Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Con il Dlgs 31 ottobre 2024 n. 164 sono prove idonee a supportare l'ingiunzione ...
Con il Dlgs 31 ottobre 2024 n. 164 sono prove idonee a supportare l'ingiunzione pure quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge
Infatti, a norma dell'articolo 2214 Cc in particolare l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e inoltre (comma 2) le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite precisando il terzo comma che le disposizioni del relativo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Prove scritte, dunque, e idonee a supporto della richiesta monitoria, precisava il testo previgente «purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture». Il "Correttivo" adesso cancella l'intero periodo in questione e le condizioni ivi indicate, ponendo in suo luogo il seguente:«nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge». Dunque, d'ora in poi sono così prove idonee a supportare l'ingiunzione non soltanto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ma pure quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge.

Quanto alla forma poi non si pone alcuna specificazione, rimandando de plano alle norme stabilite dalla legge. In proposito il terzo comma dell'articolo 2215-bis del Cc stabilisce che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Ma c'è di più, la valenza tributaria ed informatica anche ai fini della prova che qui ci occupa viene evidenziata ora dal "Correttivo" con l'aggiunta al periodo così sostituito del seguente: «Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate». Dunque, una non indifferente chance in più per il recupero dei crediti in via monitoria.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza