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Sentenza

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Il danno "tanatologico catastrofale – terminale" (o "da agonia") consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Tribunale Udine, Sent., 22/08/2023
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Udine

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n r.g. 2314/2021 promossa da:

I.A. ((...)) con il patrocinio dell'Avv. ANNA AGRIZZI e dell'Avv. GABRIELE AGRIZZI;

ATTORE

contro

AZIENDA P.S.P. "O.P.C." (P.IVA (...)) con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLA FIASCHI

CONVENUTO

contro

I.A. (P.IVA (...)) con il patrocinio dell'Avv. LAURA CANDUSSO

TERZA CHIAMATA
Svolgimento del processo

A.I., in qualità di fratello e dichiarandosi unico erede del defunto S.C.I., conviene in giudizio l'Azienda P.S.P. "O.P.C." (d'ora in avanti, R.) al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditario e ascrivibili all'imprudente condotta tenuta da quest'ultima nella causazione della morte del fratello. Egli lamenta che:

- S.C.I., reduce da un intervento di chirurga bariatrica con diverse complicazioni intestinali e renali alfine in via di risoluzione, è stato trasferito il 18.5.2015 nella R. per riabilitazione motoria, controllo esami ematochimici ed altre attività di ripresa della mobilizzazione attiva;

- il personale della R. ha eseguito gli esami prescritti solo dopo otto giorni dall'ingresso del paziente in struttura e ha provveduto alla loro disamina solo nove giorni dopo, nonostante la presenza di un quadro sanitario allarmante per via dell'aumento di peso e della persistente ipotensione;

- il 5.6.2015, ultimo giorno di vita del paziente, pur di fronte all'evidente gravità della sua situazione sanitaria e dell'imminente pericolo di morte, il personale della R. non ha attivato servizi di soccorso urgente.

Resiste la R. convenuta, chiedendo l'acquisizione in giudizio dell'esame autoptico disposto nell'ambito del procedimento penale iscritto al r.g. n. 2405/2015 e chiamando in causa la sua compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata dall'eventuale accoglimento della pretesa attorea.

I.A. si costituisce, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa.

Integrata l'istruttoria, mutati il rito e la persona del giudice, disposta C.T.U. collegiale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2023.
Motivi della decisione

L'attore agisce (anche) affermandosi unico erede di S.C.I., allegando di essere suo fratello e che non sussistono né testamento né altri familiari successibili.

I fatti storici posti implicitamente, ma chiaramente, a fondamento di tale allegazione attorea (rapporto familiare col de cuius; assenza di testamento e di altri successibili; delazione dell'eredità a suo unico favore ex art. 570 c.c.; accettazione) non sono mai stati contestati dalle altre parti e si devono pertanto ritenere pienamente provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Del resto, nulla impone che la prova dello status di erede venga data esclusivamente a mezzo di documenti, come pretende invece la R. convenuta.

L'attore va dunque considerato erede del de cuius, legittimato come tale ad agire iure hereditario per ottenere il risarcimento del danno patito dal defunto, oltre che naturalmente iure proprio.

Altra questione, sotto esaminata, sarà lo stabilire se le domande formulate iure hereditario sono fondate.

S.C.I. è morto il 5.6.2015, mentre era ricoverato presso la struttura sanitaria gestita dalla R. convenuta.

L'attore ritiene che la morte sia derivata dalla negligente condotta tenuta dal personale della R., consistente essenzialmente in:

a) ritardo nell'eseguire ed esaminare gli esami ematochimici prescritti al momento della sua precedente dimissione dall'ospedale;

b) mancata cura dell'edema polmonare chiaramente manifestatosi;

c) omessa predisposizione di un soccorso d'urgenza nel momento in cui ciò era possibile oltre che essenziale.

Chiede il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivante dal decesso così cagionato.

Il caso in esame concerne un'ipotesi che, per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, rientra nella categoria della responsabilità contrattuale in ambito sanitario. In tale quadro, mentre incombe sul paziente danneggiato (o suoi successori) l'onere di allegare l'inadempimento agli obblighi incombenti sulla struttura sanitaria e provare l'esistenza del danno e del nesso di causalità materiale intercorrente tra inadempimento e pregiudizio, spetta invece alla struttura provare di aver correttamente adempiuto la prestazione dovuta o dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile (Cass. n. 26970/20).

Condotta.

Nel caso specifico, non vi è alcun contrasto fra le parti sulla ricostruzione sul piano storico delle condotte (commissive ed omissive) tenute dai sanitari operanti nella R. nell'occasione del decesso del sig. I..

Infatti (cfr. CTU disposte in sede di ATP e in corso di causa):

- S.C.I., reduce da recente intervento di chururgia bariatrica complicata da deiscenza della ferita, occlusione intestinale meccanica, infezione alle vie urinarie, insufficienza renale acuta e sindrome da allettamento, è stato trasferito dal nosocomio alla R. per riabilitazione motoria, controllo esami ematici, gestione cecostomia, sostituzione catatere vescicale fino a ripresa mobilizzazione attiva, follow up nutrizionale;

- al momento delle dimissioni dalla struttura ospedaliera le sue condizioni si presentavano stabili ed in discreto compenso, pur necessitando egli di uno scrupoloso monitoraggio trattandosi di paziente caratterizzato da polipatologia ed insufficienza multiorgano, con precedenti episodi di insufficienza renale acuta trattata con dialisi (cfr. lettera di dimissioni datata 18.05.2015);

- il personale della R. ha realizzato gli esami ematochimici prescritti solo il 26.05.2015 e ne ha preso visione solo altri nove giorni dopo;

- il personale in questione non ha poi reagito prontamente al peggioramento del quadro clinico del paziente nell'ultimo giorno di vita, allorché questi ha manifestato aumento di peso, contrazione della diuresi, senso di malessere con dolori inguinali, tosse umida, elementi tutti suggestivi di un edema polmonare acuto; anzi, il trattamento disposto per fronteggiare i sintomi (somministrazione di liquidi per via parenterale e somministrazione di diuretico) è stato peggiorativo perché ha favorito l'insufficienza ventricolare sinistra acuta, vista l'abbondanza di liquidi introdotti endovena, ed era l'opposto di quello che doveva essere eseguito nell'immediato (somministrazione di morfina per sequestrare liquidi a livello addominale e ridurre il ritorno venoso al cuore, nonché di diuretico ad alto dosaggio);

- detto personale non ha prospettato una tempestiva ri-ospedalizzazione del paziente fin dal 2.6.2015 (allorché ciò era più che consigliato visti la notevole contrazione della diuresi e il grave peggioramento complessivo) onde consentire esami più approfonditi.

L'inadempimento rispetto alla condotta diligente e corretta che poteva esigersi dai sanitari di R. in presenza di detto quadro fattuale è dunque dimostrato.

Nesso di causalità.

Cio detto, la discussione fra le parti riguarda solamente l'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte inadempienti sopra descritte ed il decesso.

Come noto, l'accertamento di tale elemento, in questo settore, deve essere operato attraverso l'applicazione della regola secondo cui la condotta illecita è causa dell'evento se è stata sua condicio sine qua non; ciò a meno che quest'ultimo, alla stregua delle conoscenze oggettive di una data epoca, non potesse in alcun modo supporsi come possibile.

Il criterio pratico con cui va espresso simile giudizio è quello della c.d. "preponderanza dell'evidenza", nel senso che per affermare il nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno non è necessario disporre di elementi che consentano di affermare che, senza la condotta illecita, il danno certamente non si sarebbe verificato; la causalità va affermata esistente quando sia anche solo "più probabile" che, in assenza della condotta illecita, il danno non si sarebbe verificato, piuttosto che il contrario.

Ciò detto, il nesso di causalità nella fattispecie può dirsi sussistente. Secondo le relazioni delle CTU:

- il decesso è da attribuirsi ad edema polmonare acuto che ha determinato l'arresto cardiaco;

- tale situazione poteva essere curata non appena evidente che detta patologia si stava presentando (22 maggio: stato di malessere con dolori inguinali; 26 maggio: potassiemia a 5,9 mmo/L, che aumenta significativamente il rischio di eventi cardiovascolari e che, assieme all'insufficienza renale e cardiovascolare, è indice di prognosi severa; 28 maggio: aumento ponderale di 3,4 kg rispetto al giorno precedente e contrazione della diuresi), il tutto in un paziente già dializzato;

- anche l'ultimo giorno di vita "doveva essere effettuato un trattamento immediato per l'edema polmonare acuto (di cui vi erano segnali clinici più che suggestivi per poter ipotizzarne la presenza) ovvero la somministrazione di morfina che crea un sequestro di liquidi a livello addominale riducendo il carico di circolo e quindi il ritorno venoso al cuore e un diuretico ad alto dosaggio (non certamente un diuretico in infusione lenta) affinché la azione sinergica dei due farmaci potesse risolvere la situazione con elevata probabilità";

- le diverse cure intraprese (somministrazione di liquidi per via parenterale e somministrazione di diuretico a lento rilascio), già di per sé tardive, non erano sufficienti ed anzi controindicate perché favorivano l'aumento del carico di pompaggio per il cuore;

- se si fosse organizzato il 2 giugno 2015 un trasferimento d'urgenza del paziente in ospedale, in considerazione del generale grave peggioramento del quadro clinico (ben percepibile dai sanitari se si fossero attivati diligentemente) si sarebbero potuti realizzare accertamenti più approfonditi e terapie dialitiche urgenti;

- tale operazione è stata preparata solo nel pomeriggio del 5 giugno 2015, giorno del decesso.

R., richiamandosi alle conclusioni a cui è pervenuta la CT del P.M. a seguito di autopsia, sostiene che invece la causa della morte del paziente sarebbe stata naturale (Morte Cardiaca Improvvisa dovuta a cardiomegalia ipertrofico-miocardiosclerotica) e che l'edema polmonare sarebbe stato solo una conseguenza di ciò.

L'affermazione è smentita dalla CTU collegiale in modo assai convincente:

- la CT del P.M. riferisce che il fenomeno della Morte Cardiaca Improvvisa, in pazienti affetti da grave cardiomegalia, è generalmente innescato da aritmie;

- nel caso specifico non risulta però alcuna aritmia, ed anzi il battito cardiaco dell'ultimo giornno di vita risultava regolare e nella media di tutti gli altri giorni precedenti;

- la situazione ematochimica evidenziata dagli esami realizati in R. (ipercreatinemia in peggioramento ed iperpotassemia) dava conto piuttosto di un quadro di grave insufficienza renale e di squilibrio idroelettrolitico e cardiovascolare;

- il 5.6.2015 il paziente era in grave stato di shock da bassa portata circolatoria e di insufficienza respiratoria acuta, situazioni indubbiamente espressive di un edema polmonare già in atto.

E' dunque molto più logico e fondato, sul piano medico-legale, ritenere che l'edema riscontrato sia la causa antecedente all'arresto cardiaco (per insufficienza ventricolare sinistra acuta, a sua volta facilitata dall'introduzione incongrua di liquidi endovena senza adeguata evacuazione renale), che non la conseguenza di detto arresto.

Ciò detto sulla sussistenza del nesso di causa fra condotte del personale di R. e morte, occorre affrontare l'ulteriore tema trattato dalle CTU, che affermano:

- i pazienti con indice di massa corporea superiore a 50 come il sig. I., sottoposti a chirurgia bariatrica che siano occorsi in successiva insufficienza multiorgano, muoiono a causa della crisi sopravvenuta in 33 casi su 100;

- un paziente come il sig. I., essendo già ricoverato e monitorato in struttura, in caso di trattamento sanitario adeguato e tempestivo della sua crisi, avrebbe avuto 33 possibilità su 100 in più di sopravvivere rispetto al dato di cui sopra;

- non è possibile invece affermare con certezza che simile trattamento avrebbe sicuramente evitato la sua morte.

Ora, secondo giurisprudenza costante (Cass. nn. 3136/17; 24204/14; 7195/14; 4043/13;

20996/12; 12961/11; da ultimo n. 28993/19), vi è nesso di causa tra condotta ed evento di danno in tutti i casi in cui quest'ultima, in presenza di una diversa condotta del sanitario non si sarebbe verificata o non si sarebbe verificata nello stesso momento.

"Causa" è infatti ogni antecedente senza il quale il danno non si sarebbe verificato nello stesso modo in cui ebbe a verificarsi; provocare con certezza (in senso giuridico, da affermarsi cioè col criterio del "più probabile che non") la morte di una persona già malata, la cui sopravvivenza sarebbe stata di per sé di incerta durata, costituisce comunque danno da uccisione tout court.

Il distinto tema della perdita di chances di sopravvivenza si può porre solamente quando l'errore del medico è stato non già la causa certa o probabile (dichiarata tale secondo la regola del "più sì che no") della morte del paziente, ma sia stato solo una causa ipotetica o possibile della morte del paziente.

Nella fattispecie, siccome la condotta dei sanitari è da ritenersi come causa della morte del paziente (posto che, senza la loro condotta inadempiente, egli sarebbe sopravvissuto alla crisi con elevato grado di probabilità), è irrilevante la mancanza di certezza circa la possibilità di sopravvivenza.

Pregiudizio.

L'attore lamenta in primo luogo (iure hereditario) che la situazione sopra descritta ha generato nel proprio dante causa un danno non patrimoniale del tipo "tanatologico catastrofale - terminale" o "da agonia", per aver patito indicibili sofferenze per circa tre ore prima del decesso.

Tale danno, come precisato dalla Suprema Corte, consiste nel "pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima" (Cass. n. 21837/19).

La stessa Corte ha individuato quali presupposti indefettibili per il suo riconoscimento "1) - lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica; 2) - la non immediatezza del decesso a seguito delle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo, ma oggettivamente apprezzabile" (Cass. n. 29492/19).

Sulla base di tali considerazioni, l'istruttoria e le CTU dimostrano che detto pregiudizio non si è verificato. Va escluso infatti il maturare di una vera e propria coscienza dell'approssimarsi della morte in capo al paziente, se non per il breve istante in cui egli ha manifestato una "fame d'aria". La difficoltà respiratoria che lo ha coinvolto è durata tuttavia solo pochi istanti e si deve escludere che essa abbia permesso al Sig. I. di comprendere in pieno l'avvicinarsi della sua morte. Lo stesso avrebbe avuto, infatti, solo la consapevolezza di "stare male".

L'ulteriore pregiudizio lamentato dall'attore (iure hereditario) consiste nel danno non patrimoniale da mancata espressione del consenso informato, perché il personale della R. avrebbe omesso di informare il paziente della gravità del suo quadro clinico e del suo imminente pericolo di vita, sicché egli avrebbe negato il consenso al trasferimento al pronto soccorso ospedaliero sulla base di un patrimonio informativo difettoso.

Il diritto al consenso informato, trattandosi di un diritto fondamentale che costituisce espressione del diritto di autodeterminazione dell'individuo, deve essere "comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di un trattamento sanitario obbligatorio" (Cass.n. 10423/19).

Ora, nel caso specifico il pregiudizio non sussiste, perché non si tratta di un atto terapeutico praticato senza adeguato consenso del paziente, ma di omissione che si è posta nella catena causale che ha portato al suo decesso; omissione inidonea di per sé a generare un autonomo pregiudizio, distinto dall'evento morte, anche perché i sanitari, nella fattispecie, non avrebbero avuto bisogno del consenso del paziente per procedere con urgenza ad un trasferimento urgente a tutela prioritaria della sua salute.

Il sig. I., insomma, non ha visto ledere alcuno specifico interesse di tipo non patrimoniale per effetto di detta condotta, diverso dalla sua vita.

L'attore lamenta iure proprio il pregiudizio patito per effetto della perdita del rapporto familiare insutaurato col proprio fratello. (c.d. danno parentale).

Come precisato di recente dalla Suprema Corte " (...) il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale (...) esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente; si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare" (Cass. n. 4571/23, punto 5 della amotivazione).

Inoltre "(...) nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite." (Cass. 3767/18).

Non si richiede peraltro che l'attore provi lo sconvolgimento di vita patito a seguito della morte di un prossimo congiunto, in quanto tale sofferenza si può presumere in forza della stessa esistenza di un rapporto di parentela; presunzione che ovviamente è suscettibile di prova contraria.

Nel caso di specie la prova contraria non sussiste. Non è sufficiente all'uopo il fatto che nella cartella clinica sia scritto che il paziente "vive solo, scarso/nullo supporto parentale", non essendo note le fonti di tali notizie trascritte dai sanitari. Al contrario, si legge:

- nella scheda di continuità fisioterapica, che l'attore viene indicato quale caregiver del fratello;

- nel referto ospedaliero del 16.05.2015, che il paziente "ha un fratello e una cognata collaboranti".

Ciò posto, ai fini del risarcimento del danno in questione è necessario richiamarsi alle Tabelle del Tribunale di Milano nella versione 2022, come di recente precisato dalla Suprema Corte, perché esse garantiscono "una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame" (Cass. n. 37009/22).

Tali Tabelle, formulate sulla base di un sistema a punti, tengono conto: del rapporto di parentela, dell'età della vittima e del congiunto, dell'esistenza di familiari superstiti, della eventuale convivenza tra fratelli, del tenore dei rapporti fra gli interessati. Prevedono un "valore punto" di 1.461,20 euro, un massimo di 116 punti con una soglia non superabile ("cap") di 146.120,00 euro.

Nel caso specifico (perdita di fratello), tenendo conto dell'età delle vittime (tra 51 e 60 anni, quindi 12+12 punti), dell'assenza di convivenza (0 punti) e di familiari superstiti (16 punti), l'unico aspetto in discussione è il tema della qualità ed intensità della relazione.

All'uopo di deve tenere conto sia delle circostanze oggettive di cui ai parametri precedenti, sia del fatto che i due fratelli si sentivano al telefono un paio di volte alla settimana, si vedevano il sabato pomeriggio e trascorrevano assieme tutte le festività, come emerge dal doc. n. 1.7 attoreo, non contestato da R. quanto ai fatti ivi riportati ma solo perché contrastante con la soprariportata annotazione sulla cartella clinica (ritenuta non significativa).

In tale quadro, si può applicare per tale voce un punteggio medio (15 punti), non trattandosi né di sconvolgimento intensissimo né di situazione di freddezza di rapporti.

Il danno va dunque riconosciuto e liquidato in Euro 80.366,00.

L'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale patito iure proprio a seguito della morte del fratello. Nello specifico viene richiesto il ristoro di: spese funebri (Euro 5.476,85); compenso assistenza legale in attività stragiudiziale (Euro 10.000).

La richiesta può essere accolta alla luce dei documenti dimessi, rilevando che:

- le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio (Cass. n. 24481/20);

- le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario (Cass. n. 15265/23).

La voce relativa alla spesa per assistenza legale stragiudiziale (valore indeterminabile - complessità media) va liquidata in Euro 3.308 oltre accessori, per un totale di Euro 4.826,77.

All'importo liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, trattandosi di debito di valore, non va aggiunta la rivalutazione monetaria per sopperire alla perdita di valore della moneta nel frattempo verificatasi, perché la liquidazione è già espressa in moneta attuale.

Lo stesso può dirsi per il danno patrimoniale per spesa di assistenza legale stragiudiziale, liquidato solo in questa sede in assenza di precedente esborso.

Fanno eccezione invece gli esborsi per spese funebri: sull'importo di Euro 2.062 va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - FOI dal 1.9.2016 ad oggi; sull'importo di Euro 3.414,85 va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT - FOI dal 13.6.2015 ad oggi.

Vanno aggiunti gli interessi compensativi in misura pari al tasso di interesse legale via via vigente dal 5.6.2015 ad oggi. Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale, ciò avverrà con applicazione all'importo risarcitorio devalutato a tale epoca in forza dell'andamento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) e poi via via rivalutato fino alla pubblicazione della sentenza; sugli esborsi funebri di cui sopra, ciò avverrà con applicazione agli importi base sopra riconosciuti, senza previa rivalutazione.

Spettano poi, sull'importo complessivamente calcolato, gli interessi moratori dal dì della domanda (come richiesto: 10.8.2021) al saldo.

Va escluso invece il chiesto anatocismo sugli interessi maturati su debiti di valuta (Cass. S.U. n. 11065/92).

La terza chiamata si costituisce in giudizio eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa n. 2014/07/6096340.

La tesi è fondata.

L'art. 21 delle condizioni di polizza prevede infatti:

forma di tutte le attività sopra descritte. E' compresa la responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria, di diagnosi e cura, compresa la responsabilità civile derivante alla Contrante per fatto del personale parasanitario, purché dipendente dello stesso. È comunque esclusa ogni forma di responsabilità professionale dei medici.

Come si vede, l'assicurazione copre espressamente i sinistri derivanti da fatto del personale infermieristico e parasanitario dipendente da R. (ex art. 2049 c.c.), mentre esclude dalla copertura i sinistri legati a qualsiasi forma di responsabilità professionale dei medici ivi operanti.

Siccome si è accertato che la morte del paziente è legata unicamente ad omissioni e negligenti condotte del personale medico di R., ne deriva il rigetto della domanda formulata contro la terza chiamata.

A nulla rilevano gli artt. 20 e 22 delle medesime condizioni, perché essi descrivono l'oggetto dell'assicurazione rinviando ai rischi per cui essa è stipulata, tra cui non rientra appunto il fatto del personale medico.

Le spese nel rapporto fra attore e R. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, comprensive di quelle per la fase di ATP (valore indeterminabile, complessità media, in ATP; valore pari al danno liquidato, in questa fase). In mancanza di prova dell'effettivo esborso del compenso richiesto dal CTP in fase di CTP e nella presente, la liquidazione dovrà essere eseguita in entrambi i casi in misura pari all'onorario liquidato ai CTU (Euro 1.220 in ATP ed Euro 2.500 oltre accessori in questa fase).

Lo stesso dicasi nel rapporto fra R. e terza chiamata.

Le spese di CTU devono essere addossate alla sola parte convenuta, con obbligo di rifusione alle controparti che le hanno o le avranno anticipate.
P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:

a) condanna AZIENDA P.S.P. "O.P.C." a risarcire il danno cagionato all'attore, liquidato in Euro 80.366 per pregiudizio non patrimoniale ed Euro 10.303,62 per pregiudizio patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi e di mora nella misura e con le decorrenze indicate nella motivazione;

b) rigetta ogni altra domanda attorea;

c) condanna AZIENDA P.S.P. "O.P.C." a rifondere all'attore le spese della fase di ATP che liquida in Euro 3.300 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, Euro 286 per spese vive ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo come per legge (con distrazione a favore della difensora, dichiaratasi antistataria), ed Euro 1.220 per compenso CTP;

d) condanna AZIENDA P.S.P. "O.P.C." a rifondere all'attore le spese di questa fase, che liquida in Euro 13.400 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, Euro 1.036 per spese vive ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo come per legge (con distrazione a favore della difensora, dichiaratasi antistataria), ed Euro 2.500 oltre accessori per compenso CTP;

e) rigetta la domanda proposta da AZIENDA P.S.P. "O.P.C." nei confronti della terza chiamata;

f) condanna AZIENDA P.S.P. "O.P.C." a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, che liquida in Euro 13.400 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;

g) addossa alla sola AZIENDA P.S.P. "O.P.C." le spese di CTU, con obbligo di rifondere alle controparti ogni importo che le stesse hanno o avranno anticipato.

Così deciso in Udine, il 21 agosto 2023.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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