Reiterazione contratti a termine tra musicista e fondazione lirico-sinfonica. La Corte di Appello di Firenze fa il punto.
Corte d'Appello di Firenze, sentenza 23 giugno 2022, n. 291
I Giudici Fiorentini, dopo aver ribadito la posizione del Tribunale di Firenze circa l'applicazione al caso di specie della disciplina ordinaria in materia di contratti a termine, successivamente, ai fini della valutazione della legittimità o meno dei contratti stipulati tra le parti e oggetto del giudizio in esame, hanno analizzato nel dettaglio i motivi alla base delle doglianze mosse dal Ricorrente in riferimento all'esito del giudizio di primo grado.
In primo luogo, circa il tema dell'indicazione della causale giustificativa nei contratti impugnati, considerato che l'ultimo rinnovo del contratto in essere tra il musicista e la Fondazione Lirico-Sinfonica era avvenuto in data 2 settembre 2018, la Corte ha evidenziato come, al caso di specie, non dovesse applicarsi la disciplina sancita dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), applicabile solo ai contratti sottoscritti a partire dal 31 ottobre 2021, secondo cui, in sostituzione al previgente regime di acausalità, ai fini del rinnovo dei contratti eccedenti 24 mesi è necessaria la sussistenza di una specifica causale.
In secondo luogo, i Giudici di seconde cure, al pari del Tribunale di Firenze, hanno osservato come, a causa dell'intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione dei contratti intercorsi antecedentemente al 2018, non potesse ritenersi superato il limite massimo di durata di un rapporto a termine pari a 24 o, alternativamente, 36 mesi.
Alla luce di ciò, confermando la pronuncia del Tribunale di Firenze, la Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto di non poter accogliere l'appello e, vista la complessità della normativa richiamata nel caso oggetto del giudizio, ha sancito la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Risulta interessante osservare come la posizione assunta dai Giudici Fiorentini nel caso di specie non risulti univoca nel panorama giurisprudenziale italiano.
Infatti, non sono mancate pronunce, come quella del Trib. Ferrara dell'11/04/2017, n. 81 o, da ultimo, quella della Corte D'Appello di Roma del 19/2/2021, n. 372, in cui è stato invece ritenuto che, nel caso in cui il vizio fatto valere in giudizio non sia un vizio formale o sostanziale che affligga il singolo contratto, bensì consista nell'illegittimo rinnovo di più contratti, è ovvio che l'aver tempestivamente impugnato l'ultimo contratto stipulato dalle parti renda possibile contestare l'eccessiva durata del complessivo rapporto intercorso, a prescindere dall'avvenuto decorso del termine di decadenza rispetto a precedenti rapporti che, sommati all'ultimo, superano il limite massimo globale di durata di 24 0 36 mesi.
La pronuncia in esame, dunque, costituisce un'interessante novità in materia di contratti a termine e decadenza dal diritto d'impugnazione degli stessi e si inserisce, dunque, in un filone giurisprudenziale che, almeno ad oggi, tuttavia, continua a rappresentare un orientamento minoritario in materia decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato.
03-09-2022 13:29
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