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Sentenza

Il contratto di cessione di credito, osserva il Tribunale di Castrovillari, ha n...
Il contratto di cessione di credito, osserva il Tribunale di Castrovillari, ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Si ritiene in particolare non necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell’articolo 1264 c.c., che dell’articolo 1265 c.c. e dell’articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità. L’uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell’ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla “notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente).
Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 626/2024 del 08-04-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. ### del R.G. 2020,
promossa da: ### S.p.A. (già ### S.p.A. - P.IVA ###), in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'
avv. ### - società attrice - contro COMUNE DI ### (P.IVA ###), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. ### - convenuto - Conclusioni: come in atti, qui da
intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ### S.p.A. ha evocato in
giudizio il Comune di ### assumendo di essersi resa cessionaria dei
crediti originariamente maturati da ### s.r.l. ed ### S.p.A. sulla
scorta delle fatture per l'erogazione di energia elettrica in atti
richiamate, a titolo di sorte capitale (per € 597.827,36), interessi
moratori, interessi anatocistici, oltre ad € 25.760,00 ex art. 6, comma
2 decr. lgs. 231-02, così invocando l'accoglimento delle conclusioni in
atti riportate.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta
depositata per via telematica in data ### si è costituito in giudizio il
Comune di ### il quale ha eccepito la mancata notifica delle cessioni
dei crediti nelle forme previste dalla legge, nonché l'inopponibilità
delle cessioni all'ente convenuto in assenza di sua espressa
accettazione; nel merito, ha lamentato la non debenza delle somme
richieste per effetto del pagamento di una parte delle fatture poste a
fondamento della avversa domanda di pagamento, così insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Nel
merito: in via principale, rigettare, in toto, la domanda attrice perché
infondata in fatto e diritto, atteso quanto esplicitato in narrativa; - in
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
proposta domanda, accertare e dichiarare gli effettivi importi dovuti,
ritenuti di giustizia; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del
giudizio, da distrarre in favore del costituito difensore ex art. 83
c.p.c.”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'udienza “cartolare” del 15.1.2024 la causa veniva trattenuta in
decisione sulle conclusioni come in atti rassegnate, con concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi
conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di
Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a sezioni unite n.
13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. ###
parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di
presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta
provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere
soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di
dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo ###
adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della
prova.
2. Ciò premesso e venendo all'esame del merito della questione per
cui pende il presente giudizio, deve essere disattesa l'eccezione,
sollevata dall'ente convenuto, secondo cui le cessioni dei crediti de
quibus sarebbero al medesimo inopponibili.
Costituisce, infatti, approdo giurisprudenziale pacifico il principio
secondo cui “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti
verso la p.a. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto,
anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della
p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la
somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore
ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti
anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di
garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che
durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al
soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare
prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del
quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se
non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la
fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta
ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare - in deroga al
principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti
indipendentemente dal consenso del debitore - la "inefficacia
provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto,
alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente
esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte
dell'ente pubblico” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III,
11/01/2006, n. 268; Cass. Civ., n. 24758 del 15.9.2021).
Posto che nel caso di specie vengono in rilievo contratti di
somministrazione di energia elettrica (e, quindi, di durata), va
osservato come la p.a. - sulla quale gravava l'onere di dimostrare che
i rapporti da cui sono sorti i crediti ceduti non si fossero esauriti al
momento delle cessioni medesime - nulla abbia provato in tal senso,
sicché la sollevata eccezione non può che essere disattesa. 2.1
Quanto alla ulteriore censura afferente alla dedotta inefficacia delle
cessioni del credito giacché asseritamente non regolarmente notificate
al convenuto, va rilevato che vi è in atti prova della notifica delle
cessioni (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte attrice); d'altra
parte, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di
modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del
consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo
la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la
prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la
notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è
necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del
pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore
ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni
diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più
cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità
temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cassazione
civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713).
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione è ormai da tempo
ampiamente consolidata nel ritenere che la notificazione della
cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisca
atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella
consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
motivo per cui - avendo parte attrice regolarmente notificato le
cessioni de quibus e poi ancora, con la notifica dell'atto di citazione,
notiziato parte convenuta delle avvenute cessioni in proprio favore dei
crediti de quibus anche mediante opportuna produzione documentale
- va da sé che evidentemente priva di pregio risulti l'eccezione in
esame (ex multis, Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257: "non
è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo
ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species
(prevista esplicitamente di, codice di rito per i soli atti processuali) del
più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività
diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con
la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265
c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il
correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella
effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a
forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, (cfr.
