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Sentenza

Cremona. Medico del SSN riceve un legato da un paziente: deve restituirlo. Vige ...
Cremona. Medico del SSN riceve un legato da un paziente: deve restituirlo. Vige un divieto assoluto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di accettare, per la prestazione resa in ragione della funzione attribuita e nell'esercizio di un servizio di interesse pubblico, compensi o altre utilità - corrisposti in qualsiasi forma e non di modico valore - diversi e ulteriori rispetto al compenso percepito dal datore di lavoro pubblico.
Tribunale Cremona Sez. lavoro, Sent., 10/10/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CREMONA

Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino,

ha pronunciato all'udienza del 10.10.2023 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 461 del ruolo gen. dell'anno 2022

TRA

AZIENDA S.S.T.,

rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv.ti Paolo Gerardo Franco, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;

ricorrente

E

R.G.;

convenuto contumace
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 13.10.2022 l'AZIENDA S.S.T. (d'ora in poi la ricorrente o l'A. di C. per brevità) ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Cremona, l'ex dipendente Dott. R.G., chiedendo di:

- dichiarare "la nullità del legato disposto dalla signora R. a favore del Dott. G.R.";

- dichiarare "l'obbligo del Dott. G.R. di mettere a disposizione dell'Azienda ricorrente la somma di Euro 50.000,00 di cui al legato a suo favore disposto";

- conseguentemente, "condannare il Dott. G.R. all'immediato pagamento della predetta somma di Euro 50.000,00 a favore della ricorrente Azienda, con i relativi frutti o quantomeno con gli interesse di legge";

- di condannare il Dott. G.R. a risarcire il danno all'immagine cagionato alla stessa Azienda "liquidando nell'importo ritenuto anche equitativamente di giustizia e che qui si indica provvisoriamente in Euro 50.000,00".

Il convenuto, Dott. R.G., nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stato dichiarato contumace.

Questi i fatti che hanno condotto al presente giudizio.

Il Dott. R.G., medico specialista in psichiatria, lavorava alle dipendenze dell'A. di C. dall'1.11.2000 al 15.8.2020 come Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di Psichiatria (vd. docc. 3 e 12 fasc. ric.).

La sig.ra R.C. - affetta da un grave disturbo psicotico, schizofrenia paranoide, cecità e ipoacusia - era seguita fin dal 1991 presso l'Unità Operativa di Psichiatria del Centro psicosociale di Soresina, facente capo alla A. di C. e, quantomeno dall'anno 2010, curata dal Dott. R.G. (vd. doc. 2 fasc. ric.).

In data 17.2.2011, la sig.ra R., revocando un precedente testamento pubblico redatto dal Notaio F.A. di S. in data 8.11.2010, faceva redigere dallo stesso Notaio un nuovo testamento pubblico disponendo, tra l'altro,

-un legato di Euro 50.000,00 a favore della sig.ra O.M.G., residente in C., via F. n. 6/C;

-un legato di Euro 50.000,00 a favore del Dott. R.G., residente in S., via G. n.13, "in segno di riconoscenza per le cure che sempre mi ha prestato con grande competenza professionale";

- un legato di Euro 50.000,00 al Dott. R.G. con obbligo di devolvere la somma esclusivamente per le necessità e gli scopi del Centro psichiatrico di Soresina;

- il resto dei risparmi, in parti uguali, a S.M. e C.E..

Il Dott. R.G. in data 5.2.2020 rassegnava le proprie dimissioni dal servizio, con collocamento a riposo per pensione anticipata "quota 100" a decorrere dal 16.8.2020 (vd. doc. 12 cit.).

In data 2.4.2020 decedeva in F. (C.) la sig.ra R. (vd. doc. 1 fasc. ric.) e il suo testamento pubblico del 17.2.2011 veniva registrato dal Notaio F.A. in data 21.5.2020 (vd. doc. 5 fasc. ric.).

