Sassari. Testamento olografo: inammissibile l'aiuto da parte di terzi. La "guida" della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia
Sentenza n. 806/2022 pubbl. il 26/07/2022 RG n. 4901/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
composto dai magistrati:
dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente;
dott.ssa Marta Guadalupi Giudice;
dott. Francesco De Giorgi Giudice, relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4901 del Ruolo Generale dell'anno 2017 tra:
... deceduta in corso di causa, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ritossa, che
lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del 12.10.2020;
attore
contro
..., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Pietrina Putzolu, che la rappresenta e difende in virtù
di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore: come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;
nell'interesse del convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
... ha convenuto in giudizio ... per accertare la nullità per difetto di forma, in quanto apocrifo sia nella autografia che
nella sottoscrizione, del testamento olografo apparentemente redatto dalla di lei germana defunta ... il 13.3.2009 e
pubblicato il 4.7.2017 con atto a rogito notaio L. F., con il quale veniva nominata erede universale la convenuta
... e veniva, pertanto, implicitamente revocato il precedente testamento pubblico a rogito notaio Ercole B. in data
30.1.2008 che istituiva erede universale l'attrice G. A. e, in sostituzione, il figlio ..., con richiesta subordinata di
annullamento dell'ultimo testamento per errore vizio della volontà.
Nel suddetto testamento pubblico la testatrice, altresì, oltre a revocare un altro precedente testamento pubblico risalente
al 2005, dichiarava di essere analfabeta e di essere capace di apporre solamente la propria firma.
L'attrice, pertanto, a fondamento della domanda ha dedotto che la scheda testamentaria olografa non potesse essere
stata scritta di pugno della testatrice in quanto analfabeta, come dalla stessa dichiarato dinanzi al notaio B. nel
precedente testamento pubblico. Ha sostenuto, quindi, l'invalidità del testamento e ha concluso per l'accertamento della
nullità per difetto di forma in quanto non autografo ai sensi dell'art. 606 c.c., nonché per la declaratoria di apertura della
successione testamentaria o in subordine ab intestato in proprio favore, e per la condanna di parte convenuta alla
restituzione dell'immobile della de cuius detenuto sine titulo.
Si è costituita in giudizio ... contestando le domande di parte attrice ed invocandone il rigetto, sostenendo che M.
G. si fosse determinata alla revoca del testamento precedentemente reso in favore della sorella a seguito di varie
vicissitudini con la famiglia d'origine: in particolare nessuno dei parenti, tantomeno la sorella G. A., nei 10 anni
trascorsi tra la data del testamento pubblico con la quale veniva istituita erede universale e la data del testamento
olografo impugnato, si era interessato alla defunta testatrice nonostante, nel testamento in favore dell'attrice, la G.
M. avesse espressamente inserito che avrebbe dovuto assisterla fino alla morte.
La convenuta ha aggiunto che in quegli anni aveva conosciuto e frequentato costantemente G. M., divenendone
l'unico vero punto di riferimento e rimanendole sempre accanto, anche a seguito del suo ricovero presso una struttura
protetta a Florinas (Villa Margherita) resosi necessario in conseguenza dei problemi respiratori cui la defunta testatrice
era con il tempo andata incontro, i quali richiedevano cure mediche continue ed appropriate. Altresì, la convenuta ha
specificato che, dietro espresso desiderio di G. M., le aveva insegnato a leggere e scrivere in modo che non
dovesse più sentirsi fuori dal mondo, come spesso lamentava, a causa della sua condizione di analfabeta.
In corso di causa è deceduta l'attrice e si è contestualmente costituito in sua vece l'erede Pier....
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, consulenza tecnica d'ufficio e prova per testimoni ed è stata
rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in epigrafe.
In particolare la CTU grafologica e grafoscopica è stata espletata per valutare l'autenticità e, dunque, la riferibilità alla
testatrice del testamento olografo del 13.3.2009, pubblicato con atto a rogito notaio F. il 4.7.2017, mediante
confronto della scheda testamentaria impugnata con le firme apposte dalla testatrice nei precedenti testamenti pubblici
(il primo del 26.9.2005, ricevuto dal notaio M.; e il secondo del 30.1.2008, ricevuto dal notaio B.), oltre che
con le firme depositate presso l'ufficio comunale che ha rilasciato l'ultimo documento d'identità in possesso della de
cuius e con la firma contenuta nel decreto di nomina di amministratore di sostegno del 28.8.2019.
***
Le domande proposte dall'attore sono fondate e devono essere accolte per le argomentazioni che seguono.
Risulta dagli atti che la de cuius G. M. abbia redatto testamento pubblico in data 30.1.2008, ad atto notaio B.,
con il quale veniva revocata ogni precedente disposizione testamentaria e che disponeva nel modo seguente: "nomino
erede universale di tutto il mio patrimonio presente e futuro mia sorella G. A. in riconoscenza di tutta
l'assistenza che mi presta insieme a suo figlio in tutte le necessità di vita che confido durerà sino alla mia morte";
nell'atto era altresì contenuta la seguente dichiarazione resa al Notaio: "la stessa dichiara di essere analfabeta ma di
saper apporre la sua firma".
Su tale scheda testamentaria, che chiaramente istituisce erede universale A. G. non vi sono contestazioni di
sorta.
Quanto, invece, al testamento olografo in data 13.3.2009, ad atto notaio F., del seguente tenore: "Io sottoscritta
G. M. nata il …… ad Arzachena nel pieno delle mie capacità intellettive nomino mia erede universale la
signora M. ... F. nata a Olbia il ….. nomino esecutore testamentario l'avvocato P.P. con
sede a Sassari via Alghero 17", si deve convenire con le risultanze della CTU - utilizzabile per fondare la decisione in
quanto analitica, frutto di approfonditi esami strumentali e comparativi, congruamente e logicamente motivata - la quale
ha accertato quanto segue: "eseguito l'adeguato screening sulle scritture Y G. autografe, esaminate le caratteristiche
delle omogenee sottoscrizioni testamentarie X in verifica, - e valutate le prevalenti incoerenze grafo-motorie tra le
contrapposte X/Y, - le firme indagate X possono considerarsi molto probabilmente APOCRIFE e non riconducibili alla
mano di G. M."; ed altresì: "osservate le caratteristiche grafiche interne all'olografo X in verifica, valutate
alcune importanti incompatibilità ed incoerenze gestuali, stante altresì il grave decadimento cognitivo ed il grado di
analfabetizzazione della de cuius, - il grafismo compilativo X può considerarsi molto probabilmente APOCRIFO e non
riconducibile alla mano di G. M.".
L'Ausiliario ha quindi concluso sia per il difetto di autografia che per il difetto di sottoscrizione in ordine alla scheda
testamentaria impugnata affermando come appaia alquanto improbabile che la de cuius avesse sviluppato, alla data
della redazione del testamento olografo "competenze ed abilità scritturali tali da poter redigere in forma autonoma e
consapevole una scrittura testamentaria organizzata, finalizzata e corretta sotto il profilo ortografico e lessicale, anche
mediante utilizzo di vocaboli e terminologie distanti dall'ambito culturale della stessa".
Tale testamento pertanto risulta essere redatto in violazione delle prescrizioni stabilite dall'art. 602, comma 1 c.c. ("il
testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore") con conseguente
integrazione della causa di nullità espressamente prevista dall'art. 606 c.c. il quale la prevede, tra gli altri casi, quando
"manca l'autografia o la sottoscrizione"; ipotesi di nullità la cui ratio è chiaramente rinvenibile nella necessità di
preservare la genuina volontà del testatore. D'altronde, per giurisprudenza costante, anche una meno grave 'guida della
mano' da parte di terzi integra la carenza di autografia, conformemente al principio per cui: "la guida della mano del
testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del
testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del
testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda
testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e
tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva
finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità
di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo (cfr. Cass. civ. ord. n. 5505 del
06/03/2017).
Deve ritenersi assorbita nell'ambito di tale pronuncia di nullità anche quella relativa all'annullamento richiesta da parte
attrice in via subordinata, deducendo a sostegno un vizio/errore nel consenso.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti: "non incorre nel difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l'invalidità di
un testamento olografo sia per incapacità del testatore, sia per la falsità dell'atto, dichiari la nullità dello stesso,
avendo accertato la mancanza dell'autografia ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullità rispetto a quella di
annullamento per difetto di capacità, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito
del "petitum", le ragioni dell'annullamento e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela più piena,
che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun concreto interesse" (cfr. Cass.
Civ., n. 12473 del 21.5.2013).
Per l'effetto della dichiarata nullità del testamento olografo, deve essere anche dichiarata aperta la successione
testamentaria di G. M. in forza del testamento pubblico per atto del Notaio B. del 30.1.2008 in virtù della
quale è istituita erede G. A., cui a sua volta succede il figlio Pier....
In ordine alla domanda di condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile facente parte dell'asse ereditario e
pacificamente costituito dall'abitazione sita in Sassari, via Genova n. 45, distinto al NCEU al foglio 126, mappale 32,
sub. 4, si deve, altresì ritenere la fondatezza di tale domanda in quanto il possesso dell'immobile da parte della F.
costituisce circostanza di fatto non specificamente contestata e pertanto provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (peraltro, il
possesso si evince in ogni caso dal tenore complessivo della comparsa di costituzione e risposta – cfr. pag. 2), risultando
così pienamente assolto l'onere della prova gravante sull'erede conformemente al principio per cui: "poiché la petizione
dell'eredità - che è un'azione reale diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento
dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete -
presuppone l'accertamento della qualità di erede dell'attore, questi può limitarsi ad offrire la prova della sua qualità
ereditaria o dei diritti che gli spettano "iure hereditario" - qualora siano contestati - e ciò diversamente dall'onere
probatorio richiesto nella rei vindicatio, che pur avendo con la "petitio hereditatis" affinità nel petitum, se ne
differenzia, postulando la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà dei beni attraverso un serie di regolari
passaggi durante il periodo necessario per l'usucapione" (cfr. Cass. civ. n. 5252 del 15/03/2004; Cass. civ. ord. n. 7871
del 19/03/2021).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al d.m. 55/2014 nello scaglione
delle cause di valore indeterminabile tenendo conto della bassa complessità della controversia e parametri medi per tutte
le fasi. Sulla parte soccombente devono, altresì, interamente gravare le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità, in quanto apocrifo sia nella autografia che nella sottoscrizione, del testamento olografo in data
13.3.2009, il quale non proviene, pertanto, da G. M., nata ad A.il ….. e deceduta in Florinas in data
…;
- dichiara aperta nella data della morte la successione testamentaria di G. M. in favore di G. A., cui è
succeduto ….., in forza del testamento pubblico per atto Notaio B. rep. 349 del 30.1.2008;
- condanna M.. F. alla restituzione in favore di …... dell'immobile facente parte dell'asse ereditario, sito in
Sassari, via Genova n. 45, distinto al NCEU al foglio 126, mappale 32, sub. 4;
- condanna M. ... F. alla rifusione, in favore di …..., delle spese processuali che si liquidano in euro 7.803,98,
di cui euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- pone definitivamente a carico di M. ... F. le spese di CTU con obbligo di rifusione alla controparte di quelle
che abbia in tutto o in parte anticipato.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 25 luglio 2022.
Il giudice estensore
dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Sanna 13-09-2022 15:18
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