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Sentenza

La fase decisionale va liquidata, anche in assenza di conclusionali e repliche...
La fase decisionale va liquidata, anche in assenza di conclusionali e repliche
Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 17/11/2022) 20-02-2023, n. 5289
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5902/2022 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI NATALIA, (PLTNTL69H53H501J), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDICI VINCENZO, (MDCVCN70A16D122F);

- ricorrente -

contro

B.B., C.C.;

- intimati -

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CROTONE n. 600/2019 depositata il 28/07/2021.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 150 del 2011, ex art. 14 e art. 702 bis c.p.c., l'Avv. A.A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, C.C. e B.B. per sentirli condannare al pagamento dell'importo pari ad Euro 34.489,22, dovuto in ragione dell'attività professionale svolta in quattro giudizi civili.

Il Tribunale di Crotone, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, liquidò i compensi professionali nella misura di Euro 8.459,00 nei confronti di C.C. ed Euro 1.450,00 nei confronti di B.B., oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Per quel che ancora rileva in questa sede, in relazione ai giudizi n. 100576/2007 e RG 100533/2007, il Tribunale applicò la riduzione del 50% in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e non liquidò la fase decisionale poichè non risultavano depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.

In relazione al proc. n. 2501/2007, il Tribunale escluse il compenso per la fase decisionale poichè non vi era prova dell'attività difensiva espletata.

Infine, compensò le spese del procedimento in considerazione dell'accoglimento della domanda per una somma inferiore a quella richiesta.

Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l'Avv. A.A. sulla base di due motivi.

C.C. e B.B. non hanno svolto attività difensiva. Il relatore ha formulato proposta di definizione, ex art. 380 bis c.p.c., di infondatezza del ricorso.

In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1 Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo con cui si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4, nonchè dell'art. 2233 c.c. e art. 36 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere il Tribunale liquidato gli onorari secondo i minimi tariffari senza adeguata motivazione e con esclusione del compenso per la fase decisionale.

Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

E' consolidato l'orientamento di codesta Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (ex multis Cass., Ord. n. 14198/2022, Cass. Ord. n. 89/2021, Cass. Ord. n. 19989/2021).

Nel caso di specie, dunque, la discrezionalità esercitata dal giudice nella liquidazione delle competenze - e di cui il ricorrente si duole - è del tutto legittima, essendo stata esercitata all'interno del minimo e del massimo dei parametri previsti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, il Tribunale ha ridotto l'importo del 50%, motivando la riduzione, nel giudizio RG 100576/2007, per tutte le fasi, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità; ha ridotto l'importo del 50% della fase decisionale nel giudizio RG 100533/2007, attesa la natura dell'attività difensiva nel giudizio ex art. 281 sexies c.p.c..

Quanto al proc. n. 100576/2007, è invece erronea l'esclusione del compenso per la fase decisionale per il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; anche in relazione al proc. 2501/2005, la fase decisionale è stata erroneamente esclusa per assenza di prova sull'attività difensiva espletata.

Come si ricava proprio dal disposto di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), ai fini del riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, rientrano svariate attività e precisamente: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in Camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lett. e).

Ne consegue che l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale, quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Entro tali limiti, il motivo va accolto.

2 Passando al primo motivo, con esso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Crotone erroneamente compensato le spese di giudizio sul presupposto dell'accoglimento della domanda per una somma inferiore a quella richiesta.

Il motivo è fondato.

Come di recente affermato dalle SSUU, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi; non è quindi consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni.

Con la sentenza del 19.4.2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate.

La Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata (a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 prevede l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza).

Nel caso di specie, la domanda dell'attore era stata accolta, seppur in misura ridotta, sicchè non è configurabile la condizione di reciproca soccombenza, nè il Tribunale ha motivato in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.

L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Crotone in diversa composizione.
P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l'ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2023
Avv. Antonino Sugamele

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