Se il progetto viola le distanze legali, l'architetto è responsabile.
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 06/04/2023) 25-05-2023, n. 14527
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -
Dott. TASSONE Stefania - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26714-2021 R.G. proposto da:
A.A., B.B., elettivamente domiciliati in Roma Via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio dell'avvocato Placidi Alfredo, rappresentati e difesi dall'avvocato Ausiello Antonio;
- ricorrente -
contro
C.C., elettivamente domiciliato in Roma Via della Giuliana 85 presso lo studio dell'avvocato Ferraro Maria che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
GENERALI ITALIA Spa , - intimata -
Comune di (Omissis) in persona del Legale Rappresentante il Sindaco, con elezione di domicilio telematico, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestre Antonio;
- resistente con atto di memoria di costituzione-
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2850 DEL 2021 depositata il 21/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.
Svolgimento del processo
1. Nel 2016, i Signori A.A. e B.B. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, l'Arch. C.C., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, causati dai lavori di arretramento del loro fabbricato costruito sulla base del progetto redatto da tale professionista in violazione delle distanze legali dai confini.
In particolare, i ricorrenti: a) rappresentavano che tale arretramento si era reso necessario per ottemperare a due sentenze del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, la n. 78-2006 e la n. 70 del 2013, che avevano rispettivamente definito un procedimento possessorio ed una azione petitoria promossi dai proprietari confinanti, per mancato rispetto delle distanze nelle costruzioni; b) deducevano la inescusabile e colposa negligenza del professionista nell'istruzione della pratica edilizia avendo commesso errori nel progetto e nella fase di direzione dei lavori; c) chiedevano il ristoro dei danni per i costi di ripristino della legalità violata, oltre al decremento di valore dell'immobile, nonchè il danno alla reputazione e all'immagine essendo imprenditori di un'azienda leader nel settore della termoidraulica.
Si costituiva in giudizio l'Arch. C.C. eccependo la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c., avendo costoro avuto notizia della non conformità del fabbricato già nel 2002, a seguito di ordinanza n. 6 del Tribunale resa nella fase cautelare del giudizio possessorio (poi definita con la citata sentenza n. 78 del 2006).
Nel merito, negava la sussistenza di una sua responsabilità professionale, avendo redatto il progetto in conformità alle norme urbanistiche vigenti nel Comune di (Omissis). Inoltre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., eccepiva il concorso dei Signori A.A. e B.B. nella causazione dei danni per aver proseguito nella costruzione del fabbricato (ultimato nel 2005), malgrado l'ordinanza del 2002. Infine, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la sua compagnia assicurativa, (Omissis) Spa , nonchè il Comune di (Omissis) per aver valutato la conformità della pratica edilizia e, quindi, concorso colposamente nella produzione dell'evento.
A seguito del mutamento di rito, si costituivano anche Generali Italia Spa (in successione dell'(Omissis)) e il Comune di (Omissis).
Inoltre, la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza (perchè scaduta il (Omissis) a fronte di una richiesta inviata il 30 dicembre 2015, per un fatto risalente nel 2001), nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Arch. C.C..
L'Ente territoriale evidenziava come la domanda avanzata nei suoi confronti dal professionista fosse infondata atteso che i titoli edilizi, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 11, erano stati rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 576 del 2019, accogliendo l'eccezione di prescrizione dell'Arch. C.C., rigettava la domanda attrice, con condanna al pagamento delle spese processuali.
2. I Signori A.A. e B.B. proposero appello avverso la decisione del Tribunale, rilevando che il dies a quo per la prescrizione era iniziato a decorrere, non già con l'ordinanza n. 6-2002, ma con le sentenze nn. 78-2006 e 70-2013, che avevano definitivamente accertato la violazione delle norme sulle distanze, con conseguente obbligo di ripristinare lo status quo ante. Nel merito, chiesero di accertare e dichiarare la responsabilità professionale e contrattuale dell'Arch. C.C., per omessa fedele rappresentazione dello stato dei luoghi, avendo erroneamente graficizzato il fabbricato rispetto al quale si era poi configurata la violazione delle distanze legali. Infine, gli appellanti censurarono la sentenza nella parte in cui venivano condannati alla refusione delle spese processuali dei chiamati in causa dell'Arch. C.C..
La Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 2850/2021, del 21 luglio 2021, riteneva, sulla base di diversa motivazione, non prescritta l'azione risarcitoria degli appellanti.
Secondo la Corte, infatti, il dies a quo era iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato delle citate decisioni, in quanto solo allora i Signori A.A. e B.B. avevano avuto oggettiva conoscenza dell'errore costruttivo.
Nel merito, il giudice del gravame aveva confermato la decisione di primo grado, affermando l'insussistenza di una responsabilità in capo all'Arch. C.C., in quanto l'arretramento del fabbricato non era dipeso da un suo errore progettuale, ma dal contrasto tra le norme urbanistiche del Comune di (Omissis) e le norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni dal codice civile e dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Tale contrasto escludeva la responsabilità dell'architetto ai sensi dell'art. 2236 c.c., trattandosi di "soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o di colpa grave, certamente quivi non ricorrenti".
Con conseguente assorbimento delle altre allegazioni d'appello, riguardanti prevalentemente il quantum della pretesa risarcitoria.
Parimenti assorbite, a fronte della accertata inesistenza di responsabilità professionale dell'Arch. C.C., erano le domande da lui proposte nei confronti della compagnia assicurativa e quella di chiamata in causa del Comune di (Omissis), contro cui non era stata proposta domanda diretta da parte degli appellanti.
Infine, relativamente alle spese processuali, la Corte di appello aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo ingiusto che gli appellanti dovessero farsi carico delle spese dell'assicuratore dell'Arch. C.C., da quest'ultimo chiamato in causa.
3. Avverso tale sentenza i Signori A.A. e B.B. propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'Arch. C.C., mentre il Comune di (Omissis) deposita memoria ex art. 370, comma 1, c.p.c..
Motivi della decisione
4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano "Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, nonchè art. 132 c.p.c. Motivazione perplessa e contraddittoria. Anomalia della motivazione. Omesso esame di un punto decisivo della controversia".
Secondo i Signori A.A. e B.B., la Corte di appello ha ritenuto irrilevante l'erroneità del progetto redatto dall'Arch. C.C., sulla base di una motivazione perplessa e contraddittoria attese le precedenti decisioni del Tribunale che avevano accertato la responsabilità del professionista per aver redatto tale progetto in difformità al piano particolareggiato e in violazione delle norme sulle distanze legali prescritte dall'art. 873 c.c. e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Ciò costituiva un fatto decisivo per il giudizio, con conseguente vizio della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
In particolare, la motivazione del giudice dell'appello sarebbe contraddittoria in quanto, malgrado avesse riconosciuto che l'Arch. C.C. era incorso in errore nella rilevazione dello stato dei luoghi, lo aveva comunque esonerato da responsabilità, quando invece il progettista doveva rispondere del suo errore trattandosi di un'obbligazione di risultato e di una diligenza qualificata ex art. 2236 c.c. e art. 1176 c.c..
4.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente censura "Errores in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c. e 2236 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5, nonchè art. 132 c.p.c. Motivazione perplessa e contraddittoria. Anomalia della motivazione. Motivazione apparente. Vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.".
La Corte territoriale, facendo una errata applicazione dei principi ex artt. 2236 e 1176 c.c., ha esentato da responsabilità l'Arch. C.C. adducendo problemi tecnici di particolare difficoltà mai dedotti e provati dal professionista. In tal modo, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione e in un error in procedendo.
5. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, "individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).
Come questa Corte ha più volte affermato, si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto "alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico" (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. civ., Sez. II, 12/02/2021, n. 3686; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2017, n. 1214; Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n. 14759).
In tale quadro, è stato anche precisato che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. civ., Sez. II, 11/03/2019, n. 6917; Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n. 1513).
Pertanto, la Corte di appello ha errato nell'applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., in quanto ha affermato che il contrasto tra le norme locali e la norma nazionale non rientrava nel sapere specialistico dell'architetto, sebbene fosse stata accertata giudizialmente l'erroneità del progetto per difformità alle norme civilistiche in materia di distanze e al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, gerarchicamente sovraordinate alla normativa urbanistica.
L'accoglimento del primo motivo nei termini sopra illustrati assorbe l'esame di tutte le ulteriori censure ed anche il secondo motivo di ricorso.
6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione personale, anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbite le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione personale, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2023
06-06-2023 19:22
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