Diritto all’oblio, danno da risarcire se la notizia non viene cancellata.
DIRITTO OBLIO
Corte di cassazione -Sezione III civile -Ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3013
Danni risarcibili a chi, finito sul giornale perché condannato e poi assolto, non si sia visto aggiornare la notizia; il diritto all’oblio, infatti, può essere compresso a favore del diritto di cronaca solo in alcune situazioni, tra cui l’interesse pubblico e attuale alla diffusione del fatto(Cassazione, ordinanza n. 3013/2024).
Il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: interesse pubblico dell’immagine o notizia; interesse effettivo e attuale alla sua diffusione; notorietà del rappresentato; informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; rispetto del diritto di replica dell’interessato. Considerazioni sulla cui base la Corte di merito riconosceva la responsabilità della testata e l’indubbio pregiudizio arrecato ma negava il ristoro per mancata prova del danno. Discordanza che induce la Cassazione ad accogliere il ricorso e sollecitare un nuovo esame del caso condotto alla luce di una più attenta applicazione dei ricordati principi.
10-03-2024 14:32
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