Trattamento di dati personali senza il consenso dell'interesso - Liceità – Condizioni - Rispetto del criterio di minimizzazione - Necessità di salvaguardare interessi vitali – Accertamento – Questione di fatto – Conseguenze – Fattispecie.
Cassazione civile SEZ. 1
ORDINANZA DEL 28 MARZO 2022, N. 9922
In tema di tutela della riservatezza, il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio della "minimizzazione" del loro uso, è consentito ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia, fermo restando che la valutazione della liceità del trattamento, nel rispetto di tali principi, è questione di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittima la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di alcuni dati sanitari relativi alla salute psichica del titolare di un porto d'armi, finalizzata alla sua revoca, effettuata da una persona che in precedenza era stata minacciata e che era venuta legittimamente in possesso di tali dati, poiché riportati in documenti prodotti in un giudizio civile del quale entrambi erano stati parte).
In precedenza:
a) Sez. 1 - , Ordinanza n. 11020 del 2021: In tema di tutela della riservatezza, il trattamento dei dati personali deve essere sempre effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione" dell'uso degli stessi, dovendo cioé essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, essendo irrilevante, al fine di derogare a tale principio, la circostanza che la divulgazione avvenga nell'ambito di una procedura di rilevanza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto illecita la divulgazione nell'ambito di un esposto concernente l'attività di un avvocato, di informazioni relative all'asserita condotta deontologicamente scorretta dal medesimo tenuta allorché era impiegato pubblico facendo menzione di procedimenti disciplinari a suo carico senza neanche dar conto della loro successiva archiviazione e dell'annullamento delle sanzioni irrogate).
b)Sez. 1 - , Ordinanza n. 11800 del 2021:È legittima la comunicazione da parte di un'azienda sanitaria, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, in relazione ad un procedimento per la revoca del porto d'armi, di dati sensibili contenuti in una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente nel reparto psichiatrico di un ospedale, trattandosi di dati indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali a cura di soggetti pubblici, previste dalla legge e non esercitabili "mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa", purché il trattamento avvenga in modo corretto e riservato, secondo le modalità fissate dalla legge e senza una indiscriminata diffusione dei medesimi verso "soggetti indeterminati", atteso che, in materia di porto d'armi l'assenza di alterazioni neurologiche" e di "disturbi mentali di personalità o comportamentali" rientra tra i "requisiti psicofisici minimi" richiesti per il rilascio e il rinnovo, tanto che, ai sensi dell'art. 43 TULPS la licenza di porto d'armi "può essere revocata non solo in relazione a pregresse condanne per fatti penalmente rilevanti, ma anche quando la persona "non dà affidamento di non abusare delle armi".
13-12-2022 13:57
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