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Sentenza

Illecita disattivazione di un profilo social e lesione dell'identità digital...
Illecita disattivazione di un profilo social e lesione dell'identità digitale
Tribunale Ancona Sez. I, Sent., 15/06/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott(...) ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1385/2021 promossa da:

(...) con il patrocinio dell'avv. FUSI EMANUELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FUSI EMANUELE

ATTORE/I

contro

F.I. LTD (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) elettivamente domiciliato in (...) 00187 ROMA presso il difensore avv. (...)

CONVENUTO/I
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della comparsa di risposta e della documentazione allegata, nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.

Occorre, preliminarmente, precisare che il presente procedimento è stato azionato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ma il rito, con ordinanza del 09.11.2021, è stato mutato ai sensi dell'art. 703 ter.

Posto quanto sopra parte attrice afferma di essere stato un utente dall'anno 2008 della rete sociale denominata "Facebook" fino al mese di settembre 2019 ed aveva, quali contatti digitali, quasi 800 cd. "amici".

Tale "account" personale era connesso alla propria mail denominata (...) e lamentava che la società M.P. LTD, con sede in I., la quale gestisce la piattaforma gratuita "Facebook" aveva rimosso il proprio "account" (profilo digitale personale in detta piattaforma) senza motivo alcuno e che lo stesso, pur avendo inviato una raccomandata nel mese di marzo 2020 al gestore con la quale ne aveva richiesto l'attivazione, la stessa non aveva sortivo alcun effetto, costringendo lo stesso a procedere, prima in via di mediazione e successivamente con il presente giudizio, per ottenere sia il ripristino/riattivazione del profilo disattivato sia un risarcimento del danno morale soggettivo, quantificabile nella somma minima di Euro 20.000,00. Si costituiva la convenuta, la quale si opponeva alle richieste di parte ricorrente-attrice sostenendo che lo stesso non aveva correttamente identificato l'account principale con la conseguenza che risultava impossibile verificare l'oggetto della domanda, il tutto stante il fatto che il numero identificativo indicato dal (...) nell'atto introduttivo conduceva ad un account pubblicitario mai disabilitato.

Parte resistente-convenuta eccepiva, altresì, che il (...) aveva da oltre dieci anni mantenuto attivo un ulteriore "account facebook" (cd. account secondario) simultaneamente all'account principale, anch'esso denominato "(...)" come quello principale, violando le condizioni e gli standard della comunità di M.P.I., che gli ha permesso, comunque, di mantenere i propri contatti e manifestare il proprio pensiero durante la disabilitazione dell'account principale e che, conseguentemente, non ha subito alcun danno.

Dall'istruttoria, documentale e per testi, è emersa la cancellazione definitiva dell'account principale (rimozione permanente dell'account), la richiesta (dopo tre mesi dalla disattivazione) inascoltata di riattivazione dello stesso, l'eliminazione di tutti i dati e del contratto all'epoca sottoscritto digitalmente relativamente all'account principale, l'impossibilità di avere certezza circa le effettive motivazioni che hanno indotto M.P.I. ha disabilitare definitivamente l'account salvo che lo stesso è avvenuto per non meglio precisata "violazione degli standard della community di facebook".

Posti i dati sopra indicati ed esulando dalla circostanza che il era, all'epoca della disattivazione, responsabile provinciale dell'organizzazione denominata "Casapound", occorre esaminare la questione giuridica tesa alla verifica se nella fattispecie per cui è causa vi possa essere o meno una responsabilità contrattuale e, in caso di risposta affermativa, verificare se è stato causato un danno e quanto lo stesso può essere valutato.

Esaminando il primo punto, considerato che non è stato possibile verificare le effettive motivazioni che hanno indotto M.P.I. ha disabilitare definitivamente l'account principale del ricorrente-attore, si osserva che tra le parti è intercorso un contratto a distanza concluso con mezzi telematici diversi dallo scambio di email, il quale si è validamente perfezionato con la conclusione di un flusso di comunicazioni elettroniche che necessitano dell'apposizione di uno o più "click" attraverso i quali il destinatario delle informazioni dichiara di aver letto e di approvare il testo del contratto e delle condizioni generali cui esso rinvia.

Ciò è quanto accaduto nella fase di registrazione dell'account principale di Facebook, attraverso il quale sono state create e gestite successivamente le pagine riconducibili al ricorrente e gli account secondari.

In tal modo si è perfezionato il contratto azionato da parte attrice che ha così accettato le clausole ivi contenute.

Si è, altresì, accertato che la dichiarazione in parola, essendo stata redatta con un mezzo elettronico che consente una registrazione durevole, integra idonea prova scritta dell'accordo e che parte resistente, pur nel trascorrere del tempo, non verosimilmente può aver provveduto alla sua definitiva eliminazione totale, trattandosi pur sempre di un documento in formato elettronico.

Allo stato, pertanto, si è in presenza di un contratto che venne certamente stipulato tra le parti, ma del quale non è stato possibile individuarne il contenuto, così come non è possibile comprendere quali sono stati gli effettivi motivi che hanno indotto la convenuta resistente alla cancellazione dell'account principale risolvendo lo stesso con la disabilitazione definitiva dell'account.

Non si può, pertanto, che concludere circa la certezza dell'avvenuta cessazione della prestazione con il conseguente inadempimento, poiché incombeva sulla resistente - convenuta l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta a lei non imputabile ovvero la legittimità del proprio recesso ad nutum (tra l'altro condizione non prevista nel regolamento contrattuale in atti), il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c..

Tali gravi mancanze impediscono, di fatto, al Giudicante di valutare diversamente la vicenda, anche in termini di competenza giurisdizionale, sollevata ed accolta dal Tribunale di Roma, sezione imprese, con sentenza n.7820/2021, ma solo basarsi sull'esistenza di un contratto relativo ad un account e la sua disattivazione per non meglio precisati motivi.

Passando, quindi, alla valutazione dell'esistenza di un danno, così come lamentato dal ricorrente-attore, si evidenzia che è stato comunque sempre operativo un account secondario con stessa denominazione, circostanza che non appare essere mai stata contestata con conseguente inadempimento contrattuale. Non vi è dubbio, infatti, che la cd. identità digitale (tale può definirsi la propria personalità all'interno del web) deve essere tutelata da atti che sulla base di non meglio precisate condotte possano comportare la sospensione ovvero, come in questo caso, la disabilitazione e cancellazione di un account, sia temporale che definitiva.

Pur essendo gratuita, infatti, non vi è dubbio che l'iscrizione al social network sia consentita per meri scopi di lucro (pubblicità ecc...) poiché i dati raccolti hanno sicuramente un valore economico e che prima di procedere ad una disabilitazione definitiva s'impone alla resistente-convenuta una preventiva verifica delle violazioni contrattuali, stante la circostanza che ciò comporta la cancellazione definitiva dei dati associati all'account con la conseguenza che si ha una lesione dell'identità digitale ed una conseguente responsabilità di tipo contrattuale, alla quale conseguente un risarcimento del danno alla persona, in questo caso digitale, risarcimento ancor più consistente allorquando l'account non è più ripristinabile e sono stati distrutti i dati personali ad esso collegati

Nel caso di specie, si osserva che pur essendo stato disabilitato definitivamente l'account principale, però, non lo è stato quello secondario, contraddistinto con lo stesso nome (pur in violazione delle norme della community) e con gli stessi collegamenti (followers o cd. amici), creato il 23.08.2007 ed attualmente attivo, circostanza non contestata.

Non essendo possibile una determinazione precisa del danno, ma potendo il Giudicante procedere solo equitativamente, appare corretto, valutata la poca giurisprudenza di merito sull'argomento, condannare la resistente-convenuta al versamento della somma di Euro 8.000,00 a favore di parte ricorrente attrice. L'ulteriore domanda di ripristino/riattivazione non può trovare accoglimento data l'impossibilità tecnica.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate sulla base del danno effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie la domanda risarcitoria e condanna la M.P.I., in persona del legale rappresentante p.t, a corrispondere ad (...) la somma di Euro 8.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo;

Respinge tutte le altre domande;

Condanna, altresì, la M.P.I., in persona del legale rappresentante, a corrispondere ad (...) le spese di lite, che si liquidano in Euro.4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se ed in quanto dovuti, disponendo che le stesse vengano corrisposte direttamente all'avv. Emanuele Fusi dichiaratosi antistatario.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.

Così deciso in Ancona, il 15 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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