È dunque legittima la produzione industriale e messa in commercio da parte di una azienda del settore della lampada 1954.
“La protezione del diritto d’autore – si legge nella decisione - postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione”.
Per la Cassazione la percezione dell’opera si è consolidata nella collettività e, in particolare, negli ambienti culturali, “nella sua funzione scenografica”, mentre il “rilievo iconico della stessa” non è da attribuire “al corpo illuminante in sé e per sé, bensì al suo utilizzo quale strumento di costruzione dello spazio espositivo, ridotto ad un contenitore buio, di cui resta solo la dimensione orizzontale, spezzata dalle sequenze articolate di grandi pedane”.
Né, infine, la mancata destinazione della lampada alla produzione seriale costituisce un elemento rilevante, considerato che la destinazione dell’opera “non era mai stata quella della produzione seriale, ma solo quella dell’utilizzo quale sfondo scenografico”.
30-04-2024 15:17
Richiedi una Consulenza