseguito sulla scorta dei consumi storici, oppure secondo una media dei consumi propri di quel determinato impianto, riconducibili a rilevazioni effettuate in annualità precedenti ed in periodi analoghi.
Tuttavia, è bene tenere presente che in caso di omessa od irregolare rilevazione dei consumi fatturati dal gestore del servizio idrico, l'utente è comunque tenuto al pagamento del corrispettivo per la fruizione del servizio, atteso che egli può certamente chiederne il ricalcolo, ma non può rifiutarsi di pagare quanto effettivamente dovuto.
Di contro, va ugualmente considerato che se l'utente contesta la bolletta dell'acqua, ritenendola sproporzionata rispetto ai propri consumi, il fornitore del servizio non può dimostrare l'esattezza della rilevazione registrata basandosi unicamente su quanto riportato dal contatore (Trib. Caltanissetta 11 novembre 2013).
In buona sostanza, la rilevazione dei consumi mediante un contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (Trib. Oristano 12 gennaio 2019), sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. sez. III, n. 19154/2018; Cass. civ. sez. III, n. 30290/2017; Cass. civ. sez. III, n. 23699/2016).
Infatti. poiché il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (Cass. civ. sez. VI, n. 297/2020).
Tale principio va però temperato in considerazione del fatto che le disfunzioni dello strumento di rilevazione dei consumi dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche di regola non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, ragione per cui applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi ha effettuato nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola – ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione, mentre il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
L'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante – deve dimostrare non soltanto che il consumo è imputabile a terzi, ad esempio provando la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili al medesimo utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Ciò significa che il debitore deve provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata l'utenza atteso che deve quindi essere dimostrato che l'uso abusivo della stessa utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, come ad esempio accade se persone non meglio identificate si introducono furtivamente in casa durante il periodo di assenza del condomino, facendo uso abusivo dell'impianto idrico.
Pertanto l'anzidetto onere probatorio non può ritenersi assolto attraverso la sola allegazione di fatture relative a periodi precedenti a quelli in contestazione laddove alla luce dei criteri sopra esposti, tale allegazione non risulti corroborata dall'allegazione e prova che il consumo rilevato nelle fatture precedenti corrisponda a determinati impieghi dell'acqua derivanti dalla specifica attività svolta, e che questa possa considerarsi presumibilmente costante anche nel periodo in contestazione.
Ma ciò significa anche che la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la emette, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
In particolare, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio, a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito all'effettività dei consumi contabilizzati, ragione per cui in tale contesto, l'impresa somministrante ha l'onere di dimostrare l'effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato il principio che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti dei consumi sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale, e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta di cui si chiede il pagamento (Cass. n. 10313/2004; Cass. n. 1236/2003; Cass. n. 17041/2002).
Vieppiù ove si aggiunga l'ulteriore rilievo che l'eventuale malfunzionamento del contatore dell'acqua deve essere rilevato dal gestore stesso, in quanto l'ente erogatore è tenuto a verificare e certificare periodicamente il corretto funzionamento del contatore trattandosi di uno strumento di proprietà dell'ente gestore, il quale è, pertanto, responsabile della sua corretta manutenzione periodica.
In generale, può allora affermarsi che nei rapporti di utenza, il contatore costituisce un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio, di talché deve trovare applicazione l'art. 2712 c.c.
Tale disposizione normativa disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa, consistente nella riproduzione o nella rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici.
La norma anzidetta fa riferimento specifico alle riproduzioni fotografiche o cinematografiche ed alle registrazioni fonografiche, tuttavia il successivo richiamo "in genere" ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose, consente di interpretarla come una clausola generale od una norma di "chiusura" applicabile ad ogni possibile tecnica di riproduzione e, quindi, anche a quelle sconosciute al momento di entrata in vigore del codice civile (Trib. Latina, 21 marzo 2018).
In applicazione di tale principio la giurisprudenza e la dottrina hanno infatti affermato che essa contiene la disciplina di riferimento utilizzabile, tra l'altro, per la registrazione dei consumi riguardanti i contatori dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, e dell'acqua.
21-12-2022 13:45
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