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Sentenza

Applicazione retroattiva della prescrizone biennale? La risposta dei Giudici del...
Applicazione retroattiva della prescrizone biennale? La risposta dei Giudici della Corte Suprema.
Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 15102 Anno 2024
Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19913/2023 r.g. proposto da:
Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione coatta amministrativa, in
persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata per legge
-ricorrente -
contro
M.C. -intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 271/2023, depositata
in data 12 aprile 2023;
RG n. 19913/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/5/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio;
RILEVATO CHE:
1. C.M.  conveniva il giudizio davanti al giudice di
pace di Trapani l’Ente acquedotti siciliani impugnando 3 fatture:1) n.
16106792 del 18/12/2019, relativa ai consumi idrici del 2016; 2) n.
17198600 del 24/3/2020, relativa ai consumi idrici del 2017; 3) n.
18208192 del 24/3/2020, relativa ai consumi idrici del 2018.
2. Il giudice di pace di Trapani, con sentenza n. 124 del 2021,
dichiarava estinto per prescrizione il credito portato dalle fatture nn.
16106792 e 17198600, annullando poi la fattura n. 18208192.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi al tribunale
di Trapani l’Ente acquedotti siciliani, eccependo l’inapplicabilità in via
retroattiva della prescrizione biennale e l’erronea valutazione in
merito alle modalità di accertamento dei consumi.
4. Il tribunale rigettava l’appello.
In relazione al primo motivo d’appello, evidenziava che la legge
di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva modificato i termini
di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia
elettrica, di gas e di acqua.
Tale prescrizione si applicava alle fatture la cui scadenza era
successiva:«[…] per il settore idrico, al 1° gennaio 2020».
Per il giudice d’appello le fatture nn. 16106792 del 18/12/2019,
17198600 del 24/3/2000 e 18208192 del 24/3/2020, «azionate da
EAS nei confronti del M.», per i consumi idrici del 2016, 2017
e 2018, indicano quale giorno di scadenza per il pagamento,
rispettivamente «il 17/3/2020, il 22/6/2020 ed il 21/8/2020, date
tutte successive al 1° gennaio 2020: per la pretesa relativa agli anni
2016 e 2017 va quindi confermata la declaratoria di prescrizione».
Con riguardo, invece, alla fornitura relativa all’anno 2018, la
società non aveva adempiuto al proprio onere probatorio.
L’utente, infatti, aveva già contestato l’addebito relativo alla
fattura, con note del 21/2/2000 e del 5/10/2020, inviate dopo il
ricevimento delle fatture, contestandone il relativo quantum e
«deducendo un consumo anomalo ed eccedente le proprie ordinarie
esigenze, in particolare evidenziando che trattandosi di casa estiva
e risiedendo al Nord Italia, non era plausibile un consumo eccedente
quello ordinario pattuito».
La società, invece, si era difesa «depositando una nota di lettura
neppure sottoscritta, peraltro relativa agli anni sino al 2015».
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Ente Acquedotti siciliani.
6. È rimasto intimato C.M..
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge n.
205 del 2017 e dell’art. 11 delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c.».
In particolare, il ricorrente rileva che la legge n. 205 del 2017 ha
ridotto, per le sole fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio
2020, da 5 a 2 anni la prescrizione del diritto del gestore al
corrispettivo dovuto per l’erogazione della fornitura idrica.
Tuttavia, le fatture nn. 16106792 e 17198600, «pur riportando
scadenze di pagamento successive al 1° gennaio 2020», sono
relative ai consumi idrici del 2016 e del 2017, precedenti dunque
all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2017.
Per il ricorrente deve essere applicato il consolidato orientamento
di questa Corte per cui la legge che modifica il termine di prescrizione
di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile
anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e
non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente
e non anche se ne introduca uno più breve (si cita Cass., sez. 3, 14
settembre 2022, n. 27015).
Essendo dunque stato introdotto un termine di prescrizione più
breve rispetto a quello vigente al momento in cui è sorto il diritto
oggetto del giudizio, appare evidente che tale termine di prescrizione
non può trovare applicazione al caso di specie.
Per il ricorrente deve quindi applicarsi il regime di prescrizione
vigente al momento in cui è avvenuta l’erogazione della fornitura
idrica, l’anno 2016 per la fattura n. 16106792 e l’anno 2017 per la
fattura n. 17198600, ossia quello quinquennale previsto dall’art.
2948, n. 4, c.c.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta
la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La sentenza del tribunale sarebbe errata nella parte in cui ha
ritenuto che il termine di prescrizione decorreva «dal giorno in cui
erano state effettuate le forniture di cui alle fatture nn. 16106792 e
17198600 (rispettivamente nel 2016 e nel 2017)».
In realtà, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, il dies
a quo della prescrizione «coincide con la scadenza dei termini di
pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da
tale momento i crediti divengono esigibili» (si cita Cass., n. 23789
del 17/9/2008).
Pertanto, sono irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le
forniture, mentre le fatture oggetto del presente giudizio, avendo
scadenza rispettivamente al 17/3/2020 per la fattura n. 16106792 e
al 22/6/2020 per la fattura n. 17198600, non possono ritenersi
prescritti alla data in cui è intervenuta la sentenza del giudice di pace
di Trapani nell’anno 2021 («neppure volendo ritenere applicabile
retroattivamente, in aperto contrasto con l’art. 11 delle preleggi, il
termine di prescrizione biennale di cui alla legge n. 205/2017)».
3. I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamente
per strette ragioni di connessione, sono fondati nei termini di cui in
motivazione.
3.1. Si premette che l’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) stabilisce che
«nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al
corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti
domestici o le micro imprese, come definite dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i
professionisti, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera c), del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore,
sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della
filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle
categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive
in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in
materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera
necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo
periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di
emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli
riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per
l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di
rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione
adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un
reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi
del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché
non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il
venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del
procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei
conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della
verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso
dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio».
Il comma 10 dell’art. 1, della legge n. 205 del 2017, prevede poi
una precisa norma transitoria – che, come si vedrà, non è risolutiva
di per sé per l‘esito della controversia - per la quale: «Le disposizioni
di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è
successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il
settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1°
gennaio 2020».
4. Dalla interpretazione dell’art. 1, comma 10 della legge n. 205
del 2017, emergono due differenti questioni.
4.1. La prima attiene all’applicazione del termine di prescrizione
ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni
precedenti (nella specie i consumi riguardano gli anni 2016 e 2017)
all’entrata in vigore della legge, a seguito della norma transitoria, e
quindi al 1° gennaio 2020.
4.2. La seconda, ancora più delicata, concerne l’individuazione
del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e della
possibilità o meno di applicare un termine prescrizionale ridotto (da
cinque a due anni) anche con riferimento ai consumi avvenuti prima
dell’entrata in vigore della nuova disposizione (1° gennaio 2020).Corte di Cassazione - copia non ufficiale
7 RG n. 19913/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio
5. Con riferimento alla prima problematica, vi sono argomenti
forti per sostenere che il nuovo termine biennale di prescrizione
(ridotto da cinque a due anni) si debba applicare, anche con
riferimento a consumi relativi agli anni precedenti (precedenti al 1°
gennaio 2020), quando la scadenza di pagamento indicata nelle
fatture sia successiva al 1° gennaio 2020.
Ed infatti, la citata norma transitoria (art. 1, comma 10 del d.l.
n. 205 del 2017) prevede l’applicazione del termine di prescrizione
biennale, con riferimento «alle fatture la cui scadenza è successiva
[…]» a determinate date.
Tale espressione va correttamente interpretata nel senso che si
deve fare riferimento «alle fatture la cui scadenza [di pagamento] è
successiva […]».
Nella specie, con riferimento alla fattura n. 18/12/2019, relativa
ai consumi idrici del 2016, la scadenza di pagamento era il
17/3/2020; con riferimento alla fattura n. 17198600 del 24/3/2020,
relativa ai consumi idrici del 2017, la scadenza di pagamento era il
22/6/2020; in relazione alla fattura n. 18208192 del 24/3/2020,
relativa ai consumi idrici del 2018, la scadenza di pagamento era il
21/8/2020.
Il motivo di ricorso per cassazione concerne esclusivamente le
fatture nn. 16106792 e 17198600.
In entrambi i casi, la scadenza di pagamento (per la prima fattura
il 17/3/2020, per la seconda il 22/6/2020), è successiva al 1°
gennaio 2020, con la conseguente applicazione del termine biennale,
come da specifica norma transitoria.
6. Del resto, tale interpretazione appare l’unica consentita, in
ragione della chiara formulazione della norma.
Il rinvio «pregiudiziale» disposto ex art. 363-bis c.p.c.,
sull’interpretazione di tale disposizione, dal giudice di pace di Caserta
si è limitato a chiedere lumi sul «regime giuridico della prescrizione
in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici effettuati
anteriormente al 1 ° gennaio 2020, dal momento che la legge di
bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all’art. 1, commi da 4 a 10,
ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di
forniture idriche, ma a partire della fatture con scadenze successive
al 1 ° gennaio 2020».
Va rammentato che la Prima Presidente di questa Corte, pur
dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, con riferimento
proprio al regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi
dovuti per i consumi idrici, «quando i consumi siano da collocare
temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020», ha chiarito che
«la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 10, della legge n.
205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente
rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale,
individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e
non nella erogazione od effettuazione dei consumi» (decreto n.
12522 del 10 maggio 2023).
