Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie.
Cassazione civile SEZ. III
SENTENZA 8 APRILE 2022, N. 11491
Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.
Si vedano, in precedenza:
a) Sez. 3, Sentenza n. 17975 del 2014: Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 cod. civ. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto del creditore di ricevere l'offerta, avvenuta tramite assegno circolare in ragione del divieto di pagamento in contanti imposto dalle norme speciali, e rituale l'offerta eseguita indistintamente ai due creditori, coniugi comproprietari, perché previamente presentata al loro domicilio e successivamente seguita, dopo il loro rifiuto, dall'invito a presenziare al deposito della somma su libretti bancari intestati agli aventi diritto).
b) Sez. III, Ordinanza n. 36058 del 2021:In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c.
30-12-2022 20:32
Richiedi una Consulenza