Condominio negli edifici – Amministratore - Rilascio di copia dei documenti.
In materia condominiale, sottolinea il Tribunale di Napoli, ciascun condomino ha diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale degli interessi individuali, senza avere l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.
L’amministratore di condominio, come ogni altro soggetto che esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri, ha, invero, il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi di portare a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, per fa conoscere a ciascuno condomino il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.
L’art. 1130, n. 9, c.c. obbliga, indicativamente, l’amministratore a fornire al condomino che ne faccia richiesta “attestazione” relativa allo stato dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.
Neppure l’approvazione assembleare dell’operato dell’amministratore esclude la responsabilità di quest’ultimo verso il singolo condomino che sia stato leso dall’attività e dalle iniziative arbitrarie dello stesso per le attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali, nel caso di mancata tempestiva informazione di atti che abbiano incidenza diretta sul patrimonio del singolo condomino, come nel caso di controversie con altri condomini.
Gli obblighi informativi e di rilascio di copie, gravanti sull’amministratore e normativamente sanciti, sono: quello ex art. 1129, II, c.c. di far prendere gratuitamente visione, previa richiesta all’amministratore, e di far ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata dall’amministratore del registro dell’anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità; quello ex art. 1130, n. 9, c.c., cui si è qui fatto riferimento; quello ex art. 1130 bis c.c., di far prendere visione ai condomini (e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari) “dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese”.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9746/2024 del 13-11-2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli,
IV sezione civile,
nella persona del giudice unico ### ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ###/2024 RGAC e vertente
TRA ### ### ### ### . da procura allegata telematicamente al
ricorso ATTORE
E ###, ### d### ### residente in Napoli alla ### CONVENUTO
Oggetto: Consegna di documentazione condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Con ricorso per procedimento semplificato di cognizione, ### ha
chiesto copia del verbale di assemblea tenutasi in data ###; 2) tutti
gli estratti conto bancari relativi a ### risparmio, intestati al
condominio de quo).; 3) libro giornale relativo a tutti i periodi contabili
degli anni in questione; 4) tutte le fatture emesse e ricevute dal
condominio resistente nel periodo indicato´ nonché a pagargli la
somma di euro 100 o la diversa somma ritenuta equa per ogni giorni
di ###
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notifi cati al
Con dominio convenuto, il quale è rimasto contumace; ora la causa
va decisa.
Un atto di transazione del 17/7 /2023, sottoscritto con tale ### usa
### da ### per conto del ### in Napoli, ###, dimostra che a
quella data costui era appunto amministratore del ### oggi
convenuto, né risulta che successivamente sia cambiato.
### stessa documentazione oggetto del ricorso introduttivo del
presente giudizio, con messaggio PEC del 6/11/2023 e poi con
raccomandata del 20/11/2023 ma, per quanto se ne sa, senza esito.
In materia condominiale, ciascun condomino ha diritto di prendere
visione e di ottenere il rilascio di copia dall'amministratore dei
documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti
per la gestione collegiale di interessi individuali (nella specie,
finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni
quali una diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori
abusivi su are e condominiali), senza avere l'onere di specificare
ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l'esercizio di tale diritto
non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria
ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico pe r il
condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare
esclusivamente sui condomini richiedenti.
### vede perché la sua richiesta debba essere considera ta
scorretta. Pertanto, sussist e il d### da### a d### attinenti alla
gestione del ### ma non a che gli venga dire tta mente consegna ta
copia dei documenti richiesti ± bensì, conformemente al principio
espresso dalla sentenza citata, a che gli vengano esibiti i documenti,
consentendogli di estrarne copia.
Trattandosi di condanna ### presente sentenza, a partire dal 15°
giorno successivo alla sua notificazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
### definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. ###/2024
rgac tra: spa ### attore; ### in Napoli, ### , convenuto; così
provvede: 1) Ordina al ### convenuto di esibire all’attore i
documenti richiesti col ricorso, e di consentirgli di estrarne copia; 2)
### c### a ### a###; 3) ###
27-11-2024 14:22
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