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Sentenza

Impiego pubblico – Sanità – Azienda Sanitaria Universitaria – decorrenza del ter...
Impiego pubblico – Sanità – Azienda Sanitaria Universitaria – decorrenza del termine conclusione procedimento disciplinare – art. 55 bis del Dlgs 165/01 in relazione all'art. 360 c.p.c.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/10/2023) 30/11/2023, n.
33382

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia - Presidente -
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
Dott. BUCONI Maria Lavinia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16572/2018 R.G. proposto da:
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ANTONIO BIANCA, con domicilio digitale come
da pec Registri giustizia;
- ricorrente -
contro
A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINO BENZONI, con domicilio digitale come da pec
Registri giustizia;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 386/2017 della Corte d'Appello di Trieste, pubblicata in data 30.03.2018,
N.R.G. 144/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere Dott.ssa MARIA
LAVINIA BUCONI.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Trieste, in accoglimento del gravame proposto da A.A. avverso la sentenza del
Tribunale della stessa città, dichiarava illegittima ed annullava la sanzione disciplinare al medesimo
comminata dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste col verbale dell'Ufficio per l'Attività
Disciplinare n. 3 del 27.5.2015 e ordinava all'Azienda ad eliminare dal fascicolo personale del
dipendente lo stesso provvedimento ed ogni atto e documento del procedimento disciplinare avviato
con lettera di contestazione del 23.2.2015.
2. La Corte territoriale riteneva infondata la doglianza del A.A. relativa alla mancata comunicazione del
verbale del 27.5.2015 con cui gli era stata comminata la sanzione e considerava estranei alla materia del
contendere i fatti denunciati all'U.R.P. dai signori B.B., C.C. e D.D., in quanto, pur essendo stati oggetto
di contestazione disciplinare, non avevano portato all'applicazione di sanzioni.
3. Escludeva che il mancato rispetto del termine di 5 giorni tra il momento della segnalazione del signor
E.E. all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e quello della trasmissione della medesima segnalazione
da parte dell'URP all'Ufficio per l'Attività Disciplinare (UAD) avesse viziato il successivo procedimento e
l'atto conclusivo del medesimo, ma riteneva violato il termine per la conclusione del procedimento
disciplinare.
4. Considerava generica, ed incongruente rispetto alla segnalazione da cui aveva preso avvio, la
contestazione disciplinare relativa all'esposto del sig. F.F., ed escludeva che il A.A. fosse tenuto a
smentire il suddetto esposto.
5. Avverso tale sentenza l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
6. A.A. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3.
Sostiene che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui
l'esposto era stato inoltrato all'Ufficio per l'Attività Disciplinare (e dunque dal 3.2.2015), addebitando
alla Corte territoriale di averlo fatto erroneamente decorrere dal quinto giorno successivo alla data di
presentazione dell'esposto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Con il secondo mezzo, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia la violazione
dell'art. 112 c.p.c. ed in subordine dell'art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
4.
Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la decadenza dell'Amministrazione dall'azione disciplinare
per ragioni del tutto diverse da quelle dedotte in giudizio dal A.A., che non aveva mai eccepito la
violazione del termine di 120 giorni per l'adozione delle sanzioni disciplinari maggiormente afflittive.
3. Con la terza censura, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste denuncia la violazione degli
artt. 91 e 92 c.p.c. e della L. n. 27 del 2012, art. 9 in relazione al D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e 5 ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; denuncia inoltre la violazione dell'art. 111 Cost. per omessa
motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta che la Corte territoriale nella liquidazione delle spese ha superato i parametri indicati dal
D.M. n. 55 de 2014 senza motivare la relativa decisione.
4. Il primo motivo è fondato.
5. Questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui: "In tema di procedimento disciplinare
nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis,
comma 4, secondo e terzo periodo, la data di prima acquisizione della notizia dell' infrazione - dalla
quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il
relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti
disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora" (Cass. n. 20733/2015).
Nel solco di tale impostazione, si è chiarito che qualora non sia possibile individuare un dirigente o un
responsabile dell'Ufficio interessato competente, il termine per concludere il procedimento
disciplinare non può che decorrere, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, secondo e
terzo periodo, dalla data in cui la notizia dell' illecito è pervenuta all'ufficio per i procedimenti
disciplinari (Cass. n. 20730/2022).
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo individuato il dies a quo ai fini del
computo del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare relativo alla
segnalazione del sig. E.E. nella data di ricezione dell'esposto da parte dell'Ufficio Relazioni con il
pubblico (ufficio diverso sia dal Responsabile della struttura che dall'UPD), o nel quinto giorno
successivo, e va pertanto cassata.
6. Stante la fondatezza del primo motivo, il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.
7. In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in
relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
Appello di Trieste in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste in diversa
composizione.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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