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Sentenza

Pescara.Un avvocato durante una conversazione con l'indagato (intercettata d...
Pescara.Un avvocato durante una conversazione con l'indagato (intercettata dalla P.G.) consigliava di non farsi difendere dal collega già nominato "perchè non capisce un c.. di penale... è uno scaparo ...la procedura non la conosce .. ti rovinerà la fedina penale .. "
Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 ottobre 2022, n. 29183

Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Fatti di causa

1. Nel 2012 A.V. , di professione avvocato, convenne dinanzi al Tribunale di Pescara il collega P.G. , esponendo che:

-) uno dei suoi clienti, tale L.A. , gli aveva chiesto di essere difeso in sede penale;

-) nell'esaminare gli atti delle indagini svolte a carico del proprio assistito, aveva rinvenuto la trascrizione di un colloquio telefonico intercorso fra quest'ultimo e l'avvocato P.G. ;

-) da tale conversazione emergeva che l'avvocato P.G. aveva consigliato ad L.A. di non farsi difendere da A.V. , dichiarando tra l'altro: "non capisce un ca di penale;

tecnicamente non sei tutelato; la procedura non la conosce; ti rovinerà la fedina penale; non sa manco che cos'è un patteggiamento in continuazione; è uno scaparo.

Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Con sentenza 8 gennaio 2015 n. 18 il Tribunale di Pescara accolse la domanda.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 19 settembre 2019 n. 1469 la Corte d'appello de L'Aquila accolse il gravame e rigettò la domanda di risarcimento proposta da A.V. .

A fondamento della propria decisione la Corte d'appello osservò che: -) non vi era prova che il convenuto avesse agito con dolo;

-) non vi era prova che il convenuto avesse agito con colpa, dal momento che le espressioni che si assumevano ingiuriose erano state espresse nel corso di una conversazione privata, sicché non poteva prevedere che sarebbero divenute note anche a terzi;

-) poiché il convenuto, allorché utilizzò le espressioni oggetto del contendere non poteva prevedere di essere intercettato, "mancava il nesso di causalità tra condotta e danno";

-) mancava, infine, l'antigiuridicità del danno, perché le espressioni adoperate dal convenuto, seppur irriguardose, erano state formulate "sempre in un contesto privato e privilegiato" (sic).

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da A.V. con ricorso fondato tre motivi.

Ha resistito con controricorso P.G. .

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta sia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., sia il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo

Nella illustrazione del motivo sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha reputato che le espressioni offensive sopra trascritte vennero adottate da P.G. nell'ambito di un colloquio privato fra un avvocato ed il suo assistito; deduce in contrario il ricorrente che L.A. non era affatto un cliente dell'avvocato P. , ma al contrario era insieme a lui coimputato in un procedimento penale per violazione delle norme in materia di stupefacenti.

1.1. Nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza il motivo è manifestamente infondato, giacché una sentenza può dirsi nulla soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia totalmente incomprensibile, circostanze non ricorrenti nel nostro caso.

Nella parte in cui lamenta l'omesso d'un fatto decisivo il motivo è invece inammissibile per difetto di rilevanza.

Per stabilire, infatti, se la condotta del convenuto costituisse o non costituisse un fatto illecito era del tutto irrilevante accertare quali rapporti intercorressero tra l'autore delle dichiarazioni che si assumono offensive e il destinatario di esse.

2. Col secondo motivo il ricorrente dichiara di voler censurare "ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 (scilicet, c.p.c.; n. d.e.) " la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la condotta del convenuto non fosse nè dolosa, nè colposa.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente, dopo avere trascritto un passo della sentenza di primo grado, aggiunge che i giudizi espressi sul suo conto da P.G. erano offensivi e volgari; che essi erano deontologicamente rilevanti; che P.G. "ben conosceva l'antigiuridicità del fatto"; che, infine, i suddetti giudizi "sembravano mossi" dall'intento di acquisire un nuovo cliente, sottraendolo al collega.

2.1. Il motivo è infondato.

Se si ha riguardo alla sua intitolazione, esso è infondato per la ragione già esposta in precedenza: una sentenza può dirsi nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo in due casi: quando sia totalmente priva di motivazione, oppure quando poggi su una motivazione oggettivamente incomprensibile.

Nel caso di specie, però, non ricorre nessuna di queste due condizioni: la Corte d'appello, infatti, ha rigettato la domanda affermando che "manca la prova dell'elemento soggettivo del dolo, della colpa", oltre che il nesso causale tra condotta e danno.

La motivazione, dunque, esiste ed è ben chiara.

Che poi quella affermazione sia stata o possa essere stata erronea in punto di diritto è circostanza che non rende "nulla" la sentenza per mancanza di motivazione: la rende illegittima per un error in iudicando. Errore che, tuttavia, in sede di legittimità deve essere censurato prospettando in modo corretto quale legge sia stata violata dal giudice d'appello e perché, e non invocando genericamente la "nullità" della sentenza per mancanza di motivazione.

2.2. Se poi si avesse riguardo all'illustrazione del motivo, piuttosto che alla sua intitolazione, esso sarebbe addirittura inammissibile per mancanza del contenuto minimo essenziale che la norma appena ricordata esige dal ricorrente per cassazione: ossia la chiara indicazione dell'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito.

Infatti nel caso di specie il giudice di merito, investito da una domanda di risarcimento del danno aquiliano, l'ha rigettata affermando "non esservi prova del dolo o della colpa". Ma rigettare una domanda di danno sul presupposto che manchi la prova dell'elemento soggettivo del fatto illecito è affermazione ovviamente di per sé corretta in punto di diritto. Tale affermazione il ricorrente ha inteso contrastare, a ben vedere, limitandosi a contrapporle tre semplici affermazioni:

a) i giudizi espressi sul suo conto erano gravemente offensivi;

b) la controparte conosceva l'antigiuridicità del fatto;

c) la controparte era mossa dall'intento di "sottrarre" un cliente al collega.

Si tratta con evidenza di tre affermazioni non solo non pertinenti rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata (cioè la mancanza della prova della colpa); ma per di più concernenti questioni (la gravità d'una offesa, la conoscenza di un fatto, gli intenti di una persona) di puro fatto, riservate al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità.

3. Col terzo motivo il ricorrente esordisce (p. 14 del ricorso) dichiarando di voler censurare "l'affermnione sempre a pagina 4 della sentena (d'appello)"; a tale enunciazione seguono due pagine e mezzo dedicate alla illustrazione generale ed astratta dei limiti al diritto costituzionale di critica.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché non contiene alcuna oggettiva censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita ad una mera enunciazione di principi astratti, per di più estranei alla già ricordata ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata, e cioè la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del fatto illecito.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate interamente tra le parti, in considerazione dell'esito alterno dei giudizi di merito.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Avv. Antonino Sugamele

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