I costi assicurativi del mutuo rilevano ai fini della determinazione del tasso usurario
Cass. civ., sez. II, ord., 24 ottobre 2023, n. 29501
Presidente Orilia – Relatore Trapuzzano
Fatti di causa
1.- Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2015, P.L. conveniva, davanti al Tribunale di Torino, la Pitagora S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) che fosse accertata la natura usuraria (anche soggettiva) del tasso applicato al contratto di finanziamento (quale credito al consumo), concluso tra le parti il (omissis) , per Euro 26.280,00, da rimborsarsi per mezzo di 120 rate mensili dell'importo di Euro 219,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio, e conseguentemente che fosse dichiarata la nullità di ogni pattuizione inserita nel contratto di mutuo che prevedeva la corresponsione di interessi, commissioni, spese e costi vari usurari, con la condanna della Pitagora S.p.A. alla restituzione degli interessi, commissioni, spese e ogni altro onere per la concessione del credito, già corrisposti dall'attore o trattenuti dalla convenuta, compreso il trattamento di fine rapporto da determinarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; b) che, anche eventualmente in via alternativa alle domande richiamate, fosse accertata la responsabilità precontrattuale e contrattuale della convenuta per i danni subiti dall'attore; c) che, anche eventualmente in via alternativa alla precedente domanda, fossero accertati i comportamenti illeciti posti in essere dalla convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni morali, da quantificarsi in via equitativa nella misura che si riservava di precisare nel corso del giudizio.
Si costituiva in giudizio la Pitagora S.p.A., la quale contestava la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, obiettava che non vi era stato alcun superamento del tasso soglia usurario, essendosi attenuta a quanto disposto, in merito all'individuazione del TEG, dalla normativa di settore vigente al momento della conclusione del contratto (e segnatamente alle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, della Banca d'Italia, pubblicate il 29 agosto 2009), normativa secondo la quale, tra gli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia, non doveva includersi il costo della polizza assicurativa obbligatoria D.P.R. n. 180 del 1950, ex art. 54.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, la quale accertava che non vi sarebbe stato superamento del tasso soglia, ove non si fossero considerati tra gli oneri i costi assicurativi, mentre tale superamento vi sarebbe stato, considerando i costi della polizza.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2300/2017, depositata il 2 maggio 2017, rigettava le domande proposte.
In specie, la pronuncia di prime cure deduceva: che avrebbe dovuto farsi riferimento ai criteri dettati dalla Banca d'Italia con le proprie Istruzioni, ai fini di non dare luogo ad una disomogeneità e asimmetria dei dati di riferimento, con la conseguente inattendibilità scientifica dei risultati conseguiti; che, diversamente dalle C.M.S. nelle operazioni di credito al consumo contro cessione del quinto, l'assicurazione era imposta per legge; che, dunque, il TEG doveva tenere conto delle rilevazioni eseguite dalla Banca d'Italia per l'elaborazione del TEGM, secondo criteri che non includevano, all'epoca della conclusione del contratto stipulato tra le parti, i costi assicurativi; che non ricorrevano i presupposti di una pretesa usura soggettiva, nè per il riconoscimento dell'asserito danno patito.
