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Sentenza

Il magistrato può giudicare l'istituto di credito con cui ha un contratto di...
Il magistrato può giudicare l'istituto di credito con cui ha un contratto di conto corrente in corso?
Cass. civ., sez. I, ord., 5 aprile 2022, n. 10987

Presidente Genovese – Relatore Caiazzo

Il caso. Il ricorrente presenta ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva respinto le sue domande nascenti da un asserito inadempimento contrattuale nell'ambito di un rapporto intercorrente con un istituto di credito. Oltre a sette motivi di ricorsi (dichiarati inammissibili), il ricorrente lamenta che il giudice relatore del Collegio di Appello avrebbe dovuto astenersi dal giudicare, poiché aveva stipulato un contratto di conto corrente e un contratto di mutuo con un istituto di credito successivamente incorporato nello stesso istituto bancario che egli aveva convenuto in giudizio e del quale il giudice era pertanto debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, lett. c, c.p.c.

Obbligo di astensione del giudice per un rapporto di credito o debito con una delle parti. Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione chiarisce l'interpretazione di una delle cause di astensione obbligatoria del giudice previste dal Codice di rito, in presenza delle quali è altresì possibile per le parti presentare istanza di ricusazione (art. 52 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 51, comma, 1 lett. c, c.p.c. il giudice ha l'obbligo di astenersi «se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori».

La Suprema Corte aveva già considerato che la presenza di un contratto, anche di durata, pure a fronte del suo fisiologico svolgimento, fosse idonea a costituire quei rapporti di debito o credito che rendono obbligatoria l'astensione del magistrato: le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute sul punto, avevano giustificato tale esito anche in base alla ratio della norma, che «presidia non soltanto l'effettiva indipendenza del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ma, non meno, la sua credibilità agli occhi del pubblico, che di regola non è in grado di conoscere lo stato dei pagamenti nel contratto in corso». I Giudici di legittimità però – convenendo "con l'opinione tradizionale più accreditata" – avevano al contempo affermato che in ipotesi particolari (i casi di rapporti obbligatori del magistrato con lo Stato o altro ente pubblico cui sia collegato per ragioni di residenza, o di utenza con aziende erogatrici di servizi pubblici) la soluzione dovesse essere diversa, poiché in tali casi non è credibile «che il giudice sia portato ad avvantaggiare o danneggiare, a seconda dei casi, il proprio debitore o creditore» (Cass. S.U. 5701/2012).

La decisione in commento si riallaccia a questa sentenza, ravvisando un'altra ipotesi particolare quando il magistrato ha un rapporto obbligatorio «con un istituto di credito di rilevantissime dimensioni, che adotta condizioni standardizzate o di massa con una indeterminata clientela e che svolge un 'servizio' per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di trasparenza». In tali ipotesi il contratto (sia esso di conto corrente, di mutuo, di investimento) concluso con la banca secondo modelli contrattuali standardizzati per quel tipo di rapporto va considerato come quello con l'ente pubblico, in virtù delle medesime ragioni, sopra richiamate. Qualora invece siano state pattuite clausole "inequivocabilmente più favorevoli" per il magistrato rispetto a quelle standard, sussiste l'obbligo di astensione, a salvaguardia della sua indipendenza e credibilità.
Avv. Antonino Sugamele

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