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Sentenza

Servitù di veduta: per l'usucapione basta l'esistenza di opere idonee al...
Servitù di veduta: per l'usucapione basta l'esistenza di opere idonee all'affaccio
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 23/11/2023) 27-11-2023, n. 32816

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - rel. Presidente -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - Consigliere -

Dott. ROLFI Federico V. A. - Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10276/2022 R.G. proposto da:

ICE SNEI Spa elettivamente domiciliata in SERINO VIA TERMINIO, 48, presso lo studio dell'avvocato COLACURCIO GIOVANNI, (CLCGNN76M12A509L) che la rappresenta e difende;

- ricorrente - contro

A.A., B.B., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SIVIERO MARCO, (SVRMRC71E27F839B);

- controricorrenti - nonchè contro

LE TERRAZZE Srl ;

- intimata -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 61/2022 depositata il 21/01/2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Presidente Dott. MAURO MOCCI.
Svolgimento del processo

Per quel che ancora interessa, con sentenza n. 61 del 21 gennaio 2022, la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame proposto dalla ICE SNEI Spa contro B.B. e A.A. e nella contumacia della Srl Le Terrazze, così confermando sul punto la decisione del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale della stessa ICE SNEI, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione.

Rilevava il giudice di secondo grado che, sulla scorta delle prove acquisite, non fossero presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorre la ICE SNEI Spa sulla scorta di tre motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. B.B. e A.A., ritualmente costituitisi, hanno concluso per la reiezione del ricorso. E' rimasta intimata la Srl Le Terrazze.
Motivi della decisione

1) Mediante la prima censura, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 905, 907, 1061, 1140 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 Afferma la ICE SNEI che la Corte d'appello avrebbe erroneamente preteso la prova dell'esercizio della servitù di veduta, laddove per la natura stessa del diritto di servitù, il titolare del relativo possesso non sarebbe stato tenuto ad alcun comportamento attivo.

2) La seconda doglianza è rivolta ad invocare la violazione degli art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 111 Cost., per apparenza, intrinseca contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza impugnata non avrebbe esplicitato le ragioni del diniego della domanda, pur a fronte del riconoscimento della sussistenza di opere visibili e permanenti, nonchè la risalenza delle stesse ad oltre un ventennio prima dell'azione avversaria.

3) Col terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., stante l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla "non clandestinità delle opere", ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 La Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la conoscenza, in capo al titolare del fondo servente, circa la presenza di opere permanenti e stabili, deputate all'esercizio della servitù di veduta.

4) Il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, riguardando la medesima questione controversa - sono fondati.

4.1) Sul punto, la Corte d'appello ha testualmente affermato "Invero ed in particolare, non solo non risulta allegato, ma neppure provato, l'intervenuto iniziale acquisto dell'effettivo esercizio del potere di fatto uti domini della servitù, quale momento da cui far decorrere il ventennio utile per il maturare dell'usucapione non potendosi far coincidere questo momento con quello dell'ultimazione dell'opera, che costituisce, in relazione alla fattispecie reale invocata, un antecedente logico-naturale, differente dall'esercizio del possesso esclusivo, della situazione di fatto corrispondente al relativo diritto reale, non potendosi del resto neppure omettere di aggiungere che difetta anche la prova rigorosa (gravante sull'attore), del possesso pacifico, di cui anche con riferimento alla servitù discontinua, è pur sempre necessaria l'allegazione e la prova".

4.2) In sostanza, la Corte distrettuale ha negato la declaratoria di usucapione della servitù di veduta per la mancanza di prova sia sull'effettivo esercizio del potere di fatto, sia sul possesso pacifico.

I giudici di secondo grado hanno però mancato di confrontarsi con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili d'opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza "animus utendi iure servitutis", bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono, a comprova della possibilità di tale esercizio e pertanto, della permanenza del relativo possesso, anche in caso di utilizzazione saltuaria (Sez. 2, n. 3076 del 16 febbraio 2005; Sez. 2, n. 8736 del 26 giugno 2001).

4.3) In altri termini, in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato con riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante.

4.4) Ma la sentenza impugnata si rivela carente anche con riguardo al tema della visibilità delle opere, ai sensi dell'art. 1061 c.c., che deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante. Sotto tale profilo, esattamente censurato dalla ricorrente, la Corte d'appello omette qualunque motivazione, ed anche il richiamo a Sez. 2, n. 24401 del 17 novembre 2014 risulta lacunoso e difficilmente comprensibile.

4.5) Siffatta indagine appare, per converso, doverosa, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti, dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio (essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi), nè che tali opere siano sorte per l'esercizio esclusivo della veduta, essendo sufficiente che le stesse tale esercizio rendano possibile (Sez. 2, n. 20205 del 13 ottobre 2004; Sez. 2, n. 866 del 16 gennaio 2007).

5) Il terzo motivo resta assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, dovrà riesaminare l'intera vicenda, alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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