Il difensore non ha l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo PEC.
Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né ha la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e
consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata.
11-11-2022 14:31
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