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Sentenza

Danno non patrimoniale - Danno biologico intermittente – Risarcimento....
Danno non patrimoniale - Danno biologico intermittente – Risarcimento.
DANNO NON PATRIMONIALE


Il Tribunale di Cassino si pronuncia (tra l’altro) sul cd. danno biologico intermittente (o da premorienza), con cui si descrive in particolare la fattispecie del decesso della vittima di fatto illecito successivamente all’evento di danno, ma prima del risarcimento delle conseguenze della lesione.

Orbene, osserva l’adito Giudice come, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, per il richiamato danno biologico intermittente non possa trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, nell’ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita (ossia le tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano), poiché esso si basa sull’astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro), mentre, ove il danneggiato sia deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).

Più precisamente, la difficoltà alla base dell’utilizzo del sistema tabellare ordinario per la liquidazione del danno cd. intermittente risiede nel fatto che detto criterio di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento significativo per calcolare l’aspettativa di vita, aspettativa che è considerata in relazione ad un evento (il decesso) ancora incerto; ciò perché il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita.

Quando, invece, il danneggiato muoia prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale: ne consegue che il Giudice, nel procedere alla liquidazione del danno intermittente, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta.

In particolare, il Giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Tribunale Cassino, 19 marzo 2024 n. 453 
Avv. Antonino Sugamele

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