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Sentenza

Convocazione assemblea condominiale a mezzo email. I limiti di tale forma (non c...
Convocazione assemblea condominiale a mezzo email. I limiti di tale forma (non codificata) di inoltro dell'avviso di convocazione assembleare.
Tribunale Tivoli, Sent., 05/04/2022
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice dott. Marco Piovano,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 2289/2020, promossa da:

F.Y. - C.F. X , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Scalzi per procura posta in calce all'atto di citazione ritualmente notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, viale Somalia n. 28,

ATTRICE,

nei confronti di

CONDOMINIO DI VIALE x N. 175 R. - C.F. X , in persona dell'amministratore sig. G.M. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bertucci per procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Roma, via Alfredo Panzini n. 4,

CONVENUTO,

avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il proprio atto di citazione fattrice, condomina, deduceva che la delibera assembleare condominiale del 23.5.2020 fosse viziata non avendo ricevuto la rituale convocazione per partecipare alla riunione e per altri motivi analiticamente indicati nell'atto,

Su tali basi, ne chiedeva la nullità o l'annullamento.

Il Condominio si costituiva in giudizio contestando la domanda secondo le argomentazioni difensive riportate in comparsa, che qui debbono intendersi integralmente riportate.

Rileva il Tribunale.

La domanda è procedibile essendo stata svolta la mediazione obbligatoria con esito negativo.

Nel merito.

Va accolto il motivo di impugnazione riguardante l'irrituale convocazione dell'attrice all'assemblea in questione.

E' incontestato che il condominio convenuto abbia provveduto a tramettere la convocazione assembleare alla F. tramite e-mail ordinaria, priva di riscontro di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 66, terzo comma, dace, "l'avviso di convocazione ... deve essere comunicato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ... a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano ...".

L'elenco deve essere considerato tassativo.

La F. ha eccepito di non aver "ricevuto alcuna rituale convocazione dell'assemblea, nelle forme di legge, né vi è prova di tale comunicazione" (cfr. atto di citazione, pag. 2) e il condominio, gravato del relativo onere, non ha fornito alcuna valida prova del contrario.

Le argomentazioni difensive del convenuto non sono fondate.

La norma sopra richiamata non prevede l'e-mail semplice come mezzo di con vocazione dei condomini; certamente, ciò evidentemente non implica che l'uso della stessa sia vietato, sempreché la ricezione della comunicazione sia garantita e, soprattutto - in caso di contestazione - possa essere provata.

Tale prospettiva, ha trovato una recente conferma nella sentenza del Tribunale di Roma n. 17727/2021 che condivisibilmente, in un caso analogo al presente, ha rammentato come nel processo civile la posta elettronica ordinaria (a differenza della Pec, che genera una ricevuta di consegna con valore legale pari all'avviso di ricevimento della raccomandata) possa formare piena prova dei fatti solo se essi non vengano disconosciuti dal destinatario, spettando eventualmente al mittente la prova della ricezione in caso di contestazione: prova qui non fornita.

La questione si porrebbe in termini diversi nel caso in cui sia stato lo stesso condomino ad esprimere la volontà di ricevere le convocazioni assembleari a mezzo e-mail ordinarie, sottoponendosi dunque volontariamente al rischio della mancata ricezione (CA Brescia 4/2019): ma ciò non è avvenuto sub specie in quanto - contrariamente a quanto ritenuto dal condominio - la volontà espressa dalla F. di ricevere le comunicazioni tramite e-mail ("Questa è l'e-mail dedicata ... per future comunicazioni", cfr doc. 10 fascicolo parte convenuta) non può essere considerata come autorizzazione a trasmettere con quel mezzo le convocazioni assembleari, posto che tale possibilità avrebbe dovuto essere palesata - proprio per la rigidità della norma contenuta nell'art. 66, terzo comma, dacc - attraverso una manifestazione di volontà espressamente indirizzata a quel fine e non, come avvenuto, in maniera generica e di dubbia interpretazione.

Il motivo è assorbente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (valore dichiarato come indeterminabile; tabella di riferimento fino ad Euro 5.200,00; applicazione tariffa media; esclusione fase istruttoria) in favore dell'Erario essendo stata ammessa l'attrice al patrocinio a spese dello Stato (Coa Tivoli, prot. (...) del 24.6.2020).
P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da F.Y. con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del Condominio di viale X n. 175 R., così provvede:

1. Accoglie la domanda;

2. Per l'effetto, annulla la delibera condominiale assunta in seconda convocazione in data 23.5.2020;

3. Condanna il Condominio di viale X n. 175 R., in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario che liquida in Euro 1.620,00 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.

Così deciso in Tivoli, il 2 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.
Avv. Antonino Sugamele

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