2.- Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 2017, P.L. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) l'inapplicabilità al caso di specie della L. n. 2 del 2009, art. 2-bis e dei principi affermati in sede nomofilattica per le commissioni di massimo scoperto, come invocati dalla pronuncia impugnata; 2) l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto che il costo del credito della singola operazione dovesse essere determinato in conformità alle Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, senza applicare l'art. 644 c.p.; 3) l'inesistenza di alcun principio di omogeneità e simmetria tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione; 4) la ricorrenza di una usurarietà soggettiva o in concreto, con la correlata violazione dei doveri di correttezza, adeguatezza, buona fede e cura dell'interesse del cliente.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Pitagora S.p.A., la quale chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello spiegato e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado impugnata, rilevata la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio concluso tra le parti il (omissis) , dichiarava la nullità degli oneri in esso previsti ex art. 644 c.p. e ex art. 1815 c.c., accertando l'obbligo di P.L. alla restituzione del solo capitale ricevuto, pari ad Euro 12.271,96 e - tenuto conto di quanto in concreto versato dallo stesso P. alla Pitagora - condannava quest'ultima alla restituzione, in favore del P. , della somma di Euro 11.035,73, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, dovevano essere ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali oneri assicurativi obbligatori alle tasse ed imposte, queste ultime espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4; b) che il costo della polizza era, quindi, un onere che il mutuatario doveva sostenere per poter legittimamente accedere al prestito, sicché, ai sensi del citato art. 644 c.p., comma 4, esso doveva essere considerato per la valutazione di usurarietà del rapporto, come del resto riconosciuto anche da Banca d'Italia alla luce delle Istruzioni per la formazione del TEGM relativo ai rapporti analoghi a quello di specie, a decorrere dal 1 gennaio 2010; c) che le spese di assicurazione obbligatoria dovevano essere ricomprese nella formazione del TEG anche per i contratti stipulati precedentemente al 1 gennaio 2010, senza che rilevassero sul punto le Istruzioni di Banca d'Italia antecedenti all'agosto 2009, non essendo necessario il confronto tra dati omogenei in conseguenza della formazione del TEGM; d) che, infatti, a fronte del testo inequivocabile dell'art. 644 c.p., comma 4, ai fini della valutazione della ricorrenza dell'usura oggettiva, non poteva darsi seguito alle Istruzioni di Banca d'Italia, le quali si rivolgevano non al giudice, ma agli operatori economici, e individuavano non i tassi soglia ma i TEGM, costituenti gli indici sulla cui base il Ministero competente avrebbe dovuto operare le valutazioni necessarie all'individuazione dei tassi soglia ex lege n. 108 del 1996; e) che, pur dovendo auspicarsi una formazione del TEG omogenea alla formazione del TEGM, ove ciò non fosse stato possibile, come nel caso di specie, alla stregua del limite connotante la formazione del TEGM ante 2010, in contrasto con il disposto onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., comma 4, la non perfetta omogeneità tra i parametri da confrontare non avrebbe potuto risolversi in una sostanziale disapplicazione della norma penale; f) che, pertanto, il TEG - calcolato con riguardo al momento della stipula del contratto di specie - era superiore al tasso soglia di riferimento, con la conseguente oggettiva usurarietà del tasso.
3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la Pitagora S.p.A.
L'intimato P.L. ha resistito con controricorso.
4.- Le parti hanno presentato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con l'unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che il costo della polizza assicurativa obbligatoria D.P.R. n. 180 del 1950, ex art. 54 dovesse includersi tra gli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario, con ciò negando, tra l'altro, efficacia, cogenza e vincolatività alle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, della Banca d'Italia.
Evidenzia l'istante che, all'atto della sottoscrizione - in data (omissis) - del contratto per cui è causa, erano in vigore le Istruzioni di Banca d'Italia, pubblicate il 29 agosto 2009, le quali prescrivevano, per il periodo transitorio dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009, l'esclusione del costo della polizza assicurativa obbligatoria dagli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario.
Sicché la determinazione della soglia avrebbe dovuto tenere conto di tali Istruzioni, posto che il principio della centralità sistematica dell'art. 644 c.p. sarebbe stato ben "temperato" dal fatto stesso che la norma penale fosse parzialmente in bianco, prevedendo l'art. 644 c.p., comma 3, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In virtù di tale deroga e conformemente al dato desumibile dalla norma primaria di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2 sarebbe spettato al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Pertanto, ad avviso della ricorrente, le Istruzioni di Banca d'Italia sarebbero state necessarie per dare uniforme attuazione al disposto di cui all'art. 644 c.p., comma 4, garantendo simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del TEG applicato nel rapporto e, dall'altro, del TEGM rilevante ai fini della definizione del tasso soglia, cui comparare il tasso applicato in concreto.
In ultimo, l'istante osserva che le Istruzioni del 2009 di Banca d'Italia, le quali avevano incluso i costi assicurativi tra gli oneri da considerare ai fini del computo del tasso soglia, riguardavano i soli rapporti decorrenti dal 1 gennaio 2010, il che non costituiva affatto "riconoscimento" di un generale principio applicabile anche ai rapporti anteriori, tanto più che, secondo lo stesso assunto della Corte distrettuale, dette Istruzioni non avrebbero vincolatività ed efficacia.
1.1.- Il motivo è infondato.
Infatti, occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Solo il richiamato comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo.
Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nella L. n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio.
Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).
In altri termini, la "centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.
Ed invero, se e` manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario; Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017).
Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie.
Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.
Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione.
Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, nè e` idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio.
2.- In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore del controricorrente, che ne ha fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema Di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del suo difensore.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
18-11-2023 00:09
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