Danno da incapacità lavorativa: vanno applicati adeguati coefficienti di capitalizzazione
il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza (desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa) e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti (quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali o quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano).
12-05-2023 04:10
Richiedi una Consulenza