Il Tribunale di Verona, in sentenza, fa applicazione del principio di diritto secondo cui la sentenza del Giudice penale che, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, dell’esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. Precisamente, quando si afferma che l’esistenza del danno, nei cd. reati di danno, è implicita nell’accertamento del “fatto reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al “danno evento”, avvinto al fatto da un nesso di “causalità materiale”, ma non al “danno conseguenza”, per il quale l’indagine da compiere è quella del nesso di “causalità giuridica” fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In relazione all’accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell’esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell’esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all’esito del giudicato penale la competenza del Giudice civile anche con riferimento all’ipotesi del reato di danno. La condanna generica, difatti, presuppone l’accertamento della responsabilità dell’autore dell’illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all’accertamento della concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito.
RESPONSABILTÀ E RTribunale di Verona, Sentenza n. 1284/2024 del 04-06-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N. ###/2016 R.G. promossa
da: ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di
### con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione; ATTRICE
contro ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dagli avv. ### del
foro di ### con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di
costituzione e risposta; CONVENUTO
CONCLUSIONI ### Come da verbale di udienza del 29/02/2024
### Come da comparsa di costituzione e risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
### ha convenuto in giudizio davanti a questo ### per sentirlo
condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro
13.329,51 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali
conseguenti ai reati di lesioni personali e minaccia aggravate che lo
stesso aveva commesso nei propri confronti, come accertato dal ###
di ### con sentenza del 4 giugno 2013, all'esito del giudizio
dibattimentale nel quale la ### si era costituita parte civile.
A migliore illustrazione delle ragioni della propria domanda l'attrice ha
illustrato i criteri e le risultanze in base alle quali aveva determinato
la succitata somma, precisando che da essa doveva essere detratta
quella di euro 2.000,00 che le era stata corrisposta a titolo di
provvisionale, riconosciutale in sede penale, ed aggiunta quella di
euro 1.200,00, oltre accessori a titolo di spese legali liquidatele in
sede penale.
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio chiedendo, in via
preliminare di rito, che il presente giudizio venisse sospeso ai sensi
dell'art. 295, terzo comma, c.p.c. fino al passaggio in giudicato della
succitata sentenza penale, che nel frattempo era stata da lui
appellata.
Con riguardo al merito ha contestato nel dettaglio il quantum della
pretesa avversaria e ha spiegato domanda riconvenzionale di
condanna della attrice al pagamento in proprio favore della somma di
euro 2.692,51 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e
patrimoniale che, a suo dire, la ### gli aveva arrecato ponendo in
essere le condotte meglio descritte in comparsa di costituzione e
risposta e che erano state accertate nel predetto giudizio penale.
Rigettata dal g.i. l'istanza di sospensione del giudizio, che era stata
avanzata dal convenuto, lo stesso è stato istruito mediante
l'espletamento di una ctu medico legale diretta ad accertare eziologia
ed entità delle lesioni lamentate dall'attrice.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio la
domanda della ### è fondata, e come tale merita di essere accolta,
alla luce della considerazione che la sentenza del ### penale di ###
che aveva condannato il ### in relazione ai reati di lesioni personali
e minaccia aggravate commessi nei confronti della ### il ### è
passata in giudicato, atteso che, come documentato dalla difesa della
attrice, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 30.9.2022,
prodotta il ### e passata a sua volta in giudicato, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti del convenuto per essere i reati a lui
ascritti estinti per prescrizione confermando al contempo le statuizioni
civili presenti della sentenza veronese.
Alla luce di tale sviluppo processuale deve farsi applicazione del
principio, affermato più volte dalla Corte di Cassazione, secondo il
quale “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del
reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un
successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto
vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al
risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle
conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra
questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 9 marzo 2018,
n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Ed ancora, sempre secondo la Cassazione, “quando si afferma che
l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita
nell'accertamento del "fatto reato", il riferimento, sulla base delle
regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso
di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale
l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra
l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).
(Cass. 5 maggio 2020, n. 8477). Ora, l'applicazione di tali principi al
caso di specie comporta che la commissione da parte del convenuto
dei fatti illeciti oggetto del succitato giudizio deve ritenersi
comprovata, al pari dei danni eventi ad essi conseguenti.
Si deve infatti evidenziare che la Corte di Appello di Venezia, nella
sentenza sopra citata, come si può evincere dalla lettura di essa, ha
anche proceduto a valutare, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., la
riconducibilità dei fatti originariamente contestati al ### ad un illecito
civile, giungendo ad escludere la fondatezza dei motivi di appello e al
contempo giungendo a ravvisare sia il fatto illecito di lesioni che quello
di minaccia.
Venendo alla determinazione del quantum del credito risarcitorio
dell'attrice deve innanzitutto escludersi che, come sostenuto dalla
difesa del convenuto anche in comparsa conclusionale, nel giudizio
penale sia stato ritenuto comprovato il solo danno da inabilità
temporanea patito dall'attrice e che, conseguentemente, “la
rimessione avanti al giudice civile per l'integrale rifusione non
potrebbe che intendersi riferita esclusivamente all'esatta
quantificazione dell'invalidità temporanea”.
Infatti, come già osservato da questo giudice nell'ordinanza del
17.10.2023, che conteneva anche una proposta conciliativa, rifiutata
dal convenuto, il giudice penale aveva ritenuto non interamente
comprovato l'intero danno non patrimoniale lamentato dall'attrice,
stante il mancato espletamento di un accertamento sul punto nel
giudizio penale, con la conseguenza che il giudice civile era stato
investito della quantificazione di tutte le poste di danno rientranti nella
predetta categoria.
