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Sentenza

L'impatto del processo telematico sull'indice degli atti del fascicolo. ...
L'impatto del processo telematico sull'indice degli atti del fascicolo. Il valore certificatorio del cancelliere va rivisto alla luce delle regole sul processo telematico
Cass. civ., sez. Unite, sent., 11 ottobre 2023, n. 28403 
Il deposito telematico e la posizione del cancelliere 

Con il deposito telematico l'ingresso o meno nel corrispondente fascicolo di uno o tutti o parte o alcuno degli atti genericamente e solo enumerati in calce all'atto (principale), ed ivi citati in punto di "elenco" degli stessi, non rimette al cancelliere (cioè, all'ufficio accettante) la certificazione del rispettivo e reale avvenuto deposito; anch'esso, infatti, dipende da omogeneo e relativamente autonomo deposito telematico di parte degli atti cd. secondari o di corredo complementare, senza connessione, per di più, neanche con le discrezionali denominazioni finali per essi utilizzate dall'avvocato depositante. 

L'impatto del processo telematico su alcune regole del processo (tra cui l'indice degli atti del fascicolo) 

Le Sezioni Unite avvertono che l'attuazione di una procedura di giustizia digitale si traduce in una diversa portata dell'indice (a formazione del ricorrente) degli atti del fascicolo in precedenza inseriti manualmente, posto che, all'attualità, in termini di autoresponsabilità, solo il buon fine del procedimento di deposito attivato dalla parte determina per essi l'appartenenza al fascicolo informatico stesso. Il cancelliere, in altri termini, accettando informaticamentel'atto di parte che pur si concluda con un elenco di altri atti che essa vuol depositare, non attribuisce (in realtà cooperando nel sistema informatico in punto di controlli ben diversi) alcuna attestazione di immediata esistenza nel fascicolo di quegli stessi atti, che la parte può depositare a corredo del primo, solo e proprio ciò bastando in realtà – rispettate le forme di introduzione - per la loro effettiva fascicolazione informatica. 

Il valore certificatorio del cancelliere va rivisto alla luce delle regole sul processo telematico 

Occorre allora riconoscere che il pregresso valore lato sensu certificatorio dell'attività del cancelliere, per come desumibile dall'art. 36 (per tale parte ora abrogato) e dall'art.74 (formalmente ancora vigente) disp. att. c.p.c., appare irreversibilmente incrinato dalla utilizzazione, operata dalla parte, della costituzione mediante atto informatico, poiché il cancelliere – in occasione di tale operazione - non procede (come non ha proceduto nella specie, già secondo le regole tecniche vigenti ratione temporis), ad alcuna sottoscrizione dell'indice del fascicolo della parte.
Avv. Antonino Sugamele

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