Cc articoli 1809 e 1811
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
in persona del giudice designato dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. …/2021 R.G.A.C., decisa il ### e### art. 429 c.p.c.,
vertente
TRA
### (c.f. ###), nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###### n. 113, presso lo stu-
dio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso
introduttivo
E
### (c.f. ###), nata a ### (### il ###, ### (c.f. ###), nata in ### il ###, elettivamente domi-
ciliat ###### n. 67, presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentate e difese
giusta procura in calce alla memoria del 4/2/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il ### la signora ### ha agito nei confronti delle signore ### e
### per ottenere la restituzione immediata di un appartamento sito a ####, in ### n. 6.
A sostegno della domanda l'istante ha premesso di essere diventata comproprietaria
dell'immobile con le sorelle #### e ### in conseguenza della morte della madre ###
deceduta il ### senza lasciare testamento. Ha riferito, nello stesso tempo, di aver con-
seguito il possesso pieno e incontestato del bene in virtù di un preliminare di com-
pravendita a effetti anticipati concluso il ### con le parenti. A detta della signora ###
negli anni successivi avrebbe concesso la disponibilità provvisoria dell'alloggio al fi-
glio ### andatovi ad abitare dapprima con il fratello ### e, poi, contratto matrimonio
l'11/1/2010 con la signora ### assieme a quest'ultima e alla figlia ### all'epoca mino-
renne; ad onta di tale circostanza, visti anche i rapporti tesi con il congiunto, né lei né
le comproprietarie avrebbero inteso mutare la configurazione originaria del rappor-
to, inquadrabile in termini di comodato precario, né tantomeno vincolare la destina-
zione del cespite ai bisogni abitativi del neocostituito nucleo familiare; alla morte del
signor ### avvenuta il ### per motivi legati alla tossicodipendenza, le resistenti, per-
tanto, avrebbero iniziato a detenere senza diritto l'appartamento di ### essendosi la
convenzione estinta ai sensi dell'art. 1811 c.c.; anche a opinare il contrario, la necessi-
tà di rientrare nella casa - peraltro neppure occupata con continuità dalle signore ###
priva delle utenze elettriche e, più in generale, in stato di completo abbandono - ri-
sponderebbe a un'esigenza, manifestata nelle diffide dell'8/10/2019 e dell'8/7/2020, da
ritenersi non più procrastinabile alla luce della progressiva disgregazione dell'unione
matrimoniale instaurata con il marito, tale da impedire la convivenza dei due sotto lo
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stesso tetto e idonea a giustificare l'accoglimento della domanda, quindi, ai sensi de-
gli artt. 1809 e 1810 c.c.. In forza di quanto precede la ricorrente ha insistito per il rila-
scio del compendio immobiliare (ove occorra a decorrere da una data stabilita secon-
do giustizia) e per la condanna delle controparti al pagamento degli oneri processua-
li.
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Costituite con memoria del 4/2/2022, le signore ### in via pregiudiziale hanno eccepi-
to l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di me-
diazione. Fatta salva tale censura, le resistenti hanno evidenziato che il contratto cita-
to nell'atto introduttivo, concluso all'inizio per consentire al signor ### di avere una
sistemazione, nel 2009 era stato esteso ai familiari di quello in vista di una coabita-
zione non solo destinata a proseguire negli anni successivi, ma caratterizzata anche
dalla nascita, il ###, di un bambino di nome ### purtroppo scomparso durante il par-
to. Hanno osservato, nella stessa prospettiva, che a riprova delle iniziali intenzioni
della signora ### e delle sorelle depone l'omessa formalizzazione di richieste esplicite
di restituzione nel lungo arco temporale, protrattosi per circa dieci anni, c ompreso
tra l'adibizione a casa familiare dell'appartamento, risalente all'anno precedente alla
celebrazione del matrimonio tra i comodatari, e la morte del figlio della signora ###
intervenuta quando ancora era in essere la convivenza con la consorte. ### le signore
### per questa ragione andrebbe considerato del tutto fuorviante (oltre che in con-
traddizione con le ulteriori deduzioni articolare in ricorso) il riferimento operato dal-
la ricorrente all'art. 1811 c.c., non essendo il signor ### l'unico soggetto a potersi qua-
lificare come comodatario; altrettanto prive di fondamento, ad ogni buon conto, si
dovrebbero reputare le pretese dell'istante basate sul presupposto logico giuridico
della prosecuzione del rapporto negoziale, attesa l'assenza di prove certe per quanto
attiene, nell'ordine, alla sopravvenuta crisi familiare della comodante, iniziata molti
anni addietro per ammissione della donna, all'impossibilità per la stessa di procurar-
si un'altra casa e allo stato di abbandono dell'alloggio, interessato, semmai, da un di-
stacco della corrente elettrica non risolvibile a causa del conflitto di interessi dell'avv.
