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Sentenza

 Fatto reato - Reati contro l’onore – Danno non patrimoniale – Onere della prov...
Fatto reato - Reati contro l’onore – Danno non patrimoniale – Onere della prova (Cc, articoli 1226, 2043, 2056, 2059; Cp, articolo 594)
Tribunale di Patti, Sentenza n. 549/2024 del 02-05-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### assistita dal
funzionario UPP dott. ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. ###/2020 R.G. promosso da:
### (codice fiscale #####), con il patrocinio dell'Avv. ### ; - parte
attrice –
nei confronti:
### (codice fiscale #####), con il patrocinio dell'Avv. ### - parte
convenuta –
### E #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data #### ha convenuto in giudizio
### chiedendo al Tribunale di: 1) ritenere e dichiarare che l'onore e
la reputazione della signora ### sono stati lesi ad opera della
convenuta, ### mediante la divulgazione di frasi ingiuriose e lesive
per la reputazione della attrice; 2) per l'effetto, condannare la signora
### al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
dalla signora ### in misura non inferiore ad euro 50.000,00 e/o a
quell'altra minore o maggiore, accertata in corso di causa ovvero in
quell'altra determinata dal Giudice secondo equità. ### ha
rappresentato di esser coniugata con ### da cui si è recentemente
separata, e di aver subito, durante gli anni di matrimonio, numerose
ingiurie da parte della convenuta (sorella del marito), la quale ha
divulgato anche dei fatti, non veri, lesivi della sua reputazione.
In particolare, ### ha dedotto: ### di esser stata più volte insultata
da ### con epiteti del tipo “puttana”, “lorda”, “schifosa”, “cagna”,
anche alla presenza dei figli minori (nati dall'unione con ### e di
terzi; ### che la convenuta, in occasione delle sommarie
informazioni rese in data ### davanti ai ### ha dichiarato il falso,
sostenendo che ### avesse lasciato alcune volte i figli a casa con la
febbre, e che gli stessi fossero cresciuti e seguiti dalla famiglia paterna
(quindi dalla convenuta e dai suoi genitori), esponendola così al rischio
di perdere la responsabilità genitoriale.
Con comparsa del 08.02.2021 si è costituita in giudizio ###
contestando la domanda di parte attrice, di cui pertanto ha chiesto il
rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e
all'udienza del 10.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex
art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea va rigettata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di
risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi
del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai
essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e
provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze
civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione),
statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va
pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle
conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non
patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e ### 3 di 4 prova,
e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non
di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente
patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex
plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. ###). ### di
un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della
reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la
fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente
sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un
patimento effettivo (danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta
ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, ### si è limitata a narrare le offese ricevute da
### senza tuttavia né allegare né dimostrare quali siano state le
conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress,
ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze articolate da ### nella richiesta di
prova testimoniale, nessuna ha a oggetto il danno conseguenza, bensì
hanno tutte a oggetto la condotta attribuita alla cognata, che integra
il ### danno evento.
Anche le allegazioni enunciate nell'atto di citazione, con specifico
riferimento al dimagrimento dell'attrice e all'estraneamento
dall'ambiente scolastico del figlio minore, sono rimaste nel corso del
processo prive di ogni sostegno probatorio, non essendo state
corroborate dalle relative istanze istruttorie. ###, poi, ha sostenuto
che la cognata avesse fatto di tutto per allontanare da lei i figli, ma
ha omesso la descrizione di qualsivoglia comportamento, ovvero fatto
del figlio che dimostri, da una parte, l'allontanamento dello stesso
dalla madre (danno conseguenza) e il collegamento
dell'allontanamento (non provato, si ribadisce) alla condotta della zia
(nesso causale con danno evento).
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, la domanda non
può che esser rigettata, evidenziandosi che l'attrice non ha nemmeno
fornito elementi utili per liquidare il danno, limitandosi a chiedere
genericamente la liquidazione in via equitativa.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, come
modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (valore
indeterminabile, complessità bassa), in considerazione del ridotto
numero di udienze e della mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in
epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita: 1.
RIGETTA LA DOMANDA; 2. ##### 3.809,00 EURO PER COMPENSI
PROFESSIONALI, ### 15%, IVA E ### DOVUTI COME PER LEGGE.



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO


Alla luce del principio di diritto secondo cui, in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.) non può mai essere ritenuta in re ipsa ma va sempre debitamente allegata e provata, l’adito Tribunale di Patti si sofferma in sentenza in merito alle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l’onore (ingiuria e diffamazione). Osserva così come, anche in tale ipotesi, il danno risarcibile non sia in re ipsa e vada dunque individuato, non già nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.

Un’espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l’allegazione e la prova. D’altronde l’articolo 2059 c.c. non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’articolo 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato articolo 2043, senza differenziazioni in termini di prova.

Con la precisazione che, qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il Giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli articoli 2056 e 1226 c.c.; proprio con riferimento all’ingiuria la liquidazione del danno assume una preminente connotazione equitativa, in quanto sganciata dall’esame delle componenti specificamente reddituali inerenti alla persona lesa e, nondimeno, con doverosa espressa enunciazione, da parte del Giudice, dei parametri che ha inteso applicare.

Avv. Antonino Sugamele

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