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Sentenza

Trapani. Ferie ed indennità sostitutiva. Onere della prova....
Trapani. Ferie ed indennità sostitutiva. Onere della prova.
In tema di ferie, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute (così come dei permessi e delle festività non fruite) ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Trattasi infatti di indennità con funzione risarcitoria e non retributiva, ed è quindi onere del ricorrente provare di non aver potuto fruire delle ferie (ovvero dei permessi e delle festività) per colpa del datore. 


Tribunale Trapani Sez. lavoro, Sent., 27/05/2022
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 783/2019 R.G.L. promossa

DA

G.G. ((...)) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Messina

- ricorrente -

CONTRO

C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Salvino Miceli

I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica a Roma nella Via Ciro II Grande n. 21;

I.N.P.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede periferica a Trapani nella Via Scontrino n. 28, dove è domiciliato per la carica;

- resistenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe, esponeva:

-di avere lavorato alle dipendenze di C.F. senza soluzione di continuità dal 10/03/1991 al 31/12/2018, data del licenziamento, nonostante la fittizia cessazione del rapporto contrattuale nel biennio 1997/1999;

-di avere svolto per l'intera durata del rapporto le mansioni di impiegata di ordine livello 4 CNNL studi professionali, consistenti in particolare nell'accogliere i pazienti ed i rappresentanti farmaceutici, nella prenotazione delle visite domiciliari ed ambulatoriali, nel rispondere al telefono, nel predisporre quanto necessario al lavoro del resistente, ed inoltre dal 2014 nel coadiuvarlo negli spostamenti con l'autovettura per raggiungere lo studio e nell'aiutarlo nelle faccende relative alle spese farmaceutiche e spese alimentari;

-di avere osservato un orario di lavoro che si articolava in 5 giorni la settimana per 15 ore complessive (lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.30-12.30; mercoledì 16-19);

-che dal 01/03/91 e fino all'anno 2014, ha fruito solamente di quindici (15) giorni di ferie nel mese di agosto; dall'anno 2015 e fino al licenziamento avvenuto il 31/12/18 ha goduto di venti (20) giorni di ferie sempre nel mese di agosto; mentre non avrebbe mai goduto dei permessi;

-che le sarebbe stata erogata una retribuzione mensile di Euro 517,00 dalla data di assunzione fino all'anno 2014, e di Euro 600,00 mensili dall'anno 2015 fino al licenziamento; e che inoltre, per l'ulteriore attività esulante il rapporto di lavoro svolta dalla ricorrente durante il periodo della malattia del resistente, le veniva corrisposta una ulteriore somma a titolo di regalia;

-che al momento della cessazione del rapporto, a fronte della richiesta delle somme spettanti per differenze retributive (permessi non fruiti, rol, ex festività) e differenza TFR, il Dott. C. inviava alla ricorrente assegno circolare di Euro 1.349,18, a titolo di TFR, somma trattenuta dalla ricorrente a titolo di acconto della maggior somma richiesta.

Tanto premesso, chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento delle differenze retributive quantificate, sulla scorta di una consulenza di parte, nella complessiva somma di Euro 20.349,22 di cui: Euro 3.567,97 per ferie non godute; Euro 4.985,24 per ROL; Euro 3.845,38 per ex festività; ed Euro 10.559,81 a titolo di TFR, somma da intendersi già decurtata dei due acconti percepiti di Euro 1.349,18 ed Euro 1.260,00. Chiedeva inoltre condannarsi il convenuto a versare all'INPS i contributi non versati, relativi alle acclarate differenze retributive, limitatamente a quelli non prescritti.

Ritualmente costituitosi in giudizio, C.F. eccepiva preliminarmente la cessazione del rapporto nel biennio 1997/1999, come risultante dall'estratto conto previdenziale dal quale emerge che la ricorrente nel biennio 1997/1999 aveva usufruito dell'indennità di disoccupazione per 34 settimane, con conseguente prescrizione dei crediti relativi al primo rapporto. Deduceva inoltre che l'impegno lavorativo della dipendente fosse generalmente di nove ore alla settimana, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, come si evince dalle buste paga allegate all'atto di costituzione. Eccepiva l'assenza di prova relativa all'indennità di ferie, permessi e festività non godute, affermando che la ricorrente avesse pienamente goduto di tutti i benefici in questione, come previsto dalle normative di settore. Contestava inoltre la spettanza dei permessi ROL (riduzione orario di lavoro), previsti solo in favore dei dipendenti a tempo pieno, laddove la ricorrente era stata assunta a tempo parziale. Eccepiva infine l'insussistenza del credito per TFR, deducendo che lo stesso ammontava complessivamente ad euro 7.188,18 (come risultante dalla busta paga allegata), che lo stesso era stato interamente corrisposto mediante i pagamenti effettuati nel corso del rapporto, di cui agli allegati alla memoria (nn.7-16), da imputare a titolo di acconti del TFR, e contestando le affermazioni della ricorrente secondo cui le somme ulteriori percepite non fossero imputabili al TFR, quanto invece a "regalie" per ulteriori attività extra lavorative, deducendone l'infondatezza e abnormità.

Ritualmente costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi dovuti in caso di eventuale accertamento di differenze retributive vantate dalla ricorrente.

La causa veniva istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto - non presentatosi all'udienza del 13/01/2021 per legittimo impedimento fisico, nonché con l'escussione dei testi B.G. e R.G.M..

Il ricorso va respinto.

Preliminarmente, va dichiarata la prescrizione dei crediti maturati nel corso del primo rapporto di lavoro cessato nel 1997, tenuto conto che non v'è alcuna prova della continuità ed unicità del rapporto di lavoro dal 1991 al 2018, ma anzi risulta pacifico e ammesso l'intervenuto licenziamento nel 1997, peraltro mai impugnato.

Passando al merito, vanno anzitutto respinte le domande di pagamento delle indennità di ferie, permessi e festività non godute, per mancato assolvimento dell'onere della prova.

Sul punto, si rammenta che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute (così come dei permessi e delle festività non fruite) ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 26985 del 22/12/2009). Trattasi infatti di indennità con funzione risarcitoria e non retributiva, ed è quindi onere del ricorrente provare di non aver potuto fruire delle ferie (ovvero dei permessi e delle festività) per colpa del datore.

Nel caso concreto, la circostanza non è articolata, né tantomeno è emersa una esaustiva prova di essa nel corso dell'istruttoria. Le dichiarazioni testimoniali appaiono infatti eccessivamente generiche sul punto (il teste B.G. si limita ad affermare: "Non sono tuttavia in grado di specificare il numero delle ferie fruite; ricordo la presenza della ricorrente anche nel mese di agosto"; (…). Non mi è mai capitato di assistere a richieste di permessi"; il teste R.G.M. afferma ancor più genericamente "Non sono in grado di indicare quanti giorni di ferie fruisse la ricorrente e se la stessa fruisse di permessi"). A fronte di siffatte lacune probatorie le domande azionate dalla ricorrente per la percezione di quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, ma anche di festività e permessi non goduti, non possono essere accolte per eccessiva genericità in punto di prova (cfr. Cass. n. 26985 del 22/12/2009) e ancor prima in punto di allegazione.

Con riferimento alla domanda di pagamento del TFR, sostiene il ricorrente di aver diritto ad Euro 10.559,81, somma da intendersi già decurtata dei due acconti riconosciuti come percepiti pari rispettivamente ad Euro 1.349,18 ed Euro 1.260,00, poiché le ulteriori somme percepite non sono imputabili a TFR, quanto piuttosto a "regalie" che il C. avrebbe elargito alla ricorrente per l'attività extralavorativa che aveva svolto in suo favore durante la sua malattia.

D'altra parte, il convenuto afferma:

- che il TFR ammonta a Euro 7.188,18, importo che è già stato interamente corrisposto mediante i pagamenti effettuati nel corso del rapporto (mediante le seguenti rate: 1.260,00 + 522,00 + 570,00 + 2007,00 + 1.481,00 + 1.349,18), pari per l'appunto al t.f.r. dovuto.;

- che detti pagamenti non possono essere intesi quali "regalie", ma vanno necessariamente imputati a titolo di acconti del TFR.

Occorre premettere che la disciplina dell'imputazione del pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 1193 c.c., presuppone l'esistenza di più crediti di uno stesso creditore verso il medesimo debitore che, benché necessariamente omogenei (della stessa specie), abbiano però titolo e causa diversi.

In tema di imputazione di pagamento la giurisprudenza afferma, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, che "l'imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4" (Cass. 22872/2010; conf. Cass. n. 11632/2018).

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che "Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c." (Cass. civ. Sez. II Sent., 14/01/2020, n. 450).

Secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte; ne consegue che, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca (Cass. civ. Sez. II, 03/02/1998, n. 1041).

Nel caso di specie, il datore di lavoro ha adempiuto il proprio obbligo di consegna delle buste paga e ha corrisposto somme superiori a quanto ivi indicato, pur non avendo espressamente imputato il pagamento supplementare al TFR. Tuttavia, soccorrono i criteri sussidiari dettati dall'art. 1193 c.c., secondo cui "In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

Nel caso di specie, una volta dimostrato da parte del convenuto di avere corrisposto somme che per ammontare risultano idonee ad estinguere il debito per TFR per il quale era stato convenuto in giudizio, spettava al creditore/ricorrente, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. e, in particolare, dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca. Ed invece la ricorrente, che non ha negato di aver ricevuto quanto indicato in busta paga, né di aver percepito le somme versate tramite gli assegni acausali, non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di ulteriori crediti idonei ad una diversa imputazione delle somme ricevute a mezzo di detti assegni, non avendo provato né allegato di avere svolto attività lavorativa straordinaria non retribuita, e non avendo neppure avanzato in ricorso alcuna domanda relativa alla 14 mensilità.

La ricorrente si è piuttosto limitata a dedurre che i predetti pagamenti supplementari andassero intesi quali regalie che il C. elargiva alla ricorrente per l'attività extralavorativa che svolgeva in suo favore durante la sua malattia.

E però spettava alla ricorrente (che l'aveva dedotta) provare, in maniera rigorosa, la causale di liberalità del surplus dei pagamenti effettuati, tantopiù ove si consideri che nell'ambito del rapporto di lavoro vige la presunzione di onerosità e corrispettività delle erogazioni datoriali, sicché la sussistenza di un'eventuale causa di liberalità deve essere rigorosamente provata dal datore di lavoro con la dimostrazione degli elementi della fattispecie della prestazione corrisposta "una tantum" per eventi eccezionali e non ricorrenti, non collegata anche indirettamente con il rendimento del lavoratore o l'andamento aziendale (cfr. Cass. n. 11149 del 13/10/1992).

Ma nel caso di specie tale rigoroso onere probatorio non può ritenersi assolto.

Infatti, le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono sul punto eccessivamente generiche e prive di riferimenti quantitativi e temporali precisi e idonei a mettere in correlazione le somme corrisposte all'attività genericamente descritta. Ed invero, B.G. si è limitato ad affermare "ricordo che a volte non era presente in studio perché doveva andare a prendere il dottore a casa. Infatti per un periodo di tempo che tuttavia non sono in grado di determinare, vedevo arrivare la ricorrente insieme con il dottore che non poteva deambulare autonomamente, ma solo con un bastone"; del pari generiche risultano le dichiarazioni del teste G.M.R., che ha riferito di essergli capitato più volte di vedere la ricorrente accompagnare il dott. C. dalla macchina allo studio, senza tuttavia essere in grado di specificare quando e quante volte ciò sarebbe accaduto.

A fronte di indizi così blandi e generici, sussistono elementi quali la tempistica dei pagamenti (fra il 2012 e il 2014), l'importo complessivamente corrisposto (pari all'ammontare del TFR), l'importo delle singole rate (sostanzialmente corrispondenti allo stipendio medio), la non esiguità della somma complessivamente elargita (oltre Euro 7.000,00), la modalità del pagamento (assegni riferibili anche ad altre retribuzioni) che - tenuto conto del principio di presunzione di onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, già richiamato - costituiscono indici presuntivi che non si trattasse di liberalità, quanto piuttosto di anticipazioni del TFR. Del resto, come evidenziato dal convenuto, l'art. 2120, ult. co., cod. civ., consente le anticipazioni del t.f.r. al di là dei limiti ivi previsti, anche a condizioni di miglior favore per il dipendente, come nel caso di specie.

In definitiva, non avendo la ricorrente sufficientemente dimostrato che le erogazioni supplementari del datore di lavoro fossero elargite a titolo di liberalità, le stesse non possono che essere riferite al TFR.

Pare superfluo disporre CTU, poiché per un verso la 14 mensilità non costituisce oggetto di domanda, e per altro verso non pare sussistere alcuna sostanziale divergenza nella quantificazione del TFR, tenuto conto della sostanziale identità della somma netta riconosciuta come dovuta nelle diffide della ricorrente allegate in memoria, in disparte l'eventuale contribuzione sul TFR, la cui omissione non risulta specificamente lamentata dall'ente previdenziale.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 2.800,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da distrarre in favore del difensore.

Così deciso in Trapani il 27 maggio 202.

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2022.
Avv. Antonino Sugamele

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