Le caratteristiche che connotano l'azione di rivendicazione: natura e la finalità.
Tribunale Palermo Sez. II, Sent., 31/10/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7457 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente
tra
S.F. (C.F. (...) ), nata a P. il (...), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Volturno n. 25 presso lo studio dell'Avv. Umberto Seminara, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice
e
CONDOMINIO DI VIALE M. SS. M. n. 84 (C.F. (...) ), sito a P. nella via omonima al numero civico 84 in persona del Rag. C.F. nella qualità di amministratore di condominio pro tempore, elettivamente domiciliato a Misilmeri (PA) in corso Vittorio Emanuele n. 381/A, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Catania che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Di Matteo, giusta procura allegata comparsa di costituzione;
- convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, S.F. conveniva in giudizio il Condominio di Viale M. SS. M. n. 84 (di seguito "il Condominio") e, premesso di essere comproprietaria unitamente alla propria madre M.G. e alla propria sorella S.A. di un magazzino sito in Palermo, via S.M. n. 68, piano terra (identificato al NCEU del Comune di Palermo al foglio (...), particella (...), sub (...)), acquistato nel 1976 dalla madre in regime di comunione dei beni con il marito deceduto, esponeva di avere appreso che il Condominio aveva occupato una porzione del proprio immobile indicata nella planimetria catastale come "WC" ma da sempre utilizzata come ripostiglio, posta in posizione sopraelevata rispetto al resto dell'immobile e in adiacenza all'ascensore dello stabile di Via M. SS. M. n. 84. A ciò aggiungeva che il Condominio, sostituendo a sua insaputa la serratura, le aveva impedito l'accesso a tale parte di magazzino e che la stessa attrice, in ragione della difformità tra lo stato di fatto dei luoghi rispetto alla situazione urbanistica e catastale, non aveva potuto trasferire la propria attività commerciale nel suddetto immobile, subendo così un rilevante danno.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva testualmente di:
- "ritenere e dichiarare che la sig.ra S.F. è comproprietaria, unitamente alla madre ed alla sorella, del magazzino terrano composto di un vano e WC, facente parte dell'edificio sito in P., via M. S. M. n. 68, avente ingresso dalla intercapedine tra gli edifici "B" e "C" della prefata via, confinante con la detta intercapedine, con corpo scala e vano ascensore dello stabile di Via M. SS. M. n. 84 e via F., identificato al NCEU del Comune di Palermo al foglio (...), particella (...), subalterno (...), cat. (...), dichiarato agibile con provvedimento del Comune di Palermo del 15.01.1972;
- ritenere e dichiarare che il Condominio di Via M. SS. M. n. 84 ha illegittimamente occupato il vano WC facente parte del magazzino meglio identificato al punto che precede, di proprietà della sig.ra S.F. e delle di lei madre e sorella;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità del comportamento posto in essere dal Condominio di Via M. SS. M. n. 84, consistito nell'avere occupato l'ambiente destinato a WC del magazzino terrano facente parte dell'edificio sito in P., via M. S. M. n. 68, avente ingresso dalla intercapedine tra gli edifici "B" e "C" della via M.S.M. n. 68, confinante con la detta intercapedine, corpo scala e vano ascensore dello s.D.V.M.S.M. n. 84 e via F., identificato al NCEU del Comune di Palermo al foglio (...), particella (...), subalterno (...), cat. (...), dichiarato agibile con provvedimento del Comune di Palermo del 15.01.1972;
- ritenere e dichiarare che a causa della condotta del Condominio di Via M. SS. M. n. 84, la sig.ra S.F. ha subito rilevanti danni di natura economica, non avendo potuto avviare la propria attività commerciale;
conseguentemente,
- ritenere e dichiarare che il Condominio di Via M. SS. M. n. 84 (PA) è tenuto a restituire alla sig.ra S.F. ed agli altri comproprietari il vano WC del magazzino terrano facente parte dell'edificio sito in P., via M. S. M. n. 68, avente ingresso dalla intercapedine tra gli edifici "B" e "C" della prefata via, confinante con la detta intercapedine, con corpo scala e vano ascensore dello s.D.V.M.S.M. n. 84 e via F., identificato al NCEU del Comune di Palermo al foglio (...), particella (...), subalterno (...), cat. (...), dichiarato agibile con provvedimento del Comune di Palermo del 15.01.1972;
- ordinare al Condominio di Via M. SS. M. n. 84 (PA) di restituire alla sig.ra S.F. ed agli altri comproprietari il vano WC del magazzino terrano facente parte dell'edificio sito in P., via M. S. M. n. 68, avente ingresso dalla intercapedine tra gli edifici "B" e "C" dellaprefata via, confinante con la detta intercapedine, con corpo scala e vano ascensoredello s.D.V.M.S.M. n. 84 e via F., identificato al NCEU del Comune di Palermo al foglio (...), particella (...), subalterno (...), cat. (...), dichiarato agibile con provvedimento del Comune di Palermo del 15.01.1972;
- condannare il Condominio di Via M. SS. M. n. 84 (PA) al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dalla sig.ra S.F. per il mancato utilizzo dell'immobile, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Decidente, per le ragioni superiormente esposte;
- condannare, altresì, il Condominio di Via M. SS. M. n. 84 (PA) al risarcimento dei danni in favore della sig.ra S.F. per la perdita della clientela acquisita in oltre vent'anni di attività commerciale;
- condannare il Condominio di Via M. SS. M. n. 84 (PA) a risarcire la sig.ra S.F. dei danni derivanti dalla perdita di chances per il mancato utilizzo del magazzino, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Decidente, per le ragioni esposte;
- Con vittoria di spese e competenze".
Si costituiva in giudizio il Condominio, contestando la fondatezza delle richieste attoree e precisando al riguardo che il locale in argomento era inesistente all'epoca della costruzione dell'edificio ed era stato, infatti, realizzato dallo stesso Condominio, tra dicembre 1985 e gennaio 1986, mediante apposizione di un tramezzo su un corridoio senza uscita di pertinenza condominiale.
Ribadendo dunque le ragioni già addotte in sede stragiudiziale, dapprima all'assemblea condominiale del 16.6.2017 e successivamente in sede di mediazione, la cui procedura ha avuto esito negativo (doc. 7 e 8 alla comparsa), evidenziava che in alcun modo il locale in questione poteva essere considerato annesso al magazzino di proprietà dell'attrice e, infatti, era materialmente separato dalla sua proprietà da un muro continuo presente sin dal momento della costruzione dell'intero edificio condominiale e l'accesso al vano in questione, posto ad un livello sopraelevato rispetto al magazzino, era consentito esclusivamente dal civico n. 84 della via ove al diverso civico n. 68 era ubicata la proprietà di parte attrice.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta usucapione ordinaria dell'area contesa in quanto utilizzata, e quindi posseduta, in via esclusiva dal Condominio come bene condominiale dapprima quale porzione di corridoio del corpo scala B dell'edificio e, a far data dal 1985, quale ripostiglio ad uso esclusivo del Condominio, le cui chiavi di accesso erano state da sempre nella custodia del portiere dello stabile.
Per tali ragioni, chiedeva di "rigettare tutte le domande, petitorie e risarcitorie, azionate dall'attrice nei confronti del Condominio esponente per difetto dei presupposti sostanziali e processuali e, in ogni caso, perché infondate in fatto e in diritto e perché non provate e, comunque, in forza della eccepita usucapione;
condannare l'attrice al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata in favore del Condominio esponente a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c."
Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi, veniva assunto l'interrogatorio formale di S.F. e di F.C. (amministratore del Condominio convenuto), nonché assunta la prova testimoniale di V.S. (portiere dello stabile dal 1992), D.V.A. (condomino all'epoca di costruzione degli immobili, oggi non più condomino) e P.P. (tecnico incaricato di redigere la relazione tecnica per la costruzione del ripostiglio).