### e### legale della signora ### e deputata, contemporaneamente, a decidere sulla
fattibilità della richiesta di rateizzazione delle relative pendenze in qualità di vice-
sindaco del Comune di ### Sul rilievo della palese infondatezza in fatto e in diritto
dell'istanza di rilascio le signore ### hanno concluso, dunque, per il rigetto di ogni
avversa pretesa, con vittoria di spese, competenze e onorari.
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All'udienza del 16/2/2022 le parti sono state invitate ad avviare la mediazione, poi
risultata infruttuosa.
Espletati gli incombenti istruttori, il ### la controversia è stata decisa ai sensi dell'art.
429 c.p.c..
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la
domanda vada accolta.
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Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che secondo l'orientamento prevalen-
te della giurisprudenza di legittimità, espresso dalla Corte di Cassazione a ### nel
2004 “ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata
in favore di un nucleo familiare […] già formato o in via di formazione, si versa
nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibi-
lità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso,
per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di
destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo
personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere desti-
nata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e
senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla vo-
lontà, ad nutum, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la resti-
tuzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2,
cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione. […]. ### del vin-
colo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desun-
ta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal co-
modante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito,
che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta at-
traverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfe-
zionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni
altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene
allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (v. Cass. S.U. 21/7/2004, n.
13603).
Con particolare riferimento ai profili inerenti alla ripartizione dell'onere probatorio in
vicende analoghe a quelle di cui ci si occupa la Corte di Cassazione ha precisato, poi,
che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la
volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la desti-
nazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accerta-
ta, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessa-
zione” (Cass. 21/11/2014, n. 24838; nello stesso senso Cass. 18/8/2017, n. 20151: “[…]
nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di
rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta soprav-
venuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, an-
corando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito”.
Muovendo da tale premessa la Corte nella pronuncia ha negato che la destinazione
ad uso di abitazione familiare del bene fosse desumibile per il fatto che la ricorrente
principale, nuora della comodante, avesse vissuto nell'immobile con il marito-
comodatario, anche prima del matrimonio in regime di famiglia di fatto.
***
Non vi è motivo di discostarsi in questa sede dagli indirizzi appena esaminati,
senz'altro coerenti con la necessità di ricercare un equo bilanciamento tra l'esigenza
di tutela degli assetti familiari del comodatario e i contrapposti bisogni del comodan-
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te (sulla doverosità di una simile comparazione in caso di comodato di immobili adi-
biti a uso abitativo privo di determinazione di termine v. Cass. 29/9/2023, n. 27634).
Contrariamente a quanto sostenuto nelle difese delle signore ### nel corso dell'istrut-
toria non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare, come sarebbe stato onere del-
le resistenti in base alle indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione, che l'unità abi-
tativa di ### sia stata messa a disposizione dell'intero nucleo familiare del signor ###
anziché di quest'ultimo in via esclusiva.
E' pacifico, innanzi tutto, che l'uomo abbia ottenuto la possibilità di soggiornare
nell'appartamento prima dell'avvio della convivenza con la compagna della quale in
seguito sarebbe diventato il consorte.
All'epoca non esisteva alcun rapporto di coabitazione con la signora ### tant'è che a
condividere la casa era il fratello ### (inequivoche in tal senso si sono rivelate le ric o-
struzioni in fatto della vicenda presenti nelle difese di parte resistente e la testimo-
nianza del germano del signor ###.
Le stesse considerazioni possono trarsi dalla deposizione resa dalla signora ### nipo-
te della signora ### per la quale l'utilizzazione dell'alloggio era sempre stata concessa
ai vari congiunti delle comproprietarie (lei compresa), a condizione che il godimento
del bene fosse accessibile a tutti.
Ammissioni sull'estensione della platea dei comodatari alla moglie del signor ### e
alla figlia avuta dalla donna da una pregressa relazione non si ricavano dall'interro-
gatorio formale dell'istante.
Ininfluente, poiché concernente eventi appresi de relato actoris, appare, del pari, la te-
stimonianza resa dalla signora ### conoscente ed e### vicina di casa della signora
#### dei testimoni ha confermato, piuttosto, che i rapporti personali intercorrenti tra
la signora ### e nuora erano, se non connotati da un'aperta ostilità, quantomeno im-
prontati a una reciproca antipatia (tanto si può desumere dalle dichiarazioni della
signora ### e del signor ###.
La circostanza, pure ricavabile dalle prove orali, che la signora ### abbia frequentato
la casa del figlio in occasione di ricorrenze e il mancato avvio per diversi anni, ad
opera della donna, di iniziative giudiziali o stragiudiziali volte a recuperare la dispo-
nibilità del bene al più possono essere interpretati come indizi in ordine alla tolleran-
za mostrata dalla proprietaria rispetto alla situazione di fatto venutasi a creare.
Tenuto conto dell'impossibilità, per le ragioni viste, di dimostrare con presunzioni
l'estensione dell'efficacia del comodato a soggetti diversi dal contraente originario, si
deve ritenere, a fronte di un simile quadro, che il rapporto giuridico controverso ab-
bia riguardato solo le esigenze personali del signor ###
Alla morte di questi, dunque, il negozio si sarebbe dovuto ritenere cessato ai sensi
dell'art. 1811 c.c..
Sono assorbite tutte le questioni inerenti agli altri presupposti del diritto al rilascio
rivendicato dall'istante.
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Al fine di consentire alle resistenti di procurarsi una diversa sistemazione abitativa in
tempi ragionevoli deve essere concesso alle interessate un termine di adempimento
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dell'ordine di liberazione di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione della sen-
tenza.
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### soccombenza, le signore ### sono tenute al pagamento degli oneri di giudizio,
stimabili in virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 e della non particola-
re complessità delle questioni affrontate in complessivi ### (### per esborsi, ### per la
fase di studio, ### per la fase introduttiva, ### per le fasi di trattazione, e 1.000,00 per
la fase di decisione, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali
in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n.
…/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così
provvede:
➢ in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiara la cessazione per mor-
te del comodatario del contratto di comodato concluso tra ### e ### avente ad oggetto
l'appartamento sito a ####, in ### n. 6, censito nel catasto terreni del predetto Comune
al foglio 6, particella ### sub 5;
➢ condanna ### e ### alla restituzione a ### entro quattro mesi dalla pubblicazione
della sentenza, dell'immobile oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ designa sin d'ora l'ufficiale giudiziario competente per il Comune di #### ai fini
dell'esecuzione del provvedimento autorizzandolo ad avvalersi, ove necessario, di
uno o più collaboratori e della forza pubblica; ➢ condanna ### e ### in solido tra lo-
ro, al pagamento in favore di ### degli oneri di giudizio, stimabili in ### oltre a spese
generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino 24/4/2024
il giudice ###
Laddove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo persona-le del comodatario) idoneo a conferire all’uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante, salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’articolo 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
Il vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.
10-05-2024 14:38
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