Orario di lavoro - Rapporti di lavoro a tempo pieno e part-time - Limiti alla distribuzione dell'orario di lavoro da parte del datore – Differenze - Ragioni.
Cassazione SEZ. LAVORO
3 NOVEMBRE 2021, N. 31349
Nei rapporti di lavoro a tempo pieno, il diritto del datore di lavoro alla distribuzione dell'orario di lavoro, espressione del potere di organizzazione dell'attività, può subire limiti solo in dipendenza di accordi che vincolino l'imprenditore a particolari procedure, diversamente da quanto accade nei contratti con orario part-time, nei quali la programmabilità del tempo libero del lavoratore (al fine di garantire l'esplicazione di un'ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale che giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale.
In tema di articolazione dell'orario di lavoro, secondo Cassazione 31957/2019, la disciplina prevista per il lavoro part-time dall'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla comunicazione, da parte della datrice di lavoro, dei turni di servizio con un preavviso inferiore alle 48 ore). In tema di rapporto di lavoro part-time, secondo Cassazione 19918/2016, la distribuzione temporale della prestazione lavorativa ridotta deve avere carattere convenzionale non solo nelle ipotesi in cui sussista una espressa pattuizione in ordine alla sua collocazione temporale (cd. clausola rigida), ma anche quando ne sia prevista soltanto la durata complessiva e l'accordo circa la distribuzione della prestazione lavorativa possa rilevarsi per "facta concludentia" dall'adesione del lavoratore ad uno piuttosto che ad altro turno di lavoro, dovendosi escludere, in base ad una lettura costituzionalmente conforme dell'art. 5 della l. n. 863 del 1984, l'ammissibilità di pattuizioni che espressamente attribuiscano al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, che toglierebbero al lavoratore la possibilità di programmare altre attività, con le quali integrare il reddito ricavato dal lavoro a tempo parziale, e che legittima, da sola, la percezione, dal singolo rapporto di lavoro, di una retribuzione inferiore a quella "sufficiente" ex art. 36 Cost.
22-01-2022 04:09
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