Il Seminario Vescovile di Trapani in Cassazione: gli enti ecclesiastici non possono essere considerati Onlus di diritto.
Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 32874 Anno 2022
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso 30832-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis
- ricorrente –
contro
SEMINARIO VESCOVILE DI TRAPANI, in persona del legale
rappresentante pro tempore
-intimato-
avverso la sentenza n. 3397/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/9/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 3/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA
DELL'ORFANO
RILEVATO CHE
l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per
la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l'appello erariale avverso
la sentenza n. 15/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di
Trapani di accoglimento del ricorso proposto dal Seminario Vescovile di
Trapani Cattolico contro l'avviso di liquidazione di imposta di registro,
ipotecarie e catastali, con relative sanzioni, a seguito di contratto di
compravendita immobiliare;
il Seminario è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico mezzo l'Agenzia ricorrente censura la sentenza
denunciando, in rubrica, e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia
riconosciuto all'ente religioso l'agevolazione in oggetto sebbene lo stesso
non fosse iscritto nell'apposita anagrafe delle ONLUS;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. il Dlgs 460/97, con lo specifico intento di rendere organica la
disciplina tributaria concernente gli enti non commerciali e le Onlus, come
emerge dal tenore letterale della rubrica , prevede all'art. 10 varie tipologie di ONLUS, e con
particolare riguardo agli enti ecclesiastici, come la Congregazione in
oggetto, prevede, al comma 9, che, nel rispetto di alcune condizioni, essi
siano considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1, tale previsione raccordandosi con
l'equiparazione posta in essere dall'articolo 7 della legge 121/1985
(figurando, tra le attività elencate alla lettera a) del comma 1, quelle
svolte nei settori della beneficenza e dell'istruzione);
1.4. gli enti in questione possono, quindi, accedere al regime
tributario di favore previsto per le Onlus a condizione che nell'esercizio
delle attività proprie della lettera a) del comma 1, secondo quanto
esplicitato nella circolare ministeriale n. 168/1998, siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del Dpr
600/73 e siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti
dall'articolo 10 del Dlgs 460/97, ferme restando le deroghe previste dal
comma 7 dello stesso articolo 10, nonché l'onere della comunicazione
prescritto dal successivo articolo 11;
1.5. gli enti ecclesiastici, di conseguenza, non possono essere
considerati Onlus di diritto, come è agevole desumere dalla mancata
inclusione degli stessi nell'elenco, da ritenere tassativo, di cui al comma
8, in ossequio alla ratio legis secondo la quale la qualifica di ente
ecclesiastico non può da sola essere condizione sufficiente ad ammettere
che l'ente operi nel settore della solidarietà sociale, assecondando
l'orientamento il quale, non dando rilevanza alla qualificazione giuridica
dell'ente, si sofferma sulle finalità dallo stesso perseguite, nel rispetto
delle altre condizioni previste dalla legge;
1.6. anche per gli enti ecclesiastici, pertanto, sussiste l'obbligo di
comunicazione ed iscrizione nell'Anagrafe unica delle Onlus, previsto
dall'articolo 11 del Dlgs 460/1997, che specificamente prevede, al comma
2, che
13-11-2022 07:30
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