Nel mese di aprile 2021 gli eredi della sig.ra R., in adempimento del legato disposto a favore del Dott. R.G. per le cure prestate alla signora sino al decesso, gli corrispondevano la somma di Euro 50.000,00 (vd. doc. 11 fasc. ric.).

In data 7.9.2021 il difensore dell'A. di C. chiedeva al Dott. R.G. di mettere a disposizione dell'Azienda la somma da egli ricevuta "per ragioni strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività propria del dottor R., ovviamente riferita al periodo in cui egli era alle dipendenze dell'Azienda" (vd. doc. 11 cit).

Stante il diniego del dottore l'A. di C. decideva di proporre ricorso all'intestato Tribunale.

Esaurita questa premessa in fatto, occorre ora esaminare le domande proposte dalla A. di C..

La ricorrente ha chiesto, in primo luogo, di dichiarare la nullità del legato disposto a favore del convenuto invocando l'art. 626 c.c., a tenore del quale "il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre".

Sennonché la conseguenza che la ricorrente fa discendere da una eventuale declaratoria di nullità del legato - ossia il pagamento in proprio favore della somma di Euro 50.000,00 - non è corretta.

Qualora fosse acclarata la nullità del legato, infatti, la somma oggetto dello stesso dovrebbe essere restituita agli eredi del de cuius e non consegnata alla ricorrente.

Ne consegue che questa domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

La ricorrente ha chiesto, in secondo luogo, di dichiarare l'obbligo del convenuto di mettere a disposizione dell'A. di C. la somma di Euro 50.000,00 oggetto del legato.

La ricorrente ha richiamato, a sostegno della propria pretesa, la disposizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 nonché le disposizioni di cui agli artt. 4 e 16 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62.

Si trascrive il testo delle citate disposizioni normative.

Art. 54. Codice di comportamento.

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

1-bis. Il codice contiene, altresi', una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. ....

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità.

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

L'interpretazione del delineato quadro normativo porta alle seguenti considerazioni.

Prima.

Vige un divieto assoluto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di accettare, per la prestazione resa in ragione della funzione attribuita e nell'esercizio di un servizio di interesse pubblico, compensi o altre utilità - corrisposti in qualsiasi forma e non di modico valore - diversi e ulteriori rispetto al compenso percepito dal datore di lavoro pubblico.

Seconda.

La condotta del dipendente pubblico che accetta compensi ulteriori rispetto alla normale retribuzione è perseguibile in sede penale (qualora, ad esempio, integri il reato di corruzione), civile, contabile e disciplinare.

Terza.

Gli eventuali compensi aggiuntivi percepiti dal dipendente pubblico non possono essere trattenuti dal dipendente e da costui impiegati per soddisfare interessi personali, ma devono essere messi a disposizione della pubblica amministrazione affinché essa li restituisca all'autore dell'elargizione ovvero li destini al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Quarta.

Le ragioni ispiratrici delle menzionate disposizioni normative sono chiare: evitare il mercimonio dei servizi pubblici (quale è il servizio sanitario nazionale); assicurare a tutti gli utenti un servizio omogeneo e qualitativamente costante; garantire la diligenza e la lealtà del dipendente che svolge il servizio pubblico in modo disinteressato e indifferenziato nei confronti degli utenti del servizio; conseguentemente, garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e così l'immagine e il prestigio della pubblica amministrazione - che non eroga i propri servizi, o comunque migliori servizi, ai soggetti disposti ad elargire utilità agli esercenti i servizi di interesse generale in questione.

Nella fattispecie è provato per tabulas che il convenuto abbia ricevuto l'ingente elargizione di Euro 50.000,00 dalla sig.ra R. per le ordinarie cure a ella somministrate presso il Centro psicosociale di Soresina - quantomeno - dal 2010 alla data del decesso della paziente del 2.4.2020 (si veda il testamento pubblico della sig.ra R. nella parte in cui stabilisce che il legato al Dott. R. è disposto "in segno di riconoscenza per le cure che sempre mi ha prestato con grande competenza professionale").