Parte convenuta rinunciava, poi, all'audizione di un ulteriore teste ammesso e, all'udienza del 14.6.2022, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
S.F. ha chiesto, in primo luogo, il riconoscimento della sua qualità di comproprietaria, unitamente alla madre e alla sorella, di "un magazzino composto da un vano e WC, facente parte dell'edificio sito in Palermo in via M.S.M. n. 68, avente ingresso nell'intercapedine tra gli edifici "B" e "C" della prefata via, confinante con detta intercapedine, con corpo scala e vano ascensore dello stabile di Via M. SS. M. n. 84 e via F., identificato al NCEU del Comune di Palermo al foglio (...), particella (...), sub (...), cat. (...)", con condanna del Condominio convenuto alla restituzione in suo favore della porzione di magazzino che, secondo la sua prospettazione, è stata da quest'ultimo illegittimamente occupata, in assenza di titoli.
Tale domanda è, invero, funzionale al riconoscimento della titolarità (e alla conseguente restituzione) unicamente dello specifico vano pacificamente occupato dal Condominio convenuto che, a dire dell'odierna attrice, costituisce parte del suo magazzino.
Si tratta, in particolare, di un locale che, secondo la ricostruzione della stessa parte, è posto in posizione rialzata rispetto al restante magazzino e che, a suo dire, sebbene indicato nella planimetria catastale del proprio immobile quale "WC", è sempre stato adibito dalla proprietà quale ripostiglio.
Sul piano qualificatorio, l'attrice propone, dunque, un'azione di rivendicazione.
È noto infatti, in punto di diritto, che l'azione reale di rivendicazione, la quale mira al ricongiungimento della proprietà al possesso, si differenzia dalle azioni restitutorie di natura personale, che pure mirano alla riconsegna di un bene, perché nel primo caso chi agisce in giudizio aziona il proprio diritto di proprietà (di cui si richiede la prova), laddove invece nella seconda ipotesi la richiesta di restituzione è fondata sul venir meno del titolo che aveva giustificato la consegna del bene dall'attore al convenuto detentore (sul punto, v., tra le tante, Cass. n. 25052/2018; Cass. n. 703/2013; Cass. n. 14135/2005).
E poiché nel caso di specie le richieste formulate dall'attrice è fondata sul suo diritto di proprietà dell'area in contesa e sull'assenza in capo al Condominio di un titolo che ne legittimi l'occupazione, a venire in rilievo è, senz'altro, l'art. 948 c.c.
Tanto premesso, la domanda di rivendica così proposta è infondata e va rigettata per le ragioni appresso indicate.
Al fine di meglio comprendere la vicenda controversa, occorre innanzitutto chiarire lo stato dei luoghi oggetto del contendere.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti di cui all'atto introduttivo del giudizio e dalle difese di parte convenuta non specificamente contestate da parte attrice, si ricava, in primo luogo, che il vano oggetto di contesa, oltre ad essere posto su un piano rialzato rispetto al magazzino con accesso da via M.S.M. n. 68 di cui è pacificamente proprietaria (o meglio, comproprietaria) l'odierna attrice, è sempre stato da questo materialmente separato tramite un muro privo di aperture.
Ed infatti, l'attrice, che pure deduce di avere perso la disponibilità del vano oggetto del contendere in ragione dell'avvenuta sostituzione della "serratura" della porta che ne consente l'accesso da parte del Condominio di cui al civico n. 84, non lamenta di avere, al contempo, perso la disponibilità della restante porzione di immobile di sua proprietà, né tantomeno si duole di una ipotetica chiusura di varchi di collegamento dapprima esistenti tra il magazzino rimasto in suo possesso e il vano, attualmente detenuto dal Condominio, di cui pure assume di essere proprietaria.
Dunque, dalle stesse deduzioni contenute nell'atto di citazione, si ricava che: (i) la serratura eventualmente sostituita dal Condominio posto al civico n. 84 consente l'accesso unicamente al locale in contesa e non anche al magazzino ancora nella disponibilità dell'attrice; (ii) al contempo (e di riflesso), il magazzino con accesso dal civico n. 68 di cui l'attrice ha, senza dubbio, il perdurante possesso non consente un accesso diretto al locale oggetto del giudizio; (iii) il vano da cui l'attrice assume di essere spossessata è sempre stato fisicamente separato dal magazzino pacificamente di sua proprietà, con accesso dal civico n. 68, da un muro privo di varchi di apertura.
Tale stato dei luoghi è stato, peraltro, definitivamente chiarito dall'attrice, che, sentita in sede di interrogatorio formale all'udienza del 29.9.2020, seppur precisando di avere sempre avuto sia la chiave del portone d'ingresso all'androne condominiale dell'edificio di cui al civico n. 84 che quella del vano adibito a "ripostiglio" oggetto di contesa, ha ammesso che a quest'ultimo è possibile accedere esclusivamente attraversando il portone di ingresso dello stabile condominiale sito al civico n. 84 di via S.M..
Ciò detto quanto allo stato dei luoghi, si osserva adesso che, al fine di comprovare la proprietà del vano di cui si tratta, l'attrice ha prodotto:
- l'atto di compravendita del 17 luglio 1975 in Notaio M.B., a mezzo del quale i genitori, in regime di comunione dei beni, hanno acquistato da R.G. e V.G. un "magazzino terrano composto di un vano e WC, facente parte dell'edificio sito in P., via M. S. M. n. 68, avente ingresso dalla intercapedine tra gli edifici "B" e "C" della stessa via, confinante con la detta intercapedine, con corpo scala e vano ascensore" (v. all. n. 2 alla citazione);
- la planimetria catastale relativa al magazzino in questione (v. all. 10 alla citazione), da cui si evince che il magazzino di proprietà dell'attrice è composto da un vano e da un separato servizio igienico, espressamente indicato in planimetria quale " WC".
Ha, poi, precisato che, una volta deceduto il padre S.A. (il 28/4/1993), il bene è pervenuto, oltre che alla moglie, alle di lui figlie S.F. (attrice) e S.A. e che il vano indicato nella planimetria catastale come WC, di cui a suo dire si sarebbe impossessato illegittimamente il Condominio, è stato da sempre utilizzato come ripostiglio, avendo la proprietà ricavato un diverso servizio sanitario da altra porzione dell'immobile.
Ebbene, nessuno dei documenti prodotti dall'attrice avvalora le sue asserzioni.
Si consideri, innanzitutto, che sebbene il suddetto atto di compravendita indichi l'immobile oggetto di cessione come "magazzino terrano di un vano e WC", la descrizione ivi contenuta non consente in alcun modo di comprendere se il "WC" di cui viene fatta menzione fosse posizionato nello spazio oggetto di contesa (che anche secondo le deduzioni di parte attrice è sempre stato adibito a vano ripostiglio) o se invece (diversamente da quanto ritenuto da parte attrice, che afferma, senza provarlo, di avere ricavato un diverso servizio igienico all'interno del proprio magazzino) è sempre stato ubicato nella posizione attuale.
Peraltro, laddove fosse vera la tesi di parte attrice, non si comprende per quale ragione nello stesso atto di compravendita non vi sia alcun riferimento alla posizione "sopraelevata" del locale WC rispetto al restante magazzino oggetto di cessione, all'assenza di varchi di collegamento tra i due (unici) locali che compongono il bene ceduto, né alcun riferimento alla possibilità di accedere al WC (non già dal civico n. 64 menzionato nell'atto, ma), unicamente, tramite il diverso edificio sito al diverso civico n. 84
E se è vero poi che l'unica possibilità di accesso al vano oggetto di contesa (che, come pure ammesso dalla stessa S. in sede di interrogatorio formale) è dal civico n. 84 di via S.M., tale stato dei luoghi non trova neppure riscontro nella planimetria catastale prodotta in giudizio, atteso che nella rappresentazione planimetrica il locale denominato "WC" (che a dire di parte attrice è il locale di sua proprietà oggi illegittimamente occupato dal Condominio) risulta collegato al restante magazzino tramite un varco interno e risulta ubicato, alla stessa stregua dell'altro vano, a "piano terra", e non invece a un piano sopraelevato rispetto al restante immobile.
Non può trattarsi, allora, del vano di cui in tale sede l'attrice rivendica la proprietà.
Quanto, poi, alla deduzione dell'attrice secondo cui la prova della "annessione" del vano di cui si tratta al magazzino di sua proprietà sarebbe desumibile dagli oneri condominiali da lei corrisposti in misura superiore rispetto ad altri magazzini, deve, invero, rilevarsi che la stessa parte (la quale neppure ha specificato quale sia la metratura della sua proprietà e quale quella dei restanti magazzini) non ha fornito alcun elemento che consenta di comprendere quali siano i criteri di calcolo impiegati al fine del riparto degli oneri condominiali e che, in ogni caso, eventuali inesattezze nella determinazione delle tabelle millesimali dell'edificio non possono di certo assurgere a prova della proprietà di spazi la cui titolarità non è desumibile in altro modo.
Si consideri, poi, che dal certificato di abitabilità dell'intero fabbricato di via M.S.M. n. 84 datato 15.1.1972, pure prodotto da parte attrice, si evince certamente la presenza di diciotto magazzini, alcuni dei quali con WC annesso e altri con WC e anti WC, ma oltre a non esservi elementi che consentano di comprendere quale sia quello di proprietà di parte attrice, non vi è alcuna indicazione da cui desumere la possibilità di un accesso separato ad uno di tali WC tramite il civico 84 (all. 3 alla citazione).
Ricordato adesso, in punto di diritto, che "in tema di rivendicazione, il giudice è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria" (Cass. n. 5131/2009) e che "il rigore della regola secondo la quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non è attenuato dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dalla eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poichè tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso" (Cass., n. 11555/2007; Cass. n. 5472/ 2001), la prova fornita da parte attrice risulta assolutamente inidonea all'accertamento dell'esistenza, ai fini della azione ex art. 948 c.c., del suo diritto di proprietà del vano di cui si tratta.
Ciò detto, e fermo restando che l'onere di provare il titolo a fondamento dell'azione di rivendicazione proposta grava su parte attrice, deve comunque rilevarsi che la documentazione offerta in giudizio dai convenuti, avvalorata dalle prove testimoniali assunte in sede istruttoria, porta a ritenere che il locale di cui si tratta, lungi dall'essere stato acquistato negli anni '70 dai genitori dell'odierna attrice, è stato, effettivamente, realizzato dallo stesso Condominio.
Dalla documentazione prodotta da parte convenuta, si evince infatti che l'area in contesa è stata realizzata dal Condominio, dietro proposta dell'allora amministratore (v. doc. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta convenuto), mediante apposizione di un tramezzo in un "corridoio cieco" posto al lato del vano ascensore adiacente alla scala B dello stabile di via S.M. n. 84, e che le relative spese sono state inserite nel rendiconto di gestione condominiale approvato dall'assemblea svoltasi in data 4.6.1986 (v. doc. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta convenuto).
L'approvazione in sede assembleare della costruzione di un ripostiglio in luogo di un corridoio inutilizzato senza uscita è per ciò stesso incompatibile con le deduzioni di controparte circa l'esistenza, in tale specifico sito, di un WC già alla data di stipula dell'atto di compravendita del 17.7.1976.
La tesi del Condominio convenuto ha, peraltro, trovato pieno conforto nella prova orale assunta in giudizio.
Così, all'udienza del 16.11.2020, il teste D.V.A. (ex condomino dello stabile sito in via S.M. n. 84) ha confermato che il vano di cui si tratta (rappresentato nella documentazione fotografica a lui esibita di cui al doc. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.c. di parte convenuta) è stato realizzato verso la fine dell'anno 1985 al fine di depositarvi tutti i documenti condominiali detenuti dai vari amministratori avvicendatisi nel tempo e, confermando che nell'area ove è stato realizzato il ripostiglio condominiale esisteva solo un breve corridoio cieco privo di ogni apertura, ha spontaneamente aggiunto di avere personalmente collaborato alla realizzazione del fabbricato ove insiste il Condominio convenuto e degli altri due edifici "gemelli" contestualmente realizzati e di conoscere, pertanto, molto bene i luoghi, specificando: "Nell'edificio ci sono due scale , A e B; entrando a destra c'è la scala A e la cabina motori dell'ascensore è posizionata in basso e occupa dunque una parte del corridoio; a sinistra invece, nella scala B, la cabina ascensore è stata posizionata in alto; è proprio per questa ragione che il vano di cui ho parlato è stato realizzato sul lato sinistro, anche per creare un effetto simmetrico rispetto al corridoio di destra; specifico infatti che originariamente il corridoio di sinistra era molto più lungo rispetto a quello sul lato destro e ciò proprio perché sul lato destro vi era la cabina ascensore; preciso poi che lo stesso stato dei luoghi riguardava gli altri due edifici gemelli e infatti il fabbricato di cui si parla è stato costruito contestualmente e in maniera identica ad altri due palazzi".
Anche il teste V.S., sentito alla stessa udienza del 16.11.2020, dopo aver confermato di essere portiere dello stabile di via S.M. n. 84 fin dal 1992 e di conoscere i luoghi di cui si tratta (ritratti nella documentazione fotografica a lui esibita di cui al doc. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.c. di parte convenuta) ha confermato di avere accesso a tale vano più volte al giorno fin dalla data della sua assunzione per avere ricevuto le relative chiavi dal precedente portiere e, dopo aver precisato che si tratta di un archivio del Condominio, ove sono pure posizionati tutti gli accessori necessari per le pulizie del Condominio, ha negato la presenza di beni appartenenti ad altre persone. Il portiere dello stabile ha pure specificato di non avere mai dato le chiavi di questo ripostiglio a nessuno e che la serratura della porta d'accesso non è mai stata sostituita da quando egli ha assunto l'incarico.
E ancora, il teste P.P., sentito all'udienza del 1.2.2021, cui pure è stata esibita la documentazione fotografica relativa ai luoghi (doc. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.c. di parte convenuta) ha testualmente dichiarato: "io mi ricordo di essere andato sul posto e che quando io sono andato c'era un corridoio largo circa un metro e cinquanta e lungo circa due metri che si trovava sulla destra rispetto alla porta dell'ascensore; io ho preso delle misure perché l'amministratore di condominio mi ha detto che volevano realizzare un ripostiglio; dal punto divista tecnico era operazione semplice perché si trattava di collocare un tramezzo da un peso compatibile con la staticità dello stabile; ricordo di avere fatto una consulenza dopo questa visita e questa consulenza è datata 1985"; egli ha altresì aggiunto di avere al riguardo redatto la relazione tecnica per la realizzazione di un ripostiglio condominiale a lui esibita (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta)".
Ebbene, le dichiarazioni di tutti i testi di parte convenuta - particolarmente minuziose e rese da soggetti della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (si consideri al riguardo che l'ultimo dei testi, indifferente e assolutamente estraneo alle parti, ha reso dichiarazioni assolutamente conformi a quelle dei restanti due testi) - avvalorano pienamente la tesi di parte convenuta in ordine all'assoluta estraneità del vano oggetto di contesa alla proprietà di parte attrice.
A ciò si aggiunga, soltanto per completezza, che l'assunto del Condominio trova ulteriore riscontro nella documentazione fotografica da lui fornita (doc. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.c. di parte convenuta), da cui si evince che lo spazio adiacente il vano ascensore del civico n. 84 presenta una pavimentazione continua col corridoio condominiale antistante e che il piano terra degli edifici "gemelli" di cui al civico n. 38 e n. 130, tutti costruiti nello stesso periodo, non presentano al piano terra dei "vani chiusi" quale di cui oggi si contende. Tale circostanza fa certamente presumere che il ripostiglio del civico n. 84 sia stato costruito soltanto in un momento successivo alla costruzione dell'edificio.
Per quanto finora detto, non essendo stata raggiunta la prova del diritto di proprietà di parte attrice sul vano oggetto del contendere, non può trovare accoglimento la domanda di rivendica da lei formulata, né le conseguenti richieste di risarcimento dei danni da lei asseritamente subiti in ragione dell'occupazione dell'area da parte del Condominio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore da 5.201,00 fino a 26.000,00: parametri medi per tutte le fasi).
Non v'è luogo, infine, alla condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c. sollecitata da parte convenuta, atteso che, secondo la giurisprudenza "la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata x art. 96 c.p.c. commi 1 e 2, e con queste cumulabili, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla strega di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" (Cass. N. 27623/2017).
Ne consegue che, seppure le tesi di parte attrice si siano rivelate infondate, la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza, oltre che la volontà di abusare degli strumenti processuali, circostanze tutte che non si ritengono esistenti nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- RIGETTA tutte le domande di parte attrice;
- CONDANNA S.F. al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Condominio di via M. SS. M. n. 84, liquidate in Euro 5.077,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo, il 31 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2022.
21-12-2022 13:40
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