Pertanto, ciò che rileva è «la data di scadenza del pagamento
delle fatture» e, nella specie, in entrambi i casi, tale data di scadenza
di pagamento è successiva al 1° gennaio 2020, con la precisazione
che «difetta, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche quello
della difficoltà interpretativa della norma invocata».
7. La seconda problematica – come detto – attiene alla
individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale
ridotto, con riferimento a consumi verificatisi prima del 1° gennaio
2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento
successiva al 1 ° gennaio 2020.
7.1. Merita condivisione la tesi del ricorrente, seppure con una
importante precisazione.
Invero, il ricorrente correttamente reputa che l’individuazione del
dies a quo del decorso del termine di prescrizione biennale deve
individuarsi, non alla scadenza del periodo di consumo, in ordine agli
anni di erogazione del servizio idrico, e quindi nella specie per gli
anni 2016 e 2017, con riferimento alle due fatture per cui è stato
proposto ricorso per cassazione, ma nella «scadenza dei termini di
pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da
tale momento i crediti divengono esigibili».
8. Va fatta una precisazione preliminare, in ordine alla
giurisprudenza di questa Corte che si è soffermata sulla
individuazione del dies a quo di computo della prescrizione nei
contratti di somministrazione.
8.1. Si è ritenuto, infatti, che il prezzo della somministrazione
d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente
o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per
ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati
di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo,
sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.,
ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale
(Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442).
8.2. Si è chiarito che il termine di prescrizione, nell’ambito dei
contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del
periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di
emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai
certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento»
(Cass., sez. 2, 21 giugno 1999, n. 6209).
Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione
di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di
servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori
all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia
nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve
ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
Si è sottolineato che «condizione necessaria e sufficiente perché
la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur
potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a
tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le
eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto
titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale
esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito
(Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999).
Si è così ritenuto che «per il trimestre gennaio-marzo 1990» il
diritto dell’azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della
fornitura del gas «fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990» e non «nel
24 aprile dello stesso anno», data di emissione della fattura.
9. Naturalmente, tali principi – e quindi il riferimento alla
«scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo
della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell’ambito di
un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti
legislativi in corso d’opera in ordine alla riduzione del termine di
prescrizione.
10. Tutto cambia, ove intervenga una novella che riduca
drasticamente il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due
anni, con l’evidente intento di restringere i tempi di incertezza nel
rapporto tra ente acquedottistico e utente.
Se si optasse per il mantenimento dell’indirizzo tradizionale è
chiaro che l’ente gestore subirebbe, senza alcuna possibilità di
reazione, l’intervenuta riduzione della prescrizione.
Con riferimento, per esempio, a consumi relativi al terzo
trimestre dell’anno 2017 (ottobre-dicembre), la scadenza del periodo
di consumo sarebbe rappresentata dal 1 ° gennaio 2018, restando
irrilevante ai fini del decorso della prescrizione l’invio della fattura,
ma ove quest’ultima fosse stata inviata dopo il 1 ° gennaio 2020, il
termine biennale di prescrizione sarebbe irrimediabilmente scaduto
già al 1° gennaio 2020, cioè prima ancora della efficacia della norma
transitoria. Il che non è seriamente sostenibile.
A maggior ragione ove il periodo di riferimento fosse quello del
trimestre luglio-settembre 2017 (scadenza del periodo di consumo
al 1 ° ottobre 2017), in cui la prescrizione biennale maturerebbe al
1 ° ottobre 2019, sempre prima della data indicata dalla norma
transitoria per l’applicazione del termine biennale.
11. Tale interpretazione è suffragata anche da pronunce di
questa Corte in tema di riduzione del periodo di decadenza per
presentare la domanda di revocazione avverso un provvedimento
della Corte di cassazione, in quanto il termine è stato ridotto per
legge, nel 2016, da un anno a sei mesi dalla pubblicazione del
provvedimento (Cass., Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8091).
Pur nelle evidenti differenze tra il regime sostanziale della
prescrizione e quello processuale del termine per impugnare il
provvedimento della Corte di cassazione, in motivazione ci si
sofferma sulla corretta interpretazione della norma transitoria – in
quel caso costituita dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 168 del 2016
– che deve avvenire attraverso una «interpretazione logica nonché
costituzionalmente orientata dai principi del giusto processo e del
diritto di difesa».
Si è dunque affermato (con espresso richiamo alla sentenza n.
6977 dell’11/3/2019) che «in difetto di un’espressa disposizione
transitoria, non è possibile applicare retroattivamente la nuova
disciplina in materia di termini per la revocazione alle sentenze o alle
ordinanze […] depositate prima dell’entrata in vigore della normativa
sopravvenuta», anche perché – sempre con il richiamo ad altre
pronunce di questa Corte - «la norma transitoria […] non può essere
interpretata nel senso di determinare una sostanziale applicazione
retroattiva dello stesso termine ridotto di sei mesi, introdotto dal
decreto legge, evidenziando che una contraria soluzione
condurrebbe alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost.», anche per un
evidente «principio di “affidamento” legislativo, desumibile dall’art.