È altresì provato documentalmente che il convenuto nel predetto periodo lavorasse alle dipendenze dell'odierna ricorrente (si vedano il contratto di assunzione e la delibera con cui l'A. di C. prende atto delle dimissioni del Dott. R.).

È pure dimostrato dalla documentazione versata in atti che la redazione della disposizione testamentaria relativa al legato a favore del Dott. R. e l'insorgenza dell'obbligo in capo agli eredi della sig.ra R. di adempiere il legato a favore del medesimo siano avvenuti in un momento antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro (si vedano la data di redazione del testamento pubblico, di decesso della sig.ra R. e di registrazione del testamento pubblico nonché la data di cessazione del rapporto di lavoro).

Ne consegue che la somma di denaro elargita dalla sig.ra R. all'odierno convenuto è in rapporto di stretta causalità con le funzioni da egli rivestite e il servizio pubblico da egli esercitato, quale dipendente dell'A. di C., a beneficio della paziente R..

Si ritiene, pertanto, che la condotta del convenuto, che trattenga l'ingente somma di Euro 50.000,00 per soddisfare i propri interessi impatti con le disposizioni normative pocanzi citate.

A nulla rileva che il pagamento della somma sia avvenuto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, da un lato, il momento in cui si è formata e palesata la volontà della sig.ra R. di remunerare il dipendente pubblico per le cure prestate con un compenso aggiuntivo rispetto a quello percepito dal datore pubblico è antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro; dall'altro, il compenso aggiuntivo, come detto, è stato corrisposto al dipendente pubblico al solo scopo di ringraziarlo per la prestazione resa, in qualità di medico alle dipendenze dell'A. di C., in favore della paziente.

Per tutto quanto detto, in applicazione della disposizione normativa dell'art. 4 D.P.R. n. 62 del 2013, R.G. va condannato a mettere a disposizione dell'AZIENDA S.S.T. la somma di Euro 50.000,00, oltre agli interessi nella misura del tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo.

Né a diverse conclusioni può giungersi considerando le ultime volontà del de cuius, poiché il lascito della sig.ra R. è stato determinato dall'assistenza sanitaria da ella ricevuta dall'A. di C. a mezzo del proprio ex dipendente e poiché, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 4 D.P.R. n. 62 del 2013 è chiara nell'attribuire all'A. di C. la scelta circa le sorti del predetto lascito, con il solo limite, in caso di mancata restituzione della somma al soggetto che la ha elargita, di impiegarla per il perseguimento di fini istituzionali.

La ricorrente ha chiesto, infine, di condannare il convenuto al risarcimento del danno a essa cagionato dalla condotta dell'ex dipendente, il quale, omettendo di rinunciare al legato della sig.ra R., ha "inquinato l'immagine dell'Azienda sanitaria ricorrente, come anche la pubblica stima verso le strutture sanitarie e l'intera classe medica".

Secondo la resistente l'esistenza del proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe provata da un articolo della stampa della Provincia di Cremona (prodotto sub doc. 14 fasc. ric.).

Dal predetto articolo di stampa, tuttavia, non emerge in modo incontroverso la condotta illecita che la ricorrente addebita al convenuto.

Nell'articolo di stampa, invero, si dà conto del dissidio, vissuto da giornalisti e utenti, tra coloro che ritengono che debba essere sanzionata la condotta del medico contraria al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e coloro che, diversamente, ritengono che debba darsi seguito alle ultime volontà della defunta sig.ra R..

Ragion per cui non si apprezza l'esistenza di alcuna lesione dell'affidamento dei consociati sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, apprezzandosi, piuttosto, l'esistenza di un problema di interpretazione delle norme di settore da parte dei consociati. La domanda risarcitoria va, conseguentemente, rigettata.

Tenuto conto della novità della questione affrontata e della evidente peculiarità della fattispecie esaminata, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:

1) condanna R.G. a mettere a disposizione dell'AZIENDA S.S.T. la somma di Euro 50.000,00, oltre agli interessi nella misura del tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo;

2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Cremona, il 10 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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