Responsabilità genitoriale. Violenza sessuale: i genitori dell'autore del reato tenuti al risarcimento
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 06/04/2022) 02-05-2022, n. 13752
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti n. r.g. 13259/2020 proposti da:
L.R. domiciliato in Roma piazza Cavour presso Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Perri;
- ricorrente -
contro
A.F., D.D., D.M., D.R. elettivamente domiciliati in Roma via dei galla e sidama 49 presso lo studio dell'avvocato FORCINITI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Coppa Massimiliano;
- controricorrenti -
Nonchè L.S., N.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Perri;
- ricorrenti -
contro
A.F., D.D., D.M., D.R., elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Galla e Sidama 49 presso lo studio dell'avvocato Forciniti Luigi che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Coppa Massimiliano;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 63/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.
Svolgimento del processo
che:
A.F. e D.D. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza L.R., nonchè i genitori L.S. e N.A., P.F., nonchè i genitori P.G. e S.M., e M.G., nonchè i genitori M.L. e F.P.S., chiedendo il risarcimento del danno. Esposero le attrici che nel (OMISSIS) D.D. era stata costretta da L.R. a subire un rapporto sessuale completo dietro una colonna di una casa in costruzione, mentre P.F. tratteneva Sp.Va., impedendole di andare a soccorrere l'amica D. nonostante questa avesse chiesto, urlando, aiuto. Aggiunsero che dopo l'episodio di violenza le amiche erano state avvicinate da M.G., il quale si era offerto di accompagnare a casa la D., e che costui, approfittando dello stato di prostrazione della ragazza, con la forza le aveva imposto un atto di masturbazione delle sue parti intime. I convenuti proposero domanda riconvenzionale nei confronti dei genitori della D. e D.R., padre dell'attrice, propose per sua parte domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti. Intervenne in giudizio D.M., sorella dell'attrice.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 926 del 2018, rigettata ogni altra domanda, condannò L.R., L.S. e N.A., nonchè P.F., quest'ultimo nella misura del 30%, al risarcimento del danno da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza n. 1112 del 2018 il danno fu liquidato nella misura di Euro 130.000,00 in favore di D.D., di Euro 30.000,00 in favore di A.F. e di Euro 3.000,00 in favore di D.M., oltre interessi; L.S. e N.A. furono condannati al risarcimento in favore di D.R. nella misura di Euro 5.000,00, oltre interessi. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli i convenuti condannati. Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 17 gennaio 2020 la Corte d'appello di Catanzaro rigettò gli appelli.
Osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità civile di L.R. per la violenza sessuale sulla base di due autonome rationes decidendi, la non contestazione del fatto e l'ammissione in sede di procedimento penale innanzi al Tribunale dei Minori, e che la prima ratio non era stata impugnata (il Tribunale aveva peraltro escluso che l'episodio potesse costituire un fatto isolato sulla base delle dichiarazioni rese nel procedimento minorile dalle persone informati, idonee a descrivere il L. come persona violenta, aggressiva, capace di incutere timore agli altri). Aggiunse, con riferimento al motivo di appello relativo alla CTU, secondo cui la diagnosi di "sindrome depressivo-ansiosa reattiva, medio grave e disturbo dell'adattamento" aveva avuto come presupposto due violenze sessuali quando invece il Tribunale ne aveva riconosciuto solo una, che il CTU aveva parlato di doppia violenza sessuale solo in sede di ricostruzione dei fatti sulla base dell'atto di citazione e che aveva stimato nell'ordine del 25% il danno biologico permanente, riconducendolo eziologicamente alla violenza sessuale subita nel (OMISSIS), e considerato il carattere di ferita permanente ed insanabile dell'abuso sessuale, sicchè nulla autorizzava a concludere che i postumi invalidanti permanenti fossero stati riconosciuti sulla base di due violenze sessuali. Osservò ancora che il CTU aveva dato conto sia del matrimonio che della maternità, posto che si leggeva nella relazione che la D. in data (OMISSIS) aveva rivelato al fidanzato (attuale marito) della disavventura e che aveva lavorato dal (OMISSIS) fino all'inizio della gravidanza, sicchè di tali circostanze, pur non esplicitandolo, si era tenuto conto nel formulare le conclusioni.
Aggiunse, con riferimento alla madre A.F., che il Tribunale aveva recepito la valutazione del CTU il quale, pur sottolineando la preesistenza di un quadro depressivo ansioso, aveva sottolineato che l'episodio di violenza subito dalla figlia aveva pesantemente aggravato lo stato psicopatologico già esistente, stimando il danno biologico permanente nella misura del 10%. Osservò inoltre che il Tribunale aveva correttamente fatto applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, aumentando per le due attrici gli importi previsti per invalidità ed età in considerazione del danno morale, e che il motivo di appello sul punto era inammissibile per difetto di specificità. Aggiunse che in favore di D.M., che aveva spiegato intervento autonomo, era stato liquidato unicamente il danno morale e che gli interessi legali erano stati applicati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione progressiva del capitale, in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità. Infine osservò, con riferimento al motivo di appello avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione, nullità che sarebbe stata dimostrata proprio dall'avere il Tribunale rigettato l'eccezione considerando l'esame complessivo dell'atto e dunque ricostruendone l'intero contenuto, che il Tribunale aveva correttamente ritenuto infondata l'eccezione di nullità essendo sia il petitum che la causa petendi chiaramente formulati.
Passando quindi all'appello proposto da L.S. e N.A., osservò la corte territoriale, con riferimento al motivo di appello avente ad oggetto il conseguimento della maggiore età del figlio alla data di notifica della citazione, che l'eccezione era stata disattesa dal primo giudice perchè era stata chiesta la condanna degli appellanti in base al titolo autonomo dell'art. 2048 c.c. e non quali esercenti la potestà su minore. Aggiunse che correttamente il Tribunale aveva ritenuto non raggiunta dai genitori del L. la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, emergendo dalle risultanze istruttorie una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione, a sua volta frutto di un'educazione non adeguata, quadro non scalfito dalla relazione socio-familiare, in cui si riconoscevano gli appellanti come persone adeguate al ruolo educativo, in quanto predisposta dopo circa tre anni il fatto illecito e dunque non in grado di dimostrare che buona educazione e vigilanza fossero state esercitate già all'epoca del medesimo fatto illecito.
Ha proposto ricorso per cassazione L.R. sulla base di otto motivi e resistono con unico atto di controricorso Ar.Fi., D.D., D.M. e D.R.. Hanno altresì proposto ricorso per cassazione N.A. e L.S. sulla base di undici motivi e resistono con unico atto di controricorso Ar.Fi., D.D., D.M. e D.R.. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione
che:
va previamente disposta la riunione delle impugnazioni.
Con il primo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2048 e 75 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che N.A. e L.S. sono stati evocati in giudizio non per responsabilità concorrenziale quali genitori ma in quanto esercenti la potestà sul figlio R. nonostante questi non fosse minorenne all'epoca della citazione in giudizio.
Con il secondo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano le parti ricorrenti che in base alle circostanze di cui al precedente motivo la sentenza è viziata da nullità.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il giudice del merito ha qualificato i fatti costitutivi della domanda come caratterizzati, in relazione a N.A. e L.S., dagli elementi della fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., giungendo così alla conclusione che fosse stata chiesta la condanna degli odierni ricorrenti per tale titolo di responsabilità. Le censure non sono scrutinabili in quanto in violazione dell'art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6 i ricorrenti non hanno indicato lo specifico contenuto della causa petendi rilevante ai fini dell'esclusione della allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità concorrente dei genitori ai sensi dell'art. 2048. In mancanza dell'assolvimento di tale onere processuale non è consentito al Collegio di accedere agli atti del giudizio di merito.
Con il primo motivo del ricorso proposto da L.R. e con il terzo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che già dalla motivazione della sentenza di primo grado si comprende che l'atto di citazione è privo dei suoi elementi costitutivi.
Con il secondo motivo del ricorso proposto da L.R. e con il quarto motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano le parti ricorrenti che quanto evidenziato nel precedente motivo rileva anche come nullità della sentenza.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. In violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la parte ricorrente non ha specificatamente indicato il contenuto dell'atto di citazione dal quale si evincerebbe la denunciata nullità, non permettendo quindi di scrutinare il motivo. In mancanza di tale specificazione la questione posta con il motivo è puramente teorica. Ad ogni buon conto, è appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza il criterio dell'esame complessivo dell'atto di citazione costituisce metodologia ermeneutica conforme a diritto (fra le tante, Cass. n. 17991 del 2018, n. 8077 del 2012, n. 1681 del 2015).
Con il terzo motivo del ricorso proposto da L.R. e con il quinto motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., art. 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che la sentenza del Tribunale è errata in quanto fondata sul giudizio del CTU basato su due episodi di violenza sessuale, laddove invece il secondo episodio è stato escluso dal giudice del merito e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la doppia violenza sessuale non è solo presente nella ricostruzione dei fatti ma anche nella diagnosi finale. Aggiunge che per tal ragione la motivazione deve ritenersi apparente.
Con il quarto motivo del ricorso proposto da L.R. e con il sesto motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.p., n. 4 e art. 112 c.p.c., art. 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che, sulla base di quanto esposto nel precedente motivo, la motivazione manca del requisito di completezza ed i fatti non sono rispondenti alla realtà processuale.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La censura in termini di motivazione apparente risulta formulata non sulla base dell'intima struttura della motivazione, ma sulla base della divergenza con le risultanze processuali. Al riguardo va rammentato che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Per il resto la censura attiene al giudizio di fatto in ordine al contenuto della CTU, il quale, in quanto valutazione del mezzo istruttorio, rientra nel sindacato riservato al giudice del merito.
Con il quinto motivo del ricorso proposto da L.R. e con il settimo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., art. 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che nella relazione di CTU non vi è alcun accenno alle circostanze del matrimonio e della gravidanza della D., circostanze le quali mal si conciliano con il quadro piscologico descritto dal medesimo CTU e che nella relazione tecnica di parte risulta evidenziato sia che le circostanze in discorso non sono compatibili con un grave disturbo ansioso-depressivo sia l'erroneità e inadeguatezza in generale della CTU, anche con riferimento a A.F., la quale già prima dell'episodio del (OMISSIS) soffriva di una forma depressiva. Aggiunge che nella motivazione della decisione non vi è alcun accenno alle argomentazioni tecniche di parte.
Con il sesto motivo del ricorso proposto da L.R. e con l'ottavo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., art. 111 Cost.. Osservano le parti ricorrenti che quanto osservato nel precedente motivo rileva anche in relazione alle norme indicate in rubrica.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. La denuncia di vizio motivazionale per omesso esame di fatto è infondata perchè le circostanze del matrimonio e della maternità sono state esaminate dal giudice di merito, sul punto recependo l'indagine del CTU, sulla base di una valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità. Per il resto i due motivi sono inammissibili perchè mirano ad una rivalutazione degli esiti della indagine del CTU e perchè denunciano un'apparenza di motivazione poggiandola sulla comparazione con le risultanze istruttorie. Infine nella motivazione, a parte l'esame delle circostanze di cui sopra relative alla D., viene anche confutato il rilievo relativo al pregresso stato depressivo della A..
Con il nono motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che la prova liberatoria dalla responsabilità ai sensi dell'art. 2048 è rappresentata dalla relazione dell'Equipe socio-familiare in cui si dà atto dell'adeguata educazione familiare impartita dai genitori al figlio Roberto, avuto riguardo al valore del documento proveniente da personale qualificato, peraltro compilato due anni, e non tre anni, dopo i fatti e con valutazione da riportare al percorso educativo avviato molti anni prima. Aggiungono che il fatto per cui è causa costituisce un episodio isolato.
Il motivo è inammissibile. In disparte il mancato rispetto dell'onere processuale di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 con riferimento alla relazione di cui si discorre nel motivo, è agevole osservare che sotto le spoglie della denuncia di violazione di norma di diritto, la censura attinge in realtà il giudizio di fatto del giudice del merito in ordine alle risultanze istruttorie, giudizio non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Con il settimo motivo del ricorso proposto da L.R. e con il decimo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le parti ricorrenti che la liquidazione del danno in favore delle diverse parti è in violazione del precetto di cui all'art. 2043 e che privo di motivazione è il ricorso alle tabelle milanesi, senza la valutazione di diversi parametri di quantificazione del danno. Aggiunge che gli interessi possono decorrere solo a partire dalla statuizione della sussistenza del danno.
Con l'undicesimo motivo del ricorso proposto da N.A. e L.S. si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione a quanto esposto nel precedente motivo.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La corte territoriale ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c.) il motivo di appello relativo alla liquidazione del danno. Tale statuizione di inammissibilità non risulta impugnata per cui il motivo di ricorso è privo di decisività.
Il motivo è poi inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1 con riferimento alla censura relativa all'applicazione degli interessi, alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, poichè il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Con l'ottavo motivo del ricorso proposto da L.R. si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che le osservazioni presentate con il primo motivo rilevano anche sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 4.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni indicate a proposito del secondo motivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 - quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna L.R. al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna N.A. e L.S. al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022
04-05-2022 19:07
Richiedi una Consulenza