La Corte di Appello poi, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa del convenuto, non si è espressa sul punto, essendosi limitata
a respingere le doglianze della parte civile in punto di quantificazione
del danno, sulla base del rilievo che la stessa non aveva interposto
appello avverso la sentenza del tribunale di ### Per la
determinazione di eziologia ed entità dei danni conseguenza che la
### ha ricondotto ai predetti eventi allora ben può farsi riferimento
alle risultanze della ctu medico legale espletata nel corso del presente
giudizio, tanto più se si considera che il giudice penale, nel riconoscere
all'attrice una provvisionale di euro 2.000,00, come si è detto sopra,
aveva riservato la compiuta quantificazione dei danni patiti dall'attrice
al giudice civile.
Orbene, la ctu espletata ha consentito di accertare (conclusioni a
pag.4 della relazione della dott.ssa ### che: - la signora ### il ###
riportava la perforazione mesotimpanica sinistra ed un trauma
distrattivo al collo; - è risultato soddisfatto il nesso causale tra evento
e lesione summenzionata e tra la lesione e le menomazioni rilevate in
occasione della visita di CTU ed esse hanno comportato una inabilità
permanente, da intendersi come danno biologico, del 2,5%; - si può
riconoscere un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75%
di 20 ### giorni, un periodo di danno biologico temporaneo parziale
al 50% di 10 ### giorni ed un ulteriore periodo di danno biologico
temporaneo parziale al 25% di ulteriori 15 ### giorni; - non è
derivato alcun pregiudizio alla capacità lavorativa specifica
permanente del soggetto; - non sono state prodotte spese mediche;
- non risultano infine prevedibili ulteriori spese future in
considerazione della ormai avvenuta completa stabilizzazione del
quadro menomativo, non suscettibile di ulteriori interventi
correttivi/curativi.
Non vi è motivo per disattendere tali conclusioni che sono state
espresse sulla scorta di una attenta disamina delle risultanze e
dell'esame obiettivo della danneggiata e di una valutazione immune
da vizi logici o di metodo e che, del resto, non è stata nemmeno
oggetto di censura alcuna da parte delle parti.
Ora, il punto base di danno non patrimoniale va determinato sulla
base dei criteri contenuti nella tabella per la liquidazione del danno
non patrimoniale del tribunale di Milano e avuto riguardo all'età
dell'attrice al momento del fatto (40 anni) e al grado di invalidità
accertato dal ctu, in euro 1.273,69 al quale va aggiunto il ristoro per
sofferenza soggettiva, nella misura del 25 %, cosi da arrivare ad euro
3.821,07, da ridursi ad euro 3.600,00 per effetto dell'applicazione del
demoltiplicatore.
Nessuno incremento a titolo di personalizzazione può invece essere
riconosciuto alla attrice, atteso la modestia del danno permanente
patito e in difetto di specifiche allegazioni che possano giustificarla.
Il danno da invalidità temporanea va invece quantificato in euro €
2.351,25, assumendo a riferimento un punto base di 99,00 (invalidità
temporanea parziale al 75% € 1.485,00, Invalidità temporanea
parziale al 50% € 495,00 invalidità temporanea parziale al 25%, euro
371,25).
Il complessivo ristoro del danno non patrimoniale patito dall'attrice è
pertanto pari ad euro 5.951,25.
Tale importo deve ritenersi comprensivo di quello di euro 2.000,00
riconosciuto a titolo provvisionale in sede penale mentre ad esso va
aggiunto quello liquidato in quella sede a titolo di rimborso delle spese
legali sostenute nel giudizio penale di primo grado (euro 1522,56).
Non spetta il rimborso delle spese mediche essendo state escluse dal
ctu che esse siano pertinenti.
La somma dovuta dal convenuto all'attrice per le predette causali è
pertanto pari ad euro 5.473,81, calcolati all'attualità.
Sull'importo di euro 3.951,25 dovuto a titolo di risarcimento del danno
non patrimoniale spettano gli interessi al tasso legale e la
rivalutazione monetaria dalla data del fatto (21.11.2009) a quella di
pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi, trattandosi di
credito di valore, sullo stesso devalutato al momento del fatto e quindi
rivalutato anno per anno fino al momento della pubblicazione della
presente sentenza ### ad esaminare la riconvenzionale spiegata dal
convenuto deve rilevarsene l'infondatezza, in primo luogo, perché
l'assunto del ### e le risultanze sulle quali esso si fonda, sono stati
già valutati sia dal ### che dalla Corte di Appello penali in senso
sfavorevole al medesimo con la conseguenza che anche su tali profili
si è formato il giudicato.
In ogni caso, come già evidenziato da questo giudice nella ordinanza
del 17.10.2023, tale domanda si fonda sulle dichiarazioni di testi,
escussi nel giudizio dibattimentale penale, che hanno riferito quanto
era stato loro raccontato dallo stesso ### e sulla lettura di messaggi
di cui non hanno chiarito la provenienza. ### alla regolamentazione
delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno
poste a carico del convenuto in applicazione del principio della
soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede
come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal
dm. 147/2022.
In particolare il compenso per le quattro fasi in cui si è articolato il
giudizio può essere determinato assumendo a riferimento i
corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato
regolamento.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona definitivamente pronunciando
ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, condanna il
convenuto a corrispondere all'attrice la somma di euro 5.473,81, oltre
agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria sulla
somma di 3.951,25, devalutata al momento del fatto e quindi
rivalutata anno per anno fino al momento della pubblicazione della
presente sentenza e alla rivalutazione monetaria sul complessivo
importo così risultante fino al momento dell'effettivo pagamento;
rigetta la riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti
dell'attore; condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del
presente giudizio che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, ### se
dovuta, e ### Rigetta la riconvenzionale spiegata dal convenuto;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata
ctu medico legale.
19-06-2024 14:54
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