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Sentenza

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 1 marzo 2024, n. 51 Ministero delle ...
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 1 marzo 2024, n. 51 Ministero delle Imprese e del made in Italy, Decreto ministeriale 15 dicembre 2023 n. 232 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il primo marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 il Dm n. 232 del 23 dicembre 2023 del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro della Salute e con il ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo al “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generale di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati, in attuazione dell’articolo 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Un decreto atteso
Il provvedimento rappresenta il più atteso contribuito normativo, necessario per la piena realizzazione della legge che nel 2017 si era posta l’obbiettivo di regolare la intera materia della responsabilità (soprattutto) civile sanitaria, completando di fatto il quadro disciplinare ed introducendo i meccanismi di garanzia obbligatori, per aziende ed operatori sanitari, in un’ottica di preservazione delle risorse finanziarie e di una più efficace tutela delle vittime.

La regolazione appena introdotta porterà infatti rilevanti novità dettando le linee operative dell’impianto tracciato dagli aricoli 10, 11 e 12 della Legge 24/2017 specificatamente dedicati alla disciplina assicurativa che demandavano alla regolazione delegata il contenuto ed il perimetro dei nuovi obblighi assicurativi e delle misure analoghe in caso di “auto ritenzione” totale o parziale del rischio.

Un provvedimento atteso dunque sul quale si erano concentrati lavori ed approfondimenti delle principali categorie interessate e coinvolte direttamente dalla nuova regolazione, le aziende sanitarie, innanzitutto, che saranno chiamate a scelte amministrative di grande rilevanza, orientandosi alla ritenzione del proprio rischio sanitario (secondo la nuova disciplina finanziaria delle cd SIR), ovvero trasferendolo al comparto assicurativo, chiamato a svolgere un ruolo sempre più di tutela sociale e mutualistica, propria dei meccanismi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

La presente disamina, senza alcuna pretesa di esaustività, ha dunque lo scopo di evidenziare i profili assicurativi della r.c. sanitaria in attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 6, della legge 24/2017, in considerazione dell’impatto che il decreto avrà sulle nuove polizze (o misure analoghe) che dovranno adeguarsi ai requisiti di garanzia od alle condizioni di operatività previste dal nuovo regolamento.

Quattro titoli per 19 articoli
Il regolamento – che si compone di quattro titoli (“Disposizioni generali”, “Requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione”, “Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe”, “Disposizioni finali”), sviluppato su 19 articoli – specifica che le imprese assicurative dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai nuovi requisiti minimi previsti entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Stesso termine per le strutture sanitarie che dovranno adeguarsi alle misure organizzative e finanziarie previste per le cosiddette “misure analoghe”.
Avv. Antonino Sugamele

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