Trattamento di dati personali mediante pubblicazione di un libro - Diritto all'oblio - Inconferenza - Limiti all'attività di informazione giornalistica - Sussistenza - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze.
Cassazione civile SEZ. 1
ORDINANZA DEL 28 MARZO 2022, N. 9923
L'azione di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei propri dati personali - compiuto mediante la pubblicazione di un libro del quale viene chiesto il ritiro dal commercio - non involge il tema del diritto all'oblio, potendosi concretizzare la tutela di tale diritto riferito alla rete internet, solo con un'azione rivolta ai soggetti titolari dei motori di ricerca per la deindicizzazione della pagina web e non certamente per legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti di chi abbia scritto un libro le cui pagine sono state successivamente inserite anche in internet. In tal caso la liceità del trattamento dei dati deve essere valutata avuto riguardo al perimetro dell'esimente dettata dal codice della privacy nel contesto dei limiti dell'attività giornalistica di cui all'art. 137 comma 2, la valutazione del cui superamento è questione di fatto incensurabile in cassazione.
Si richiama Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15160 del 2021: Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo).
13-12-2022 13:55
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