Cass. n. 16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018)".
3. Passando all'esame della pretesa di pagamento azionata da ###
in ordine ai crediti originariamente maturati da ### S.p.a. nei
confronti del Comune di ### va ricordato che, costituisce approdo
giurisprudenziale pacifico che la ove la pubblica amministrazione - per
la realizzazione delle finalità pubblicistiche al cui perseguimento
risulta istituzionalmente preposta e nella spendita della propria
autonomia negoziale - ricorra agli strumenti giuridici che sono
ordinariamente propri dei soggetti privati, solo l'attività negoziale
rimane assoggettata ai principi ed alle regole del diritto comune (salve
le eventuali interferenze di norme di diritto pubblico integrative o
modificative), restando - di converso - operanti le norme di impronta
amministrativa sotto il profilo dell'organizzazione e della formazione
ed estrinsecazione delle sue determinazioni. In altri termini, a monte
rispetto al momento perfezionativo dell'accordo negoziale deve
necessariamente sussistere una fase preliminare che opera sul piano
del diritto amministrativo, caratterizzata dalla formazione della
volontà della p.a. e disciplinata dalle regole della c.d. “evidenza
pubblica”, che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a
disporre in ordine alla stipulazione del negozio e con ciò a conferire
all'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente la effettiva potestà
di porlo in essere con le finalità e l'oggetto già specificati nel suddetto
provvedimento amministrativo. Detta delibera deve, poi, adeguarsi
alle disposizioni già contenute agli artt. 284 e 288 dell'abrogato R.D.
383/34, le quali stabilivano che gli enti pubblici non possono assumere
obbligazioni senza prendere piena ed esatta contezza delle relative
implicazioni economiche e senza conoscere se e come farvi fronte,
dovendo perciò indicare nelle relative deliberazioni - a pena di nullità
- l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte. Il relativo obbligo è
stato nuovamente ribadito dalla L. n. 144 del 1989, il cui art. 23,
comma 3 ha disposto che per tutte le ### provinciali, per i ### e le
### montane "l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita
esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle
forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché
l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, sul
competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi
interessati", nonché dall'art. 55 della L. n. 142 del 1990 (ora recepita
dall'art. 191 T.U.E.L. - D.P.R. n. 267 del 2000) a tenore del quale gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. Questa fase - che si concreta in un'attività interna alla
stessa amministrazione, meramente preparatoria e perciò inidonea a
dar luogo all'incontro di consensi - conserva piena autonomia rispetto
alla successiva (e solo eventuale) attività negoziale esterna dell'ente
pubblico, la quale deve tradursi nella stipula documentale del
contratto da parte del sindaco, nella qualità di rappresentante legale
dell'ente, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1325 e 1350, n. 13
c.c.. ### parte, sono soltanto le peculiari pattuizioni di quest'ultimo
negozio a costituire il momento genetico ex art. 1372 c.c. dei diritti e
delle obbligazioni in capo a ciascuno dei paciscenti (a prescindere se
coincidano o meno con quelle previste dalla delibera), consentendo
l'identificazione dello specifico contenuto negoziale e garantendo che
le specifiche obbligazioni assunte dall'amministrazione traggano fonte
e nel contempo sostegno nella esplicita previsione dei mezzi finanziari
per far fronte al corrispettivo previsto per l'altro contraente.
Tale impianto normativo - inderogabile dalla volontà delle parti -
risulta evidentemente ispirato alla finalità di neutralizzare il pericolo
di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura, in ossequio al
criterio di buona amministrazione dettato dall'art. 81 della ### ed al
più rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità e correttezza
da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, di modo che la
competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti
effettivamente riservata agli organi deputati, per legge, a
programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte
amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel
bilancio di previsione, e non oltre i limiti di spesa fissati.
Per queste ragioni - e non certo per introdurre un ulteriore aggravio
burocratico - il R.D. n. 2440 del 1923, art. 16 ed il R.D. 383 del 1934,
art. 87 ne hanno richiesto la stipulazione per iscritto con le formalità
ivi richieste, in tal modo rientrando negli "altri atti specialmente
indicati dalla legge" per i quali l'ultima residuale categoria del
menzionato art. 1350 c.c. postula l'atto pubblico o la scrittura privata,
non consentendo di distinguere tra perfezionamento sostanziale e
stipulazione per iscritto del contratto in unico documento nel quale
siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto, ed
in cui la volontà della p.a. di concludere il negozio venga manifestata
dall'organo rappresentativo esterno dell'ente che è il solo abilitato a
stipulare in nome e per conto di questo (è del resto significativo che
la sola deroga al sistema è prevista dal R.D. n. 2440 del 1923, art.
17, ultima previsione per l'ipotesi, in cui, ferma restando la forma
scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di
corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali "secondo
l'uso del commercio").
Detto altrimenti, la ### non può assumere impegni o concludere
contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza
della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti
giuridici e insuscettibili di sanatoria. Né può darsi rilievo a
comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in
quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia
del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nell'interesse sia
del cittadino che della p.a. medesima.
Tanto premesso, nel caso in esame va registrato che dal compendio
documentale versato in atti non è emerso che il rapporto di fornitura
venuto a giuridica esistenza tra la dante causa della società attrice
(ovvero ### S.p.A.) e l'Ente convenuto abbia ricevuto consacrazione
in un regolare e puntuale contratto che avrebbe dovuto essere redatto
- a pena di nullità - in forma scritta, con la sottoscrizione dell'organo
dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno e con
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del
corrispettivo, dovendo escludersi che la sua sussistenza possa
ricavarsi aliunde da altri atti. ### parte, “per i contratti per i quali è
prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede
necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che
non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal
comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente
ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”
(Cassazione civile, sez. I, 18/01/2019, n. 1452); ed infatti, “in tale
ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata
forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale
non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto,
ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, sicché quest'ultimo
può essere provato soltanto in via documentale, non risultando
sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa
confessione della controparte” (Cassazione civile sez. III,
28/12/2021, n. 41790).
Logico corollario, dunque, è che la domanda di pagamento azionata
da parte attrice, relativa ai crediti originariamente appartenenti a
### S.p.a., nei confronti del Comune convenuto non può che essere
rigettata.
4. Per quanto riguarda pretesa di pagamento azionata da ### in
ordine ai crediti originariamente maturati da ### s.r.l. nei confronti
del Comune di ### va registrato come gli stessi afferiscano
all'erogazione di energia elettrica in c.d. “regime di salvaguardia”.
Come noto, in questi casi il rapporto di fornitura trae fondamento
direttamente dal d.l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il
rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto 2007, n. 125, con il quale
il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei
clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero
che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio
fornitore sul mercato libero.
Il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il
fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di
quest'ultimo al servizio di maggior tutela non ha, né può avere fonte
convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni
della legge, e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun
contratto.
Pertanto, inconferente rispetto all'odierno thema decidendum risulta
l'allegazione difensiva con cui il convenuto ha dedotto la mancata
produzione del contratto.
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni sollevate dal convenuto
in ordine alla mancanza di prova dei consumi effettivi, era onere della
società attrice, resasi cessionaria del credito de quo, dimostrare la
corrispondenza dei consumi riportati nelle fatture poste a fondamento
della domanda rispetto a quelli effettivi comunicati dal ### con
riferimento ai prelievi di energia effettuati sui POD intestati all'utente.
Al riguardo, con specifico riferimento al valore probatorio delle
bollette, la Corte di legittimità è consolidata nel ritenere - in
conformità all'art. 2697 c.c., al principio della vicinanza della prova ed
onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. - che le
bollette o fatture del somministrante sono in linea di massima idonee
a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente,
nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum
della merce somministrata e, segnatamente, della corrispondenza tra
i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis,
Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Invero, parte attrice si è limitata a ribadire la fondatezza del credito
richiamando i documenti allegati e le fatture insolute, prontamente
contestate dall'ente convenuto ed inidonee a fondare la richiesta di
condanna al pagamento richiesto.
Pertanto, la domanda di pagamento relativa ai crediti appartenenti
originariamente a ### s.r.l., nei confronti del Comune convenuto non
può che essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni
ulteriore profilo dedotto dalle parti.
5. Da ultimo, non meritevole di accoglimento è anche la domanda ex
art. 2041 c.c. articolata da parte attrice, giacché formulata in modo
del tutto generico senza alcuna indicazione delle ragioni che ne
costituiscono fondamento e delle voci alle quali è riferita.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le
stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
secondo le disposizioni di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., tenuto
conto del livello di complessità delle questioni trattate, del valore della
causa e dell'attività effettivamente prestata (nello specifico, €
2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, €
5.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.500,00 per la fase
decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento
rubricato al n. ###/20 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed
eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta le
domande azionate da parte attrice. 2. Condanna la società attrice, in
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore
dell'Ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore
- gli onorari di lite del presente giudizio che vengono liquidati in
complessivi € 12.500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi
a beneficio del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in ### l'8 aprile 2024.


Avv. Antonino Sugamele

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