Verifica della residenza. Il cittadino non può pretendere che gli accessi finalizzati alla verifica dell'effettività della residenza siano previamente concordati con l'amministrazione.
Cassazione civile SEZ. I
ORDINANZA N. 8982 DEL 30/03/2023
Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori - Verifica - Principio della leale collaborazione - Accessi previamente concordati - Necessità - Esclusione.
Ai fini della verifica, da parte dei competenti organi comunali, dell'effettività della residenza anagrafica dichiarata, i controlli devono essere improntati al principio di leale collaborazione tra il cittadino e l'amministrazione, teso a contemperare l'esigenza pubblicistica di prevenire ogni possibile abuso del soggetto richiedente con quella di rispettare i tempi delle ordinarie attività lavorative e della vita quotidiana, con la conseguenza che, se è plausibile che i controlli siano svolti tenendo conto che in determinate fasce orarie il soggetto richiedente è assente, non può pretendersi, tuttavia, che gli accessi finalizzati alla verifica dell'effettività della residenza siano previamente concordati con l'amministrazione.
23-11-2023 03:57
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