Di assoluta rilevanza, tenuto conto dei suoi corollari applicativi, è la sentenza della Cassazione n. 21344 del 30 luglio 2024 imperniata sulla dibattuta problematica dell'applicazione, da parte degli istituti di credito, degli interessi anatocistici successivamente alla novella del 2013 che ha interessato l'art. 120, comma 2, T.u.b
Il principio di diritto enunciato dalla Prima Sezione: «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
14-08-2024 13:07
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