11 delle disposizioni sulla legge in generale».
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 11 delle disp. prel. c.c.,
per cui, a meno che non vi sia una norma transitoria - «la legge non
dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».
Si è, dunque, ritenuto che il termine per la proposizione del
ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione -
ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168
del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 - si applica ai soli provvedimenti
pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in
difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del
principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi (Cass., Sez. U., n.
8091, del 2020, cit.).
In altro precedente giurisprudenziale si è ritenuto che «qualora
lo ius novum avesse inciso sul termine di prescrizione nel senso di
abbreviarlo, l’incidenza sarebbe stata retroattiva e quindi
inaccettabile a fronte dell’articolo 11 pre.» (Cass., sez.3, 14/9/2022,
n. 27015).
12. A conclusione di tale ragionamento, deve dunque ritenersi
che il termine biennale di prescrizione (ridotto ex lege) non può
decorrere (e quindi il dies a quo della prescrizione non si può
computare) a partire dalla scadenza dei periodi di consumo, e quindi
dagli anni 2016 e 2017, con fatture emesse dopo il 1° gennaio 2020, 
ma a partire dalla data di scadenza di pagamento delle fatture
successive al 1 ° gennaio 2020.
13. Va fatta, però, una precisazione; infatti, nel caso in cui il
termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di
scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il Gestore del
servizio potrebbe – in taluni casi, in cui sono più remote le
prestazioni - beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei
cinque anni di cui alla vecchia normativa.
Per consumi dell’ultimo trimestre del 2015 (ottobre-dicembre
2015), con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine
di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1°
gennaio 2020, la prescrizione maturerebbe nell’anno 2022, quindi
oltre i cinque anni di prescrizione previsti dalla vecchia normativa (in
questo caso la prescrizione maturerebbe nel 2021 a decorrere dal 1°
gennaio 2016).
Per tale ragione, deve farsi applicazione analogica (analogia
iuris), come già fatto in altre occasioni da questa Corte, del principio
di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il
quale prevede «quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la
prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più
breve di quello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si
applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle
prescrizioni e usucapione in corso, ma il nuovo termine decorre dal
1° luglio 1939 se lo stesso è stabilito dal libro I del codice, dal 21
aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito
dal libro III e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito
dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga
a decorrere un termine minore». 
14. Va valorizzata proprio la parte finale della disposizione in cui
si fa riferimento al caveat per cui «purché, a norma della legge
precedente, non rimanga a decorrere un termine minore».
Questa Corte, proprio in altro precedente in cui vi era stata
l’abbreviazione del termine di prescrizione, ha ritenuto che il dies a
quo dovesse essere computato a decorrere dalla nuova legge, ma
«sempre che, alla luce del dettato dell’articolo 252 disp. att. c.p.c.,
al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a
decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore».
Si è in particolare affermato (Cass., sez. L, 9 aprile 2003, n.
5522; poi Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784 che si è discostata
dal precedente richiamato per altri aspetti) che «il ritenuto mancato
differimento al 1° gennaio 1996 e quindi l’immediata applicazione
del nuovo termine prescrizionale in tutti i casi in cui tale termine non
sia ancora interamente decorso non comporta, pur in mancanza di
alcun regime transitorio, una drastica cesura tra il vecchio ed il
nuovo, in quanto occorre comunque fare riferimento all’articolo 252
disp. att. c.c. perché risulti una regolamentazione compatibile con il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti a questa
disposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha
scrutinato una fattispecie analoga (C. cost. n. 20 del 1994) - va
attribuito valore di regola generale».
Prosegue la sentenza nel senso che «quando per l’esercizio di un
diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di
prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo
termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente,
con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge,
ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga
decorrere un termine superiore». 
Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai
superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del
1 ° gennaio 2020.
Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si
applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione
quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell’anno 2018
(ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si
potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che
porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024.
Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2
gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da
tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con
scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale
scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre
il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della
prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del
pagamento indicata in fattura.
In quest’ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il
gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione
superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge
precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile
2021).
15. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in
relazione ai motivi accolti, con rinvio al tribunale di Trapani, in
diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
«In tema di prescrizione breve, l’art. 1, comma 10, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),
laddove prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si
applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il 
settore idrico, al 1° gennaio 2020”, va interpretato nel senso che il
termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore
idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio
2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla
data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle
prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma
della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore,
utilizzando la regola generale desumibile dall’art. 252 delle
disposizioni di attuazione c.c.» e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Trapani, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio
Avv. Antonino Sugamele

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