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Sentenza

L'indennità di maternità nell'ipotesi di parto (o adozione) plurimi va m...
L'indennità di maternità nell'ipotesi di parto (o adozione) plurimi va moltiplicata?
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 12/04/2023) 12-06-2023, n. 16598

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere -

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30139-2017 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato GARUTTI MASSIMO rappresentato e difeso dall'avvocato A.A.;

- ricorrente -

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI MASSIMO che lo rappresenta e difende;

-ricorrente incidentale-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 738 DEL 2017 depositata il 15/06/2017, R.G.N. 1327/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere LUCA SOLAINI.
Svolgimento del processo

Con sentenza del giorno 15.6.2017 n. 738, la Corte d'appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (in seguito, per brevità Cassa) avverso la sentenza del tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda A.A., di professione avvocato, di corresponsione dell'indennità di maternità a norma del D.Lgs. n. 151-01 e succ. modif., artt. 70 e 72, in relazione alla entrata nella casa familiare il (Omissis) della figlia adottiva B.B..

Il tribunale, una volta che era stata affermata la posizione paritaria dei genitori - sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 385/05 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 151-01, artt. 70 e 72, nella parte in cui non prevedevano che al padre spettasse di percepire in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima - ha ritenuto che l'unico limite che poteva residuare è che tale indennità poteva spettare alternativamente ad uno solo dei due genitori (e non certo cumulativamente). Il tribunale accoglieva, pertanto, la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità della figlia adottiva in favore dell'avvocato A.A., oltre gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c., nel rispetto del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 6 comma 16 e della L. n. 724 del 1994, art. 22 comma 36.

La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame della Cassa (secondo cui, persino in ipotesi di parto gemellare gli enti previdenziali erogano un'unica indennità), poichè la moglie dell'avvocato A.A. aveva già fruito dell'indennità di maternità per la propria figlia naturale, che era nata pochi giorni dopo l'ingresso in famiglia della figlia adottiva, riteneva infondata la richiesta di corresponsione di una seconda contestuale indennità di maternità in favore del ricorrente, ritenendo inconsistente l'assunto della presunta intrinseca differenza fra adozione e parto biologico, che non trovava il minimo riscontro sul piano normativo, in quanto la normativa di cui al D.Lgs. n. 151-01, artt. 26, 70 e 72 deponeva univocamente nel senso che il legislatore aveva configurato la medesima e unitaria nozione di "indennità di maternità" che spetta sia alle madri biologiche che adottive. La Corte del merito, riteneva quindi che potesse accogliersi parzialmente l'assunto della Cassa, secondo cui andava corrisposta l'indennità di maternità per l'ingresso in famiglia della figlia adottiva ma solo per il periodo dal 26.5.2011 al 5.7.2011 che era il periodo residuo non coperto dalla corresponsione dell'indennità di maternità naturale alla moglie dell'avvocato A.A.. La Corte d'appello rigettava, infine, l'appello incidentale del A.A. relativamente alla sommatoria di rivalutazione ed interessi.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, A.A. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, anch'esso illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 151-01, artt. 70 e 71, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè erroneamente, la Corte d'appello aveva limitato la corresponsione dell'indennità di maternità relativamente all'entrata in Italia della figlia adottiva a solo una parte del periodo richiesto, perchè per altra parte del periodo coperto dalla stessa, la moglie del ricorrente aveva a sua volta goduto dell'indennità di maternità, in relazione alla nascita dell'altra figlia della coppia, avvenuta il (Omissis), cioè, 21 giorni dopo l'ingresso in Italia della predetta figlia adottiva.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva erroneamente negato rilevanza al fatto che nel caso di specie si era in presenza di due distinti eventi di filiazione (una filiazione naturale e una filiazione adottiva) succedutesi nel tempo (seppure a distanza di tre settimane tra loro), ciascuno dei quali avrebbe determinato il sorgere di un autonomo diritto all'indennità di maternità. Infatti, si trattava, secondo il ricorrente, di due eventi che davano luogo a due forme assistenziali concorrenti, in considerazione dei beni tutelati, mentre secondo la Corte d'appello la madre avrebbe dovuto, nel medesimo periodo temporale (ossia nel periodo comunque coperto dall'indennità di maternità per filiazione biologica) curare la sua gravidanza e il periodo successivo di puerperio ma anche provvedere all'assistenza della più grande figlia adottiva, con frustrazione delle finalità assistenziali.

Con il secondo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della Cost., artt. 3 e 31, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè dalla decisione della Corte d'appello deriverebbe una illogica e irragionevole di Spa rità di trattamento, rispetto all'ipotesi in cui la nascita del figlio biologico e l'ingresso del minore adottivo fossero avvenuti a distanza di almeno tre mesi tra loro e, quindi, senza sovrapposizione dei rispettivi periodi di indennità; secondo il ricorrente, in tali ipotesi, infatti, sarebbe stato riconosciuto al padre, libero professionista, il trattamento previdenziale richiesto. Secondo il ricorrente, in buona sostanza, negare al padre l'indennità di maternità nel periodo di astensione della madre dal lavoro significa, in ultima analisi, ostacolare la formazione di nuove famiglie, in spregio alla finalità sociale sottesa alla Cost., art. 31.

Con il terzo motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 412 del 1991, art. 16 comma 6, nonchè dell'art. 429 comma 3 c.p.c. e dell'art. 12 delle disp. gen., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente, la Corte d'appello aveva escluso il cumulo di rivalutazione ed interessi, ai sensi delle norme di cui in rubrica, quando tale esclusione del cumulo previsto dall'art. 429 c.p.c. riguarderebbe i soli gestori di forme di previdenza obbligatoria che utilizzano fondi pubblici.

Con il motivo di ricorso incidentale, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 151-01, artt. 70 e 72, anche in riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 385 del 2005, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè erroneamente la Corte d'appello aveva riconosciuto all'odierno ricorrente il diritto a percepire l'indennità di maternità in via alternativa e fungibile rispetto alla madre, in caso di adozione di un minore, sulla base di una scelta discrezionale degli aventi diritto.

Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità prevista dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, che, in forza della sentenza auto-applicativa n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi, atteso che dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume che il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto o adottati nello stesso momento attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o adozione, restando irrilevante il numero dei figli" (Cass. n. 14676/19).

Nella specie, pertanto, la Corte d'appello ha fatto buon governo del superiore principio di diritto, riconoscendo l'indennità di maternità al ricorrente libero professionista e quale padre adottivo, in sostituzione della madre, ma solo per il periodo non coperto dalla contestuale corresponsione della medesima indennità alla madre per la nascita del figlio naturale e ciò al fine di evitare duplicazioni nella corresponsione della provvidenza economica che non è consentita dal testo normativo.

Il secondo motivo di ricorso principale è infondato, in quanto non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3) posto che il ricorrente lamenta una di Spa rità di trattamento connessa al semplice decorso del tempo tra una nascita (o adozione) e l'altra, senza avvedersi che la nascita o l'adozione di un secondo bambino che intervenga dopo che è spirato il termine per il congedo di maternità del primo rappresenta un evento fattualmente e giuridicamente diverso dalla nascita o dall'adozione che intervenga prima che sia spirato il predetto termine (come nella specie), posto che in quest'ultimo caso l'evento da tutelare (cioè, lo sgravio dagli oneri lavorativi di uno dei genitori) è già soddisfatto. Inoltre, proprio la tutela sia dell'infanzia che della maternità, impone una tutela complessiva del nucleo familiare, mentre profili differenziali nel trattamento delle due figure genitoriali sono del tutto irrilevanti, purchè una delle due sia del tutto sgravata dagli oneri correlati al proprio lavoro.

Il terzo motivo di ricorso principale è infondato, in quanto, la L. n. 412 del 1991, art. 16 comma 6 prevede che "gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda (...) L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". Inoltre, secondo la Corte costituzionale (n. 7 del 2017), la trasformazione delle Casse professionali, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza, per cui il divieto di cumulo si applica anche alla Cassa forense, in quanto appartiene alla categoria degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per i quali valgono le medesime ragioni di salvaguardia del bilancio dello Stato (infatti, ai fini Istat, le Casse privatizzate sono ricomprese nella cd. "finanza allargata").

Il ricorso incidentale è inammissibile, per carenza d'interesse, in quanto rinunciato in sede di memoria, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 105/18 che ha chiarito la portata del precedente arresto della medesima Corte n. 385/05 di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 151-01, artt. 70 e 72 che ha sancito il principio di alternatività e fungibilità nella fruizione dell'indennità di maternità, del padre rispetto alla madre e ciò, secondo la sentenza della Consulta del 2018, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza n. 385/05.

Il ricorso principale va pertanto respinto e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Sussistono i presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2023
Avv. Antonino Sugamele

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