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Sentenza

Pignoramento presso terzi. L'avvocato è autorizzato ad effettuare la notific...
Pignoramento presso terzi. L'avvocato è autorizzato ad effettuare la notifica in proprio, anche a mezzo PEC dell'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c., o avvalendosi dell'Ufficiale Giudiziario.
L'avvocato è autorizzato ad effettuare la notifica in proprio, anche a mezzo PEC dell'avviso di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c., o avvalendosi dell'Ufficiale Giudiziario. Questo sostanzialmente è quanto previsto dalla circolare del 12 dicembre scorso con cui il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è tornato sul tema delle modifiche previste dalla l. n. 206/2021 in tema di pignoramento presso terzi.

La circolare precisa infatti che «si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato. A tal fine, l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentita a legislazione vigente:

    a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53;
    a mezzo di notifica PEC e, infine
    anche a ministero dell'Ufficiale giudiziario con iscrizione dell'atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia di lavoro)».
Avv. Antonino Sugamele

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