Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Licenziamento per giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'...
Licenziamento per giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Cassazione SEZ. LAVORO

2 NOVEMBRE 2021, N. 31202


In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (In applicazione del suddetto principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.)

Tra i precedenti conformi in materia si veda Cassazione 17092/2011 per la quale  n el giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. Analogo principio è affermato in relazione al contratto di agenzia da Cassazione 29290/2019 per la quale l''istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. Nel senso di una possibile valutazione prognostica della condotta del lavoratore si veda Cassazione 19684/2014 per la quale in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza