Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Palermo. Crea falso profilo social su Facebook per riconquistare la ex: condanna...
Palermo. Crea falso profilo social su Facebook per riconquistare la ex: condannato a risarcire i danni
Tribunale Palermo Sez. I, Sent., 16/05/2022
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di iscritto al n.2777 degli affari contenziosi civili dell'anno 2020

TRA

V.G., nato a P. il (...), rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA AGOSTARA, presso il cui studio in VIA G. CARDUCCI, 2, PALERMO, è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti;

ATTORE

E

P.L., nata a P. (P.) il (...), rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MARRETTA, presso il cui studio in VIA A. VENEZIANO, 120, PALERMO, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in atti;

CONVENUTO

oggetto: Altre ipotesi di responsabilita extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, V.G. conveniva in giudizio P.L. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in Euro 30.000,00, per illecito trattamento di dati personali.

Esponeva, l'attore, di avere creato un proprio profilo sul social network "FACEBOOK", e di avere scoperto, a seguito di segnalazione della sua fidanzata A.R., l'esistenza di un ulteriore profilo sulla stessa piattaforma che recava la sua immagine come foto identificativa accanto al suo nome e cognome, anche se il prenome era indicato in J..

Tale scoperta procurava tensioni in seno alla coppia tant'è che la R. per un lungo periodo arrivava addirittura ad interrompere i rapporti con il V..

Per tentare di allontanare da sé ogni sospetto, il V., anzitutto, provvedeva alla cancellazione del suo - unico - profilo originale e, subito dopo, si recava presso gli uffici della Polizia postale di Via R. in P. per sporgere relativa denuncia, poi archiviata.

Nel 2015, il V. apprendeva che il profilo J.V., nonostante la denuncia a suo tempo sporta, era ancora attivo e conteneva ancora una sua fotografia, seppur diversa da quella usata al tempo della denuncia nel 2012.

Tale circostanza faceva così divampare nuovamente tensioni, dissapori e nervosismi mai sopiti e molto accentuati tra i due giovani fidanzati al punto che il V. decideva di presentare una nuova denuncia presso le competenti autorità in data 25.09.2015.

A seguito delle indagini disposte dalla Procura, emergeva che l'indirizzo IP in questione era collegato all'utenza telefonica (...) intestata alla G.D. Srl con sede in P. alla via S., la cui titolare risultava essere tale S.M.D..

In data 19.07.2016, l'attore riferiva agli inquirenti di essere stato nelle more avvicinato da un collega di lavoro, A.E., il quale gli faceva presente che un suo amico, tale G.B., lo stava cercando urgentemente per "conferire" con lui; l'A. specificava, altresì, che il G. era furioso per essere stato diffamato dal V. attraverso il "suo" profilo F.J.V. e non perdeva occasione per denigrare quest'ultimo presso i conoscenti.

Il V. riferiva altresì di avere quindi incontrato il G. il quale, con toni molto concitati e minacciosi, chiedeva spiegazioni circa il fatto che lui avesse contattato lo stesso G. e la di lui madre O.R. per riferire di essere a conoscenze delle avventure extraconiugali intrattenute dal G. con un'altra donna, anch'essa contattata dall'utente utilizzatore del profilo falso.

Il V. concludeva riferendo che il G. gli aveva intimato di astenersi dal proseguire nella condotta diffamante per non mettere a repentaglio la propria stessa incolumità e ciò, com'è comprensibile, provocava un grave turbamento nel V., persona mite nota per andare d'accordo con tutti.

La polizia giudiziaria apprendeva informalmente che i signori V., O. e G. facevano tutti parte della comunità evangelica di Palermo e per tale motivo le indagini si estendevano ad altri membri della stessa Chiesa Evangelica. In particolare, l'attenzione si concentrava sulla signora L.P., legata sia alla Comunità evangelica che alla G.D. S.r.l., nella quale era subentrata alla S. quale amministratrice.

In data 07/10/2016 veniva sentita a sommarie informazioni la S. e si apprendeva che alla stessa, quale amministratrice della G.D. Srl, era subentrata la cognata L.P.. La S. riferiva altresì che la linea internet era in uso anche agli altri dipendenti della società.

Nel corso delle indagini la O.R. (madre del G.) riferiva agli organi inquirenti di essere stata più volte contattata su fb dal profilo J.V. con finalità di screditare e diffamare ai suoi occhi il figlio, apostrofato di continuo come fedifrago e traditore, nonchè con l'obiettivo di incrinare i rapporti tra la stessa, il figlio ed il comune amico M.G. sul conto del quale venivano insistentemente richieste molte informazioni private con particolare riferimento alla di lui situazione sentimentale.

Quest'ultimo, sentito a sommarie informazioni, confermava anch'egli di essere stato parecchie volte contattato dal profilo in parola, apparentemente riconducibile al suo amico V. già a partire dal 2014, con la volontà di carpirgli informazioni private.

Le indagini si restringevano allora attorno alla P. che si scopriva essere la ex fidanzata del M..

La P., sentita inizialmente a S.I.T., nel corso della deposizione ammetteva di essere lei la creatrice ed utilizzatrice del falso profilo J.V. con I.J.V..9 mossa dalla volontà di recuperare il rapporto con l'ex fidanzato M.G. e dall'astio verso la sig.ra O.; tra l'altro si appurava che la linea in uso alla G.D. era comune all'abitazione dei P. situata sopra i locali di vendita.

La signora P. veniva successivamente rinviata a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 perché "al fine di trarne per sé o per altri profitto, creava un profilo Facebook denominato "J.V." avente I.J.. Vecchio.9, utilizzando i dati anagrafici e le immagini raffiguranti V.G. senza averne ricevuto alcun consenso"; il procedimento penale scaturitone (RG 3859/2018 Trib. Palermo, sez. III penale), che ha visto il V. costituirsi parte civile, si è chiuso in data 14.11.2018 con sentenza di applicazione su richiesta della pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione (pena sospesa) vista l'insussistenza di elementi che consentissero un proscioglimento.

L'attore rappresentava, infine, che nessun riscontro ha ricevuto l'invito rivolto alla P. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Con comparsa depositata l'8.01.2021 si costituiva in giudizio P.L. chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attore poiché non suffragate da alcun riscontro probatorio in ordine al danno patito dal V.. Manifestava, inoltre, pur senza riconoscimento alcuno di responsabilità, la volontà di addivenire ad una conciliazione dichiarandosi disponibile ad offrire la somma di Euro. 1.000 per le spese legali liquidate nel procedimento penale ed Euro. 1.500 a titolo di risarcimento del danno, anche in considerazione dell'ammissione al gratuito patrocinio di entrambe le parti nel giudizio de quo.

Il processo veniva istruito tramite acquisizione documentale e prova orale con i testi indicati da parte attrice.

Ciò posto, hanno trovato riscontro nel corso della fase istruttoria del presente procedimento i fatti posti a base della richiesta risarcitoria, anche se in parte attenuati. Più in particolare, i testi O.R. e M.G., sentiti all'udienza del 24.02.2021, hanno dichiarato di aver capito, dal tenore dei messaggi, che si trattava di un falso profilo di G.V..

Va, innanzitutto, analizzato il concetto di identità personale e quello di identità digitale.

L'identità personale consiste nella rappresentazione di un individuo in relazione al contesto sociale in cui sviluppa la sua personalità.

Il concetto di identità personale contiene l'insieme delle caratteristiche dell'individuo.

L'identità personale è un costrutto culturale e sociale, oggetto di scelta, di adesione e di costruzione (più o meno consapevole) e può essere configurata come bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, e non vedere travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale.

L'Identità personale, così definita, rientra anche tra i beni giuridici tutelati dall'ordinamento, che vuole proteggere, tutelare l'interesse del soggetto ad essere rappresentato nel contesto sociale in cui vive e in cui esprime la sua personalità, come libera determinazione (e rappresentazione) del proprio io.

In questo senso, quindi, l'ordinamento giuridico riconosce il diritto del singolo a mantenere il controllo sulla rappresentazione che ha di sé agli occhi della società; da questi concetti si sviluppano, peraltro, le questioni giuridiche relative alla tutela dell'onore, del decoro, della reputazione, nonché del diritto all'immagine.

Tale diritto rientra infatti tra i diritti fondamentali della persona umana ed è stato così definito anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il diritto all'identità personale consisterebbe nel "diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo".

In questo contesto si inserisce anche il concetto di identità digitale che è la rappresentazione di un individuo, identificabile in colui che crea/usa il dataset in cui essa è memorizzata.

Orbene, risulta acclarato che P.L., attraverso la creazione di un falso profilo, tendenzialmente riconducibile all'attore V., ha violato il diritto dello stesso V. alla sua identità personale/digitale come più sopra rappresentata.

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, vanno richiamate le precisazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità e cioè: "In tema di responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicchè la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019). 2. Pertanto, costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui, una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione, (ex multis, in tal senso, v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018, Rv. 648418 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 de110/01/2012, Rv. 621133 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007, Rv. 598662 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15510 del 07/07/2006, Rv. 593558 - 01)" (Cassazione civile, ordinanza, sez. III, 18/02/2020, n. 4005).

Tenuto conto, dunque, della diffusione del falso profilo, comunque entro un ristretto numero di amici, secondo quanto emerso nel caso di specie; della assenza di allegazioni circa la posizione sociale del danneggiato e la rilevanza delle offese allo stesso attribuite, non compiutamente precisate nel corso delle prove orali acquisite; e avuto riguardo a quanto riferito dai testi C.M. e V.G., R.A. e A.E., sentiti all'udienza del 5.05.2021 in ordine allo stato d'animo di V.G. conseguente alle vicende per cui è causa; va liquidata all'attore la somma di Euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito, parametrata al valore attuale della moneta e sul quale pertanto non compete la rivalutazione monetaria. Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Poiché V.G. risulta essere stata ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese va posta in favore dell'erario con liquidazione alla metà ex art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento dell'azione promossa dall'attore, condanna P.L. al pagamento della somma di Euro 6.000,00 (euro seimila) in favore di V.G., oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, per la causale di cui in parte motiva;

- condanna P.L. alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario, che liquida, in misura già dimidiata ex art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA come per legge;

Così deciso in Palermo, il 2 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2022.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza