Usura. Cessione del quinto. Il costo della polizza assicurativa obbligatoria va considerato sempre un costo inerente alla concessione del credito. Mancato inserimento della Banca d'Italia nelle Istruzioni dei costi assicurativi per la rilevazione del TEGM del 2006: irrilevante ai fini dell'usura.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 16-11-2021) 01-02-2022, n. 3085
SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13219-2020 proposto da:
INTERCOOP TRASPORTI SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO LEONI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERFRANCESCO LUPO;
- ricorrente -
contro
ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
- intimata -
avverso il decreto n. 966/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
Svolgimento del processo
che:
1. il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione allo stato passivo di ILVA S.p.a. in Amministrazione straordinaria (di seguito Ilva in a.s.), dichiarato esecutivo con decreto del 30/06/2017, proposta dalla Intercoop Trasporti soc. coop. a r.l. (di seguito Intercoop) contro l'ammissione del credito di Euro 175.743,73 in via chirografaria, con disconoscimento della prededuzione L. Fall., ex art. 111, invocata ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter (cd. Decreto Marrano), introdotto in sede di conversione del D.L. n. 1 del 2015;
1.1. in sede di opposizione, Intercoop aveva fatto leva sul D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 8, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. 03 agosto 2017, n. 123, recante l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 347 del 2003, citato art. 3, comma 1-ter, - nel senso che "nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 111, e successive modificazioni rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi di Ilva" - deducendone che, "per i soli crediti vantati dagli autotrasportatori, le quattro categorie di prestazioni indicate dal D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter (ambiente, sicurezza, continuità, A.I.A.) si sono arricchite di una quinta fattispecie, quella della funzionalità";
1.2. avverso la decisione del tribunale meneghino, Intercoop ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria;
1.3. l'intimata Ilva in a.s. non ha svolto difese;
1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in Camera di consiglio.
Motivi della decisione
che:
2. il ricorrente denuncia "Violazione e falsa del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 -ter, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 53, della L. Fall., art. 111, e dell'art. 12 preleggi", per non avere il Tribunale di Milano considerato che la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 8 comma 1-bis, (convertito dalla L. n. 123 del 2017) fa un "distinguo (...) per le sole aziende dell'autotrasporto, a favore delle quali ha richiamato la categoria della funzionalità" da riferire a tutti "gli "impianti produttivi di Ilva", diversamente dalla macrocategoria della "sicurezza e continuità produttiva" che invece attiene agli "impianti essenziali"", sottolineando la differenza tra il concetto di "funzionalità degli impianti produttivi essenziali" e quello, più ampio, di "funzionalità degli impianti produttivi", riguardante le sole imprese di autotrasporto;
3. il motivo è inammissibile perchè non coglie (e quindi non censura) la principale ratio decidendi della decisione impugnata;
3.1. invero, esso si concentra sul passaggio della decisione impugnata trascritto a pag. 13 del ricorso - per cui "il dato testuale della norma e la stretta interpretazione alla quale si è chiamati (essendo norma autentica ed avendo ad oggetto un privilegio) porta fondatamente a concludere che il diritto alla prededuzione in capo agli autotrasportatori debba essere limitato (...) al trasporto di merci non genericamente ed indistintamente considerato, bensì alle sole prestazioni di trasporto funzionali per gli impianti essenziali (e quindi quanti all'ambito del "cd primo acciaio" prodotto a (OMISSIS), sopra n:ferito e per gli interventi ambientali previsti dal piano governativo" - nonostante si tratti di argomentazioni che il tribunale meneghino dichiara espressamente di svolgere "per completezza motivazionale" (v. pag. 6 e ss. del decreto);
3.2. in particolare, il ricorrente sottolinea e stigmatizza ripetutamente l'errore del tribunale che, una volta accertato il previsto requisito soggettivo (PMI di autotrasporto), avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare l'esistenza del requisito della "funzionalità" riferito genericamente agli "impianti produttivi di Ilva", non già agli "impianti essenziali" (riguardanti "l'ambito del "cd. primo acciaio" prodotto a (OMISSIS)" e le attività rese su impianti dell'area "a caldo");
3.3. l'ulteriore passaggio motivazionale censurato a pag. 14 e ss. del ricorso attiene all'affermazione conclusiva dei giudici di merito per cui "Intercoop non si è occupata del trasporto nè di materie prime nè di componentistiche degli impianti "in ingresso" presso lo stabilimento di (OMISSIS), bensì dei prodotti finiti destinati alla commercializzazione e distribuzione";
3.4. sennonchè, prima di tutte queste argomentazioni, svolte appunto "per completezza motivazionale", il tribunale aveva formulato, a pag. 6 del decreto impugnato, la motivazione principale su cui si fonda il rigetto dell'opposizione, cioè il fatto che "non vi è nel ricorso in opposizione alcuna allegazione in ordine all'assedio nesso di funzionalità, non essendo stata esplicitata neppure la tipologia della merce trasportata e la rilevanza di tale prestazione rispetto al processo produttivo di ILVA", con mero richiamo al "contratto-quadro" di trasporto, "senza indicazione, pertanto, dei prodotti -in concreto- trasportati di cui alle prestazioni oggetto della fatture fondanti la pretesa creditoria per la quale è causa", con la conseguenza che "la genericità degli assunti e delle allegazioni è, quindi, sufficiente per la reiezione dell'opposizione";
3.5. il fatto che la prima ratio decidendi non sia stata impugnata (non potendosi tener conto a tal fine delle deduzioni svolte solo nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.) è decisivo, a prescindere dalla fondatezza del motivo riguardante la seconda ratio decidendi, poichè l'omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi "rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza" (Cass. n. 9752/2017, n. 2108/2018, n. 18119/2020);
3.6. del resto, il ricorso non censura nemmeno la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. n. 17182/2020, per cui "la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", nè contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione"; conf. Cass. n. 10815/2019);
3.7. infine, l'esito non cambierebbe nemmeno interpretando diversamente motivazione del decreto impugnato, tenuto conto che "è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima. Infatti, un'affermazione sffitta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse" (Cass. 8755/2018; cfr. Cass. 22782/2018, 30534/2017, 23635/2010);
4. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata;
5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022
20-02-2022 05:53
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