Torino. Pizzeria con l'immagine di Totò: occorre il consenso degli eredi. Il Tribunale di Torino parifica la disciplina della tutela del diritto al nome e quella del diritto all'immagine.
Gli eredi di Antonio De Curtis hanno chiesto
(i) la cessazione dell'utilizzo del nome e delle immagini di Totò nella denominazione sociale, nei segni distintivi, nei siti web, negli indirizzi di posta elettronica;
(ii) la distruzione di tutti i prodotti, sia strumentali sia pubblicitari, realizzati utilizzando il nome e le immagini dell'artista;
(iii) la disattivazione/cancellazione degli account social media nonché del nome a dominio contenenti riferimenti a Totò
(iv) l'oscuramento del sito internet o, in alternativa, la revoca, da parte della Registration Authority italiana, dell'assegnazione del nome a dominio, con conseguente trasferimento in favore dei ricorrenti.
Sull'esistenza del fumus boni iuris, il Tribunale ha precisato che l'utilizzo dell'altrui nome ed immagine, aspetti della persona e della personalità tutelati anche a livello costituzionale, è lecito esclusivamente se si è previamente ottenuto il consenso dal titolare o, in sua assenza, per quanto riguarda l'immagine, dai soggetti indicati dall'art. 93 co. 2 della Legge sul Diritto d'Autore (LDA), ovvero, per quanto riguardo il nome, da coloro che abbiano un interesse al nome fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Tutti tali soggetti, a propria tutela, hanno a disposizione il ricorso all'azione inibitoria. Le disposizioni a tutela del nome si estendono anche allo pseudonimo che abbia acquistato la stessa importanza del nome.
In pratica il Tribunale di Torino ha parificato la disciplina della tutela del diritto al nome e quella del diritto all'immagine. Solamente in riferimento a quest'ultima, infatti, la legge sul diritto d'autore, all'articolo 97, prevede un libero utilizzo legato ad esigenze di notorietà o ufficio pubblico, necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione sia collegata ad eventi pubblici, e sempre che l'esposizione o la messa in commercio non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Il giudice torinese, ha però svolto un'unica valutazione, escludendo che la pizzeria torinese avesse lecitamente utilizzato il nome e l'immagine di Totò in quanto difettava il consenso degli aventi diritto, in difetto di alcuna delle finalità indicate dall'art. 97 LDA.
Il Tribunale ha infatti dato rilevanza, ai fini del riconoscimento della sussistenza della violazione tanto del diritto al nome quanto del diritto all'immagine, al perseguimento di una mera finalità commerciale e pubblicitaria da parte della resistente, escludendo altresì che tale utilizzo possa essere legittimato dal consenso precedentemente prestato dall'artista allo sfruttamento della propria immagine nelle produzioni cinematografiche da cui la stessa è stata estratta. Ricorda infatti il Tribunale che "l'utilizzazione delle immagini di una persona nota tratte da film, senza il consenso della persona stessa o degli aventi diritto, in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica, è comunque illecita, venendo in rilievo non già lo sfruttamento dell'opera nella sua interezza, bensì l'utilizzazione ai fini pubblicitari e commerciali dei singoli fotogrammi, con conseguente esclusivo rilievo dell'immagine in sé dell'artista, a prescindere dall'eventuale e ulteriore tutela dei diritti di filmografia, non potendosi ritenere che il consenso espresso dall'artista rispetto all'utilizzazione della propria interpretazione nell'opera cinematografica si estenda anche allo sfruttamento dell'immagine per ulteriori finalità commerciali e/o pubblicitarie completamente avulse dal contesto nel quale le riproduzioni sono state eseguite".
Dal punto di vista procedurale, occorre evidenziare quanto statuito dal Tribunale di Torino per quanto concerne il requisito, richiesto dall'art. 700 c.p.c., del c.d. periculum in mora, in particolare circa la valutazione del requisito dell'imminenza e della irreparabilità del danno negli illeciti continuativi (come è lo sfruttamento dell'immagine e del nome altrui nel caso di specie).
In particolare, rispetto all'imminenza, il giudice della cautela è chiamato a calcolare il rischio che la posizione della vittima si aggravi a causa della ripetizione della lesione oppure che, medio tempore, non vi sia stata una "stabilizzazione" della potenzialità lesiva della condotta. A tal fine, assume rilevanza anche la tolleranza della condotta illecita da parte della vittima, che viene generalmente valutata alla stregua del tempo lasciato intercorrere prima della proposizione dell'azione, tenuto però conto che non vi può essere tolleranza quando il ricorrente non sia a conoscenza della violazione.
Ai fini della valutazione dell'irreparabilità, invece, il giudice deve valutare le probabilità che, senza concessione del provvedimento cautelare richiesto, il richiedente subisca un danno non reintegrabile o non completamente reintegrabile nel futuro giudizio di merito.
Nel caso di specie, il giudice ha escluso che le ricorrenti avessero tollerato la condotta illecita, sebbene la resistente fosse attiva sin dal 2019, e ha giudicato "tempestiva" l'azione giudiziale, proposta allorquando, nel febbraio 2023, le trattative con terzi per la creazione di un brand e di attività di ristorazione a nome di Totò vennero sospese proprio per l'esistenza di diverse attività che sfruttavano abusivamente il nome e l'immagine di Totò sul territorio nazionale. La presenza di molteplici soggetti che commettono l'illecito non è stata peraltro ritenuta come un'attenuante, bensì come un'aggravante del rischio di inflazione/volgarizzazione del nome e dell'immagine dell'artista per effetto dell'abuso da parte di terzi.
Per quanto attiene al pregiudizio, individuato dalle ricorrenti nel pregiudizio patrimoniale derivante dall'impossibilità di sfruttamento commerciale dei propri diritti e contestato dalle resistenti che ne hanno addotto la natura sempre pienamente risarcibile, il giudice ha ritenuto che la possibilità di sfruttare economicamente i diritti al nome e all'immagine non pregiudica il loro contenuto non patrimoniale (peraltro di rango costituzionale), di talché il relativo danno resta difficilmente quantificabile e comunque di non suscettibile di integrale ristoro all'esito del giudizio di merito.
Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice torinese ha ritenuto di concedere le misure richieste, reputando irrilevante il ravvedimento della resistente, che aveva cessato l'uso solamente di alcune delle immagini contestate. Sul punto, sottolinea il giudicante, l'inibitoria gode anche di una funzione di prevenzione rispetto alla reiterazione dell'illecito e, pertanto, la cessazione ex post di una condotta che può essere in concreto ripresa in qualunque momento, non è sufficiente ai fini del rigetto del provvedimento inibitorio.
Giova infine segnalare che il Giudice ha concesso anche la misura del trasferimento in via provvisoria del nome a dominio alle ricorrenti, al fine di impedire qualsiasi forma di utilizzo da parte delle resistenti e assicurarne l'effettivo uso agli eredi De Curtis.
11-10-2023 05:05
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