Trapani. Interessi. Non è ammissibile l'eccezione di illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto per nullità di causa della stessa; per il calcolo del teg contrattuale vanno applicate le istruzioni della banca d'italia; non possono ammettersi le risultanze di una ctu in merito alla usura sopravvenuta.
Tribunale Trapani, Sent., 22/09/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. (...) del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno (...) vertente
TRA
(...), nato ad (...) ((...)), in data (...), con l'avv. (...);
- attore -
CONTRO
(...) - (...), con sede legale in (...) ((...)), Via (...) n. (...), C.F. (...), P.I. (...), con l'Avv. (...);
- convenuto -
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data (...), (...) conveniva in giudizio la (...) - (...) - (...), proponendo azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito con riferimento al rapporto di conto corrente n. (...), acceso in data 23.11.1999, lamentando la violazione della normativa antiusura nella pattuizione del tasso di interesse debitorio e l'invalidità delle poste applicate a titolo di CMS; e ciò al fine di operare il ricalcolo delle poste a debito. da decurtare degli importi derivanti dalla applicazione delle clausole nulle, con condanna al pagamento delle eventuali somme risultanti a credito del cliente.
Si costituiva in giudizio (...), che contestava le avverse deduzioni e pretese, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Mutato il rito can ordinanza del giorno (...), disposta l'espletamento di C.T.U. contabile, la causa viene ora in decisione.
Va, in primo luogo, osservato che parte attrice ha prodotto, in ottemperanza all'onere impostogli dalla natura della causa, di accertamento negativo del credito:
1. copia degli estratti conto e riassunti scalari del conto corrente n. (...) intestato a (...), Via (...) ((...));
2. comunicazione di apertura di credito di c.c. n. (...) del 23/11/1999;
3. comunicazione di apertura di credito di c.c. n. (...) del 29/3/2001;
4. comunicazione di apertura di credito di c.c. n. (...) del 2/9/2003;
5. lettera di apertura di c.c. del 2/9/2003;
6. benestare per apertura di credito in c.c. del 19/4/201 1;
7. documento di sintesi conto zero assegni consumatori del giorno 11/4/2019.
Considerato il primo estratto conto in atti, i ricalcoli avverranno considerando il saldo di cui all'estratto conto del 2 8.10.2019.
Venendo alle censure di parte attrice, sono parzialmente fondate quelle relative alla CMS e alla CIV, illegittimamente applicate dalla Banca in corso di rapporto.
La CMS va intesa quale emolumento accessorio, che gli istituti di credito applicano quando mettono a disposizione dei clienti una somma di denaro, sotto forma di concessione di fido o di apertura di credito, ogniqualvolta il cliente, utilizzando tale somma, realizzi una "scopertura" o "extrafido". E dibattuta in giurisprudenza è stata la natura giuridica da riconoscersi alla stessa commissione: una prima tesi propendeva per la natura di accessorio da aggiungersi agli interessi e agli stessi assimilabile, sul presupposto che la stessa commissione venisse conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, e che ha solitamente pattuizione trimestrale, al pari degli interessi. Una seconda tesi, privilegiata dalla giurisprudenza maggioritaria, ha. Invece, riconosciuto alla commissione di massimo scoperto funzione "remunerativa" dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo e ciò "anche alla luce della circolare della B.I. del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata, ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108" (Cass. n 11772 del 2002). Tale ultimo indirizzo è stato poi ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, che ha definitivamente chiarito che la C.M.S. altro non è se non la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma". E la stessa com missione non può ritenersi nulla perché la relativa clausola è priva di causa, giacché "la commissione di massimo scoperto pur essendo collegato agli interessi opera su un piano diversoavendo quale funzione quella di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi - ed è legittima qua lora adeguatamente pubblicizzata nel rispetto della previsione dell'art. 16 T.U. Bancario" (Trib. Palermo 6 ottobre 2006 n 3885).
Ciò posto, la CMS, quale emolumento accessorio, deve essere determi nato e convenzionalmente pattuito tra le parti, sicché la sua indeterminatezza, che demanda al solo istituto di credito la fissazione unilaterale della misura da applicare, rende nulla la relativa clausola. Nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata La misura, la modalità e la periodicità di calcolo.
Vale, quindi, anche per la commissione di massimo scoperto la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del son importo, la relativa pattulzione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto in debita me lite versato. In altri termini, analogamente ad ogni altra parttuizione contrattuale, detta commissione deve essere determinata o, almeno, determinabile al momento in cui il contratto è Stato concluso.
Occorre a questo punto precisare che con l'introduzione dell'art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, convertito con ,. 2/2009, le commissioni che hanno sostituito la C..M.S. La 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili) vanno applicate nella misura e periodicità convenziona le unicamente:
- se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le inodalità di calcolo);
purché confórmi a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2006, convertito con L. n. 2 del 2009, e, a partire dal 26112.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs. n. 305 del 1993}.
In difetto, tali clausole vanno considerate nulle.
Tornando al caso specie:
la prima clausola in ordine alla CMS risulta pattuita, in base alla documentazione In atti, in data 19/4/2011, Con previsione di. una commissione pari allo 0,425% sulla punta massima di esposizione, entro fido, per un periodo continuativo pari n superiore a .30 gg. con periodicità trimestrale, oltre ad una commissione onnicom- prensiva (ai sensi dell'art. 2-bis della l- Z/09), espressa su base annua con periodcità di addebito trimestrale; correttamente il CTU ha provveduto ad espungere le somme applicate a titolo di CMS, in assenza di prova di pattuizione scritta, dal IV trimestre- 2009 sino al l trimestre 2011;
- pure la CIV risulta pattuita solo a partire dal giorno 11/4/2019, come documento di sintesi conto zero assegni consumatori dell'11/4/2019, con conseguente illegittimità delle poste applicate dalla banca a tale titolo nei trimestri IV 2013, II 2014-, III 2014, IV 2014, 1 2D1I5 e II 201S, per totali Euro 160,00, correttamente espunti dal CTU.
Di contro., risultano Infondate le deduzioni in ordine alla violazione dei tassi massimi di cui alla normativa cd. Antiusura.
Per il calcolo del TEG contrattuale, al fini della verifica di un eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni di B.I. tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio.
E', infatti, coerente con la normativa bancaria vigente che la B.I. abbia emanato Istruzioni per La rilevazione del TEG, per l'esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei, in mado da poterli raffrootare, al fine di determinare il valore medio.
In applicazione di tali criteri, il CTU ha rilevato sforamenti del tasso soglia soltanto in corso di rapporto, in assenza di comunicazioni in ordine all'esercizio dello jus variandi da parte della Banca.
Le risultanze della CTU in ordine all'usura sopravvenuta non possono, però, essere utilizzate nel caso di specie, alla luce dell'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, che ha sancito l'irrilevanza dell'eventuale sforamento del tasso soglia in corso di rapporto (così Cass. SU 24675/2017 "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usuro, carne determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunta superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione dei contratto"), principio di diritto da ritenersi applicabile anche al rapporta di canta corrente (cfr. Trib. Milano 27.09.2019, n. 8688),
Ciò posto, è possibile accedere all'ipotesi di ricalcolo operata dal CTU nella relazione integrativa depositata il 27.4.2023
Il saldo contabile del conto n. (...) va, dunque, accertato alla data del 30/11/2019 in Euro + 731,09 a credito del correntista.
In assenza di prova dell'estinzione del conia, che pare anzi contraddetta dall'estratto conto prodotto dalla banca (dr. all. 6 alla comparsa), che vede movimentazioni sino al 30.9.2020, l'azione di ripetizione pure esperita dall'attore va dichiarata inammissibile. Infatti, come ritenuto dalla costante giurisprudenza anche della Suprema Corte, l'azione di ripetizione è proponibile solo dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito, in quanto prima di tale momento non può parlarsi di un pagamento in senso tecnico-giuridico (Cass.. S.U sentenza n. 24418/10; Cass., sentenza 15 gennaio 2013 n. 798).
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'esito del giudizio.
Le sposo di CTU, liquidato come da decreto in atti, viste le accertate violazione negoziali perpetrate dalla Banca che hanno reso necessari i ricalcoli espletati, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, Sezione Civile in composizione monocratica. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n.(...) alla data del 30/11/2019, è pari ad Euro + 731,09 a credito del correntista;
dichiara inammissibile ogni altra domanda.
Spese di lite compensate.
Spese di CTU a carico di parte convenuta, liquidate come da separato decreto in atti.
Così deciso in Trapani, il 22 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2023.
19-10-2023 22:02
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