Decreto monitorio non opposto – Efficacia - Giudicato.
Tribunale di Nola, Sentenza n. 3123/2024 del 13-11-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. N. ###/2017
TRA
### (C.F.: ###), nella qualità di tutrice di ### rappresentata e
difesa dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in
### alla via ### n. ###, come da procura a margine dell'atto di
citazione OPPONENTE
E ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ###
presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n.
###, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta
### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per ingiunzione ### chiedeva ed otteneva dal Tribunale
di Nola il decreto ingiuntivo n. ###/2011, emesso in data ###,
notificato il ###, con il quale veniva ingiunto a ### di pagare in
favore del ricorrente la somma di € 267.200,00, oltre interessi e spese
di procedura, dichiarato esecutivo il ### per mancata opposizione nei
termini di legge.
Assumeva che con scrittura del 12.4.2010 ### autorizzava la società
### srl all'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di
sua proprietà sito in ### alla ### n. 7, opere che venivano
puntualmente eseguite e per le quali veniva emessa fattura n. 1 del
21.1.2011, ritualmente notificata all'opponente.
Dichiarava, altresì, di essere succeduto, a titolo oneroso, nel credito
che la ### s.r.l. vantava nei confronti della ### giusta cessione di
credito intervenuta il ###, notificata alla debitrice con raccomandata
del 30.3/4.4.2011 (cfr. allegato 5 del fascicolo di parte del giudizio
monitorio).
Esponeva che per i lavori svolti la ### s.r.l. aveva ricevuto dalla ###
a titolo di acconto la somma di € 40.000,00 e che, quindi, restava
creditore della somma ingiunta di € 267.200,00.
Con atto di citazione ritualmente notificato ### nella qualità di tutrice
di ### dichiarata interdetta con sentenza n. 2917/2014 emessa dal
Tribunale di Nola il ###/2014, proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo n. ###/2011, notificato alla medesima, nella qualità, il
###, insistendo nella revoca del decreto e nella declaratoria di nullità
del contratto di appalto stipulato il ###.
Assumeva l'opponente che la notifica del decreto ingiuntivo opposto
si era perfezionata soltanto in data ### non essendo pervenuta alla
### la notifica del 6.7.2011, e pertanto ne deduceva l'inefficacia.
Evidenziava: - di essere tutrice della madre ### dichiarata interdetta
con sentenza n. 2917/2014 del Tribunale di Nola; - che nel dicembre
2009 ### figlio della ### e germano della medesima tutrice ### e
di ### rappresentava la necessità di realizzare opere di
ristrutturazione dell'immobile in proprietà della madre consistenti nel
cambio di pavimentazione, sostituzione infissi esterni ed interni e
tinteggiatura delle pareti, per un importo quantificato in € 50.000,00;
- che i lavori venivano ultimati sul finire del 2010, allorquando la ###
veniva ricoverata in nosocomio e poi sottoposta ad intervento
chirurgico ed infine dichiarata interdetta; - confermava di avere
ricevuto, a mezzo servizio postale, la fattura n. 1 del 21.1.2011 e solo
in quella occasione di avere avuto conoscenza delle opere realizzate
dalla ### srl; - negava che ### aveva stipulato un contratto di
appalto con la ### srl disconoscendone la sottoscrizione ovvero
deducendone la nullità per essere la medesima incapace.
Pertanto, contestava la pretesa creditoria insistendo per la revoca del
decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ### insistendo nelle proprie richieste; - evidenziando la
correttezza della notifica del decreto ingiuntivo alla ### in data ###;
- deducendo la assoluta conoscenza della madre e delle sorella
dell'esecuzione delle opere, stante il degrado in cui versava
l'immobile, come descritto nella relazione del geom. ### che
venivano autorizzate senza alcuna opposizione; - la capacità di
intendere e volere della ### alla sottoscrizione del contratto del
12.4.2010; - la esatta esecuzione dei lavori realizzati e dunque
l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 4.5.2018 il Giudice
titolare sospendeva la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con
ordinanza del 4.12.2018 disponeva ### Precisate le conclusioni la
causa veniva rimessa per la decisione. ### proposta è inammissibile.
###. 647 c.p.c. stabilisce: “Se non è stata fatta opposizione nel
termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che
ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo
dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia
rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che
l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente
articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita,
salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è
liberata”.
In caso di decreto ingiuntivo non esecutivo, il passaggio in giudicato
è da individuarsi nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato
la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Si
tratta di un'attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si
pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo
d'ingiunzione.
In tema di efficacia oggettiva dell'accertamento contenuto nel decreto
monitorio, non opposto nei termini di legge, con il quale è stata
accolta, integralmente o parzialmente, la domanda di condanna
proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all'art.
633 c.p.c., deve ammettersi il riconoscimento della piena
equiparazione della efficacia di giudicato al decreto monitorio non
opposto, ai sensi dell'art. 2909 c.c..
In particolare, viene ad estendersi la efficacia preclusiva
dell'accertamento, nei successivi giudizi proposti tra le stesse parti,
anche alle questioni presupposte che sono state oggetto di
accertamento implicito nel procedimento d'ingiunzione, non essendo
più consentito al debitore -convenuto ovvero opponente - nel
successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diverso
credito, porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo
rapporto in cui ha trovato titolo il credito non opposto.
Ciò, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per garantire la
stabilità dell'accertamento tra le parti degli effetti del rapporto
giuridico, e funzionale alla certezza del diritto.
Un principio teso a dare stabilità, certezza, affidabilità temporale,
coniugate con valori di sistema della celerità e giustizia. Un sistema
che eviti di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente
destinato ad attivarsi all'infinito.
Orbene deve confermarsi il principio di diritto secondo cui l'autorità
del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita
della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure
implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova
applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al
pagamento di una somma di denaro; il quale, ove non sia proposta
opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito
azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello
stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni
addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. ex plurimis:
Cass. n. 18725/2007; id. n. 18791/2009).
Alla teoria del giudicato implicito si accompagna l'affermazione della
“vis espansiva” del giudicato su questioni preliminari e di merito, come
statuito dalla Suprema Corte (S.U. n. 13916/2006) : “### due giudizi
tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico,
ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa
logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e
risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle
che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”. ###
rilevante è il passaggio implicito concernente l'ambito oggettivo di
efficacia del giudicato anche per altro credito nascente dal medesimo
rapporto.
Dunque, il decreto ingiuntivo n. ###/2011 veniva dichiarato
definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., con decreto del
Presidente del Tribunale di Nola Rep. N. ###/2011, ### ###/2011
del 31.10.2011, acquistando, quindi, l'efficacia di giudicato.
La statuizione intervenuta preclude ogni ulteriore accertamento e
pertanto deve revocarsi l'ordinanza del 4.5.2018. ### del giudizio
giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da ### così provvede: - dichiara inammissibile l'opposizione
proposta da ### rappresentata dalla tutrice ### - revoca l'ordinanza
del 4.5.2018 stante la dichiarata esecutorietà del decreto ingiuntivo
n. ###/2011 di cui al decreto del Presidente del Tribunale di Nola
Rep. N. ###/2011, ### ###/2011 del 31.10.2011; - compensa
integralmente tra le parti le spese di giudizio, comprese le spese di
CTU come liquidate.
27-11-2024 14:18
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