Trapani. Casa di cura condannata a pagare 920.000,00 euro a seguito del decesso di un paziente durante un intervento chirurgico. La vicenda torna in Cassazione per una opposizione al precetto.
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15/03/2022) 21-04-2022, n. 12701
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina - Presidente -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -
Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19277/2019 R.G. proposto da:
F.G.F., F.G., R.F.B., R.E.M., FE.GI., rappresentati e difesi dal prof. avv. Salvatore Pensabene Lionti, e dall'avv. Carlo Ferracane, elettivamente domiciliati in Roma, Monte Zebio 37, presso lo studio dell'avv. Marcello Puritano;
- ricorrenti -
contro
CASA DI CURA VILLA DEI GERANI DOTT. A. RI. S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Tasquier, e dall'avv. Laura Tasquier, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 44, presso lo studio dell'avv. Nicola Adragna;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2591/2018 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/3/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
letta la memoria depositata dai ricorrenti.
Svolgimento del processo
che:
- F.G.F., F.G., R.F.B., R.E.M. e Fe.Gi., in proprio e in qualità di eredi di R.N. e di P.M.S., ottenevano dal Tribunale di Trapani la sentenza n. 487/2005 di condanna della Casa di Cura Villa dei Gerani, Dott. A. Ri. S.r.l. a risarcire i danni patiti in conseguenza del decesso di R.G. durante un intervento chirurgico;
- la predetta pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d'appello di Palermo che, con la sentenza n. 1206/2007, elevava l'importo del risarcimento determinato dal giudice di primo grado a Euro 920.000,00, confermando le statuizioni di quest'ultimo in punto di interessi e di modalità per il loro calcolo;
- con atto di precetto del 25/9/2008, i danneggiati intimavano alla casa di cura il pagamento della "somma residua di Euro 366.244,50 per sorte, rivalutazione ed interessi", già computati i pagamenti parziali ricevuti;
- proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., la Casa di Cura Villa dei Gerani, Dott. A. Ri. S.r.l. contestando l'ammontare dell'avversa pretesa;
- il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 88/2014, accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo il quantum del credito azionato a Euro 154.400,69;
- F.G.F., F.G., R.F.B., R.E.M. e Fe.Gi. impugnavano la decisione e la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 2591 del 21/12/2018, rigettava il gravame;
- avverso la suddetta sentenza F.G.F., F.G., R.F.B., R.E.M. e Fe.Gi. proponevano ricorso (affidato a due motivi); resisteva con controricorso la Casa di Cura Villa dei Gerani, Dott. A. Ri. S.r.l..
Motivi della decisione
che:
- col primo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale corretto il contenuto della sentenza azionata come titolo esecutivo, anzichè limitarsi all'interpretazione delle statuizioni concernenti la rivalutazione e il calcolo degli interessi; in particolare, proprio con riguardo agli accessori del credito risarcitorio, la sentenza impugnata avrebbe individuato un "evidente errore" e ad esso avrebbe posto rimedio, violando il giudicato insito nel titolo esecutivo e, comunque, in assenza di un procedimento per la correzione di un errore che nemmeno poteva essere qualificato come materiale; così operando, la Corte d'appello, investita di un'opposizione all'esecuzione, avrebbe ecceduto dal proprio potere di interpretazione del titolo esecutivo, il quale, comunque, non può prescindere dal significato letterale delle parole a norma dell'art. 12 preleggi;
- col secondo motivo (formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 22/1/2016, dapprima disposta dalla stessa Corte d'appello e, poi, nemmeno menzionata nella motivazione della decisione, nonostante lo scostamento dalle sue risultanze;
- il ricorso è inammissibile perchè, in violazione dell'art. 366 c.p.c., la parte ricorrente ha omesso una chiara e sintetica esposizione del fatto processuale idonea a prospettare a questa Corte - necessariamente con l'atto introduttivo, non essendo ammissibile il rinvio ad atti dei gradi di merito o a documenti che non siano debitamente riportati e trascritti o alla stessa sentenza impugnata - le circostanze indispensabili per la valutazione e la decisione delle censure svolte;
- infatti, il ricorso introduttivo è privo di elementi di contenuto-forma indefettibili, perchè volti a consentire a questa Corte di comprendere le domande svolte e le decisioni assunte (incluse, ovviamente, le motivazioni dei provvedimenti) e, conseguentemente, di esaminare i motivi d'impugnazione e gli atti a cui questi si riferiscono;
- in particolare, nell'atto non sono riportati: le contestazioni svolte dalla casa di cura con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1; le statuizioni del giudice di prime cure, poi confermate in appello; i motivi dell'impugnazione spiegata avverso la sentenza n. 88/2014 del Tribunale di Trapani; il contenuto dell'impugnata sentenza della Corte d'appello palermitana, delle cui motivazioni sono trascritte (alla pag. 6 del ricorso) solamente alcune frasi, tratte dalle pagg. 6 e 7 della pronuncia ed estrapolate da un più ampio contesto (come tali insufficienti ad illustrare il percorso logico-giuridico svolto dal giudice di secondo grado nell'interpretazione del titolo esecutivo azionato); il contenuto del titolo esecutivo azionato (la sentenza n. 487/2005), del quale è effettuata una lacunosa e non esaustiva trascrizione attraverso stralci frammentari e, soprattutto, mancanti di rilevanti passaggi motivazionali (segnatamente, l'esplicito riferimento a Cass. Sez. U., Sentenza n. 1712 del 17/2/1995, dal quale la Corte d'appello ha tratto il convincimento di un errore materiale nella stesura del provvedimento);
- nemmeno della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Corte territoriale (alla quale si riferisce la seconda censura) sono trascritti o riportati gli elementi essenziali, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare che le conclusioni del C.T.U. erano sostanzialmente coincidenti con quelle degli opposti e che il giudice d'appello se ne è discostato senza alcuna motivazione;
- a tale ultimo proposito si osserva che, se è vero che è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, è però necessario che il ricorrente per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, indichi, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese (v., tra le altre, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020, Rv. 659930-01);
- all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
- va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte;
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2022
10-05-2022 22:25
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