Parto anonimo: il diritto a conoscere le origini in caso di morte della madre biologica
Cass., sez. I, 9 settembre 2022, n. 26616
Stante l'ampiezza che va riconosciuta al diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status e, venendo meno – per effetto della morte della madre – l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c.
In senso conforme
Cass. 7 febbraio 2018, n. 3004
Cass. 9 novembre 2016, n. 22838
Cass. 21 luglio 2016, n. 15024
In senso difforme
Trib. minorenni Venezia 20 settembre 2016, n. 16
19-08-2023 14:13
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