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Sentenza

Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possed...
Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 24/11/2023) 30-11-2023, n. 33453

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. PICARO Vincenzo - Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CAPONI Remo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15996/2022 proposto da:

A.A., B.B., e C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO CESARE n. 2, presso l'avv. NICOLA GIANCASPRO, rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO MIGLIOR;

- ricorrenti -

contro

D.D., rappresentato e difeso dall'avv. FAUSTO ARGIOLAS, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- controricorrente -

e contro

E.E., F.F., G.G., H.H., I.I., L.L., e M.M.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 598/2021 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/12/2021;

udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Oliva.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato D.D. evocava in giudizio A.A., B.B., C.C., E.E., F.F., G.G., H.H., I.I., L.L. e M.M. innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando il riconoscimento dell'usucapione della piena proprietà di una villetta con relativo terreno.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1174/2016, accoglieva la domanda attorea.

Con la sentenza impugnata, n. 598/2021, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione A.A., B.B. e C.C., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso D.D..

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell'adunanza in Camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1810 e 1811 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello, dopo aver dato atto che la relazione con la res aveva avuto inizio in virtù di un comodato, avrebbe erroneamente affermato che questo si era estinto per effetto del decesso del comodante, senza considerare che tale evento implica la prosecuzione del rapporto in capo agli eredi dell'originario concedente.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione dell'art. 1141 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato una interversione nel possesso nell'acquisto, da parte del D.D., della comproprietà, e dunque del compossesso, del cespite.

Le due censure, contrariamente a quanto indicato nella proposta di definizione anticipata, sono fondate.

La Corte di Appello infatti ha affermato che il D.D., originario comodatario "... dopo il decesso della N.N. e quindi dopo aver acquistato il compossesso, ha incaricato terzi di arare il terreno adiacente l'abitazione (v. teste O.O.), ha sostituito la serratura del portone di ingresso e del cancello (v. teste P.P.), ha posto in essere opere di ristrutturazione (tetto) che vanno oltre l'ordinaria manutenzione dell'immobile, compatibile con il compossesso (v. testi Q.Q. e D.D.), ha ripristinato il muro di cinta crollato e trattato con terzi per il risarcimento, ha tagliato alberi ad alto fusto (v. teste R.R ), comportandosi quale proprietario esclusivo per oltre venti anni" (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). In tali condotte, il giudice di merito ha ravvisato una interversione nel possesso, senza tuttavia considerare la peculiare posizione del D.D., divenuto comproprietario, e dunque compossessore, del cespite oggetto di causa per effetto della morte della originaria comodante. Trattandosi, quindi, di rapporto tra comproprietari, l'interversione del possesso avrebbe dovuto essere individuata non soltanto in una condotta astrattamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, o comproprietà, bensì in termini di attività idonea ad escludere la possibilità di pari godimento della res da parte degli altri comproprietari.

Infatti, va ribadito che "La cessazione, per morte del comodante, del rapporto di comodato, alla base della detenzione nomine alieno del comodatario, non comporta, perdurando da parte di quest'ultimo il potere di fatto sulla cosa, l'automatico mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo all'uopo necessario, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, l'interversio possessionis" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12505 del 17/12/1993, Rv. 484768; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3063 del 16/03/2000, Rv. 534824).

E, quanto all'interversio possessionis, va del pari ribadito che il "Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018, Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018, Rv. 648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv. 523346). Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque, non è di per sè idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, poichè ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene.

Poichè la Corte territoriale non ha provveduto ad accertare la sussistenza della predetta condotta, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame della fattispecie, conformandosi ai principi di diritto esposti in motivazione.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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