Mixed Martials Arts: un atleta durante l'attività di sparring colpisce l'avversario nelle parti intime. Deve risarcire il danno? In che rapporto stanno l'illecito sportivo e l'illecito giuridicamente rilevante?
La giurisprudenza penale ha già avuto modo di trattare il tema del rapporto tra illecito sportivo ed illecito giuridicamente rilevante (nella specie penale), ed ha affermato che nella valutazione della colpa sportiva, è centrale «l'analisi della situazione di fatto in rapporto al contesto e allo sviluppo dinamico dell'azione sportiva lesiva» (Cass. n. 8609/2022). Nella pratica sportiva in generale, «il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso di svolge» (Cass. n. 12012/2002, n. 20597/2004, n. 11270/2018). Nel caso ricorra la suddetta compatibilità l'illecito sportivo non ha natura di illecito civile. Quest'ultima situazione ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto.
La sola circostanza ricorrente nel caso di specie, alla luce dell'accertamento svolto dal giudice del merito, è l'assenza del fine agonistico per il compimento dell'azione nel contesto di un allenamento. Vero è che l'assenza di ardore agonistico rende più esposto l'illecito sportivo commesso in allenamento rispetto a quello commesso nell'evento agonistico, alla responsabilità civile, ma devono essere presenti ulteriori circostanze ai fini dell'integrazione dell'"eccesso colposo", quali la sproporzione nel livello di abilità fra i due atleti e la natura elementare, e dunque facile controllabilità, della manovra atletica fonte della lesione.
Ne consegue che «nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di una quota di violenza la violazione nel corso di attività di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta».
17-02-2023